Ordinanza n. 8532/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo per una patologia dell’apparato osteoarticolare, nonché gli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del Ministero della Difesa che aveva respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, unitamente al rapporto informativo del Comando Militare Esercito e al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto ai benefici e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo. Il TAR ha rilevato d’ufficio il problema della competenza territoriale: il ricorrente era cessato dal servizio dal 31 marzo 2016 e, al momento della proposizione del ricorso, risiedeva a Bologna. Pertanto non era applicabile il foro del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., riferito al luogo della sede di servizio del dipendente in costanza di rapporto. Doveva invece applicarsi il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a., individuando il TAR competente in base agli effetti diretti dell’atto, che si esaurivano nel luogo di residenza del ricorrente, situato in Emilia-Romagna.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR per l’Emilia-Romagna. Il giudice ha affermato che la competenza si determina in base alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ai sensi dell’art. 5 c.p.c.; il successivo mutamento della situazione non rileva. In assenza di un rapporto di pubblico impiego in corso, non opera il foro speciale della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a. Per le controversie relative al diniego di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo proposte da un militare già in congedo, l’atto produce effetti diretti esclusivamente nel luogo di residenza dell’interessato; trova quindi applicazione il criterio dell’efficacia spaziale previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. La causa deve essere riassunta davanti al TAR Emilia-Romagna entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese è rimessa al giudice della riassunzione e il TAR ha dichiarato di non avere nulla a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede; il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Il criterio della sede dell’autorità amministrativa è integrato e, quando gli effetti diretti dell’atto sono esclusivamente circoscritti a un diverso ambito regionale, sostituito dal criterio dell’efficacia spaziale.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il foro del pubblico impiego, collegato alla sede di servizio, opera quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione del ricorso; non si applica al dipendente già cessato dal servizio.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Dichiarata l’incompetenza territoriale, la causa deve essere riassunta davanti al giudice competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai fini della prosecuzione del processo.
art. 5 c.p.c.
La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo.
La competenza deve essere determinata sulla base della situazione di fatto esistente al momento della proposizione del ricorso; i successivi mutamenti sono irrilevanti.
Massime di principio
- Nelle controversie concernenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, il foro speciale del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. è applicabile solo se il rapporto di servizio è in corso al momento della proposizione del ricorso.
- Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato prima della proposizione del ricorso, la competenza territoriale si determina secondo il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a.; se gli effetti diretti del diniego di causa di servizio e di equo indennizzo si esauriscono nel luogo di residenza dell’interessato, è competente il TAR nella cui circoscrizione tale luogo ricade.
- La competenza territoriale si determina con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; i successivi mutamenti della residenza o di altri elementi rilevanti non incidono sul giudice competente.
- Il criterio dell’efficacia spaziale di cui all’art. 13, comma 1, c.p.a. prevale sul criterio della sede dell’autorità emanante quando gli effetti diretti dell’atto siano limitati esclusivamente all’ambito territoriale di un diverso tribunale amministrativo regionale.
- Dichiarata l’incompetenza territoriale, il processo prosegue davanti al TAR competente mediante riassunzione entro il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.; la decisione sulle spese può essere rimessa al giudice della riassunzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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