Cassazione Penale, Ordinanza n. 22195/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti di un imputato per detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato con un unico motivo, denunciando violazione di legge e sostenendo l'insussistenza del concorso di persone nel reato contestato: secondo la difesa, non vi sarebbero stati elementi idonei a dimostrare un accordo o una compartecipazione, essendo emerso soltanto che due soggetti si trovavano nello stesso parco cittadino e che entrambi disponevano di sostanza stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica, meramente ipotetica e sostanzialmente identica a quella già proposta in appello. Inoltre, ha osservato che il motivo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. È stata ritenuta logicamente adeguata la motivazione della corte territoriale, la quale aveva valorizzato i movimenti osservati dalla polizia giudiziaria come sintomatici di una comunione di attività e di intenti, nonché l'analogia degli involucri e del grado di purezza della sostanza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 73 d.P.R. 309/1990
Richiamati come base della contestazione per la detenzione, il trasporto e la cessione di stupefacenti in concorso di persone.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo escludere la colpa del ricorrente.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente, giustificando la sanzione economica.
Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893
Richiamata per il principio che in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi probatori già logicamente valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti in realtà una nuova valutazione degli elementi di prova già apprezzati in modo logico e completo dai giudici di merito.
- La doglianza è inammissibile quando è generica, meramente assertiva o riproduce pedissequamente motivi già devoluti in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di concorso nel reato di stupefacenti, la compartecipazione può essere desunta anche da indizi fattuali sintomatici di una comunione di attività e di intenti, purché valorizzati con motivazione логica ed esaustiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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