Cassazione Penale, Sentenza n. 29952/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento, ai fini dell'esecuzione in Italia, della sentenza della Corte d'appello di Graz del 17/01/2024 che aveva condannato l'imputato a 19 anni, 5 mesi e 10 giorni per omicidio. Il ricorrente deduceva che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto erroneamente che il riconoscimento possa essere disposto solo in favore di cittadini italiani e che, in ogni caso, egli sarebbe privo di effettivo radicamento in Italia; inoltre sosteneva che fosse stato fornito il consenso, anche implicito, del Ministro della Giustizia all'esecuzione della pena in Italia, dedotto dall'atto con cui era stata disposta la consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo per partecipare al processo in Austria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: a seguito del richiamo operato dall'art. 12, comma 10, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è applicabile il termine più ristretto di cinque giorni per la presentazione del ricorso per cassazione. La sentenza impugnata è stata depositata l'11 luglio 2025 e notificata il 14 luglio 2025, mentre il ricorso è stato proposto il 24 luglio 2025, oltre il termine di cinque giorni. Per l'evidente inammissibilità l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005 da trasmettere alla Cancelleria.
Norme richiamate
d.lgs. 10 settembre 2010, n. 161, art. 10, comma 2
Norma invocata dal ricorrente come violata: disciplina il riconoscimento per l'esecuzione in Italia delle sentenze penali emesse in altri Stati membri; nella pronuncia non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità processuale del ricorso.
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 12, comma 10
Il rinvio operato da questo articolo all'art. 22 della legge n. 69/2005 implica l'applicazione delle regole e delle modifiche relative al mandato di arresto europeo, ivi compresa la riduzione del termine per proporre ricorso per cassazione.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22
Disciplina il mandato di arresto europeo; la Corte ha ritenuto che, per effetto del richiamo da parte del d.lgs. n. 161/2010, si applichino anche le modifiche introdotte a questa legge (tra cui la previsione del termine di cinque giorni per il ricorso in Cassazione, in seguito all'ulteriore d.lgs. modificativo).
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Modifica della legge n. 69/2005 entrata in vigore il 20/02/2021; tra le modifiche richiamate, la previsione del termine più ristretto di cinque giorni per la presentazione del ricorso per cassazione, applicabile nei procedimenti disciplinati dall'art. 22 della legge n. 69/2005.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa invocata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5
Prevede adempimenti amministrativi/organizzativi relativi al mandato di arresto europeo che la Cancelleria deve eseguire; la Corte ha disposto l'inoltro alla Cancelleria degli adempimenti previsti da tale comma.
Massime di principio
- Nei procedimenti di riconoscimento per l'esecuzione in Italia di sentenze penali di altri Stati membri dell'UE, il termine per proporre ricorso in Cassazione può risultare molto breve (5 giorni) per effetto del rinvio all'art. 22 della legge n. 69/2005 e delle sue modifiche: è essenziale rispettare strettamente i termini procedurali.
- La mancata tempestività nella proposizione del ricorso comporta l'inammissibilità, con conseguente impossibilità di ottenere una pronuncia nel merito, anche se il motivo era potenzialmente fondato.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile per ragioni procedurali, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le questioni di merito sollevate (es. requisito del 'radicamento' in Italia o l'esistenza del consenso del Ministro alla esecuzione della pena) non saranno esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali; tali profili vanno pertanto curati e documentati nella fase amministrativa o processuale antecedente e rispettando i termini.
- La Cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005; in procedimenti EAW/riconoscimento è importante verificare anche gli atti amministrativi che potrebbero implicare il consenso all'esecuzione in altro Stato.
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