Cassazione Civile, Ordinanza n. 21794/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il gestore del servizio elettrico lamentando continui sbalzi di tensione e black out negli appartamenti di loro proprietà, che avrebbero compromesso l’uso degli elettrodomestici e dell’illuminazione, costringendoli a modificare le abitudini di vita. Sostenevano di avere chiesto invano un aumento di potenza e che la società, pur riconoscendo il problema e annunciando interventi sulla linea, non aveva risolto i disservizi. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello, proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per essere stata resa da un giudice ausiliario, con questione di legittimità costituzionale della disciplina degli ausiliari; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c., assumendo che l’appello fosse stato specificamente articolato e che la Corte territoriale avesse illegittimamente respinto l’impugnazione; 3) violazione delle norme su contratto di somministrazione, responsabilità contrattuale, prova del danno e valutazione delle prove, deducendo che non avrebbe dovuto applicarsi la clausola contrattuale sulla tolleranza del 10% e che la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale doveva ritenersi raggiunta o comunque liquidabile equitativamente; 4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte valutato se la disfunzione rientrasse nella tolleranza contrattuale della tensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale sulla disciplina dei giudici ausiliari e la legittimità, nel periodo transitorio, della composizione dei collegi con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario per collegio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità, ma lo aveva respinto nel merito per mancata prova dei danni e del nesso causale. Ha respinto il terzo motivo osservando che la Corte territoriale non aveva applicato la clausola contrattuale invocata, ma aveva escluso, in fatto, che gli sbalzi di tensione avessero causato danni risarcibili; ha inoltre ribadito che il danneggiato deve provare non solo l’inadempimento ma anche il danno e il nesso causale, mentre la liquidazione equitativa non supplisce alla prova dell’esistenza del danno. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme e, comunque, per difetto di deduzione di un fatto storico decisivo omesso; ha anche precisato i limiti di deducibilità della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 158-161 c.p.c.
invocati come norme sulla nullità della sentenza per composizione del collegio
art. 342 c.p.c.
la sua violazione non è stata posta a base della decisione di appello, che è stata invece di merito; pertanto il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi
artt. 1599, 1560, 1218, 1223, 1226, 2697 c.c.
richiamati dai ricorrenti per sostenere la responsabilità contrattuale del somministrante, il nesso causale e la prova del danno; la Corte ribadisce che il danno e il suo collegamento causale con l’inadempimento devono essere provati
artt. 115 e 116 c.p.c.
la loro violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove, ma solo nei limiti in cui il giudice ponga a fondamento della decisione prove non dedotte o disattenda la regola di disponibilità della prova
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione; per il n. 5 operano i limiti della doppia conforme e dell’omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l’obbligo del doppio contributo unificato
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62-72
richiamati in relazione alla questione di legittimità costituzionale sulla magistratura onoraria/ausiliaria
L. 9 agosto 2013, n. 98
legge di conversione del d.l. n. 69/2013
d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32
richiamato come termine del riordino della magistratura onoraria nel contesto della pronuncia costituzionale
art. 106, secondo comma, Cost.
evocato dalla Corte costituzionale quale parametro del riordino della magistratura onoraria
art. 115, comma 2, c.p.c.
il richiamo al notorio non era idoneo a supplire alla mancata prova del nesso causale tra disfunzione elettrica e maggior consumo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a censurare una questione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
- In tema di responsabilità contrattuale, l’allegazione dell’inadempimento non basta: il creditore deve provare anche l’esistenza del danno e il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio lamentato.
- La liquidazione equitativa può operare solo sul quantum di un danno già provato nell’an, e non può sostituire la prova dell’esistenza del danno o del suo collegamento causale con la condotta dedotta.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia violato la regola di disponibilità della prova, non quando si contesti semplicemente la valutazione del materiale probatorio.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre, deve essere indicato un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
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