Cassazione Penale, Sentenza n. 37466/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con unico motivo: contestazione della legittimazione del querelante (Melchionna) a proporre querela/istanza di punizione in quanto le somme sottratte erano mance riservate al personale dipendente; censura sull'assenza della querela formale (sostituita da un verbale di denuncia); richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il verbale di denuncia contenesse una inequivoca manifestazione di volontà di querela (principio del favor querelae) e che il titolare del bar (Melchionna) fosse legittimato quale detentore qualificato delle mance a proporre querela anche se le mance erano destinate al personale. Ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis per mancanza del requisito della non abitualità, alla luce della recidiva specifica e reiterata dell'imputato; ha inoltre ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche sulla base della negativa personalità dell'imputato e dell'assenza di elementi favorevoli. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Articolo riferito al reato di furto; la decisione conferma che la condotta di appropriazione delle mance rientra nella fattispecie di furto contestata.
Codice penale, art. 131-bis
La corte ha interpretato la norma sulla non punibilità per particolare tenuità restringendone l'applicabilità quando manca la non abitualità: la recidiva specifica e reiterata dell'imputato esclude la causa di non punibilità.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di censure fondate e per correttezza logico-argomentativa della motivazione impugnata.
Principio del "favor querelae" (giurisprudenza)
La Corte ha applicato il principio secondo cui non sono richieste formule sacramentali per manifestare la volontà di querela: un verbale di denuncia contenente la richiesta che la condotta sia sanzionata vale come querela.
Massime di principio
- Un verbale di denuncia che esprima chiaramente la volontà che la condotta venga sanzionata può valere come querela: non sono necessarie formule formali rigide.
- Il titolare del luogo (es. proprietario del bar) che detiene materiale o valori in via qualificata può essere legittimato a proporre querela anche se le cose erano destinate al personale: la detenzione qualificata rientra nel bene giuridico tutelato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede, oltre alla lieve offesa, l'assenza di abitualità: la presenza di recidiva specifica o comportamenti reiterati può escluderla.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche dipende dalla personalità dell'imputato e da elementi concreti a suo favore; l'assenza di tali elementi legittima il diniego delle attenuanti.
- In Cassazione i vizi di motivazione o di qualificazione della legittimazione processuale devono essere sorretti da argomentazioni precise: motivazioni di merito logico-argomentative correttamente esposte dalla corte sono difficilmente rimesse in discussione e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
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