Ordinanza n. 5/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza del Responsabile del Settore IV - Tecnico del Comune di Roccaraso n. 6 del 13 novembre 2025, recante ad oggetto: “Provvedimento di retrocessione dell’immobile alienato e revoca della concessione del diritto di superficie”; - dei provvedimenti ad essa conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di retrocessione dell’immobile alienato e revoca della concessione del diritto di superficie, con atti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore scuola sci)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza comunale con cui è stata disposta la retrocessione di un immobile alienato e la revoca della concessione del diritto di superficie. Dal testo emerge che il provvedimento è stato adottato in relazione all’accertata violazione del divieto di svolgere attività commerciale nei locali destinati a segreteria e servizi della scuola di sci, situati su terreni gravati da uso civico. In particolare, era stata contestata l’attività di noleggio di attrezzature sciistiche. La questione relativa all’incidenza di tale violazione sulla realizzazione delle finalità per cui erano state autorizzate l’alienazione e la concessione del diritto di superficie è stata riservata alla fase di merito. In sede cautelare, il Collegio ha valutato il bilanciamento tra l’attività didattica della scuola di sci e l’interesse comunale a garantire il rispetto del divieto di attività commerciale mediante la retrocessione e la revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata. Pur riservando al merito la questione principale relativa agli effetti della violazione del divieto di attività commerciale sulle finalità dell’alienazione e della concessione del diritto di superficie, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla prosecuzione dell’attività didattica della scuola di sci rispetto all’interesse comunale all’applicazione della misura estrema della retrocessione e della revoca. La prevalenza è stata motivata dalla sopravvenuta cessazione dell’attività di noleggio delle attrezzature sciistiche, accertata dalla Polizia Municipale con verbale del 7 gennaio 2026. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate non ripetibili nei confronti della Regione Abruzzo, non costituita.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato all’esito del bilanciamento degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l’amministrazione intende applicare la retrocessione di un bene alienato e la revoca del diritto di superficie quale conseguenza della violazione di un divieto gravante su beni soggetti a uso civico, il giudice può riservare al merito la questione dell’incidenza sostanziale della violazione sulle finalità dell’operazione e decidere provvisoriamente sulla base del bilanciamento degli interessi.
- La cessazione, successiva all’adozione del provvedimento impugnato, dell’attività commerciale contestata può costituire elemento decisivo nel bilanciamento cautelare, qualora renda prevalente l’interesse alla prosecuzione dell’attività istituzionale o didattica rispetto all’interesse pubblico all’applicazione immediata della misura estrema della retrocessione e della revoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →