Sentenza n. 2648/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'Ottemperanza alla sentenza n. 5143/2024 resa dal Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, GdL dr. Giannicola Paladino a definizione del giudizio incardinato con n. 8789/2024 R.G., pubblicata in data 22.11.2024, e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per un anno scolastico. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 5 dicembre 2024; l'amministrazione non l'aveva impugnata né aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre agli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. In assenza di prova dell'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia ormai decorso il termine temporale previsto per la fruizione del beneficio mediante carta elettronica, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali sino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, per provvedere, in caso di ulteriore inerzia, agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni sui termini processuali applicabili al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo amministrativo, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando la sentenza ottemperanda sia stata ritualmente notificata all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non sia stata fornita prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esatta e integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
- Se il termine previsto dal giudicato per fruire di un beneficio mediante una modalità specifica è ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante il pagamento del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali, quando abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i compiti, per assicurare l'esecuzione in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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