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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9955/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto del riesame del sequestro preventivo della somma di €120.000,00 contestando: 1) insufficienza e genericità della motivazione circa il fumus commissi delicti in relazione all'art. 648-ter, comma 1, c.p. (sostanzialmente la sola presenza del denaro sarebbe stata indicata come indizio generico di reinvestimento di capitali illeciti senza individuare alcun reato presupposto); 2) carenza dell'elemento materiale e probatorio rispetto all'ipotesi di reato prevista dall'art. 4 D.L.vo n.74/2000 (mancata indicazione di specifiche dichiarazioni fiscali infedeli e mancata distinzione della posizione dell'indagato, dipendente e non titolare dell'impresa); 3) omissione nella valutazione del periculum in mora (assenza di motivazione sul rischio di dispersione, utilizzo o alienazione del denaro, dato che, secondo il ricorrente, la somma sarebbe appartenuta alla Pizzeria Masaniello s.r.l.); 4) censura su fatti materiali relativi alla presenza in auto con i soci/familiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente in realtà contestasse valutazioni di fatto e prospettasse questioni che, secondo la disciplina di legittimità sui provvedimenti cautelari reali (art. 325 c.p.p.), non possono essere riesaminate in Cassazione salvo vizio di legge. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato sulla base di elementi fattuali: il possesso di ingente somma senza plausibile giustificazione e la ricostruzione del possibile reato presupposto (frode fiscale/alterazione dei bilanci della società) idonei a integrare il fumus del reato di riciclaggio; altresì, la valutazione del periculum (rischio di occultamento/dispersione del denaro) non è stata ritenuta priva di motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-ter, comma 1 c.p.

    Applicato nella sua funzione di norma sul riciclaggio: la Corte ha ritenuto che il possesso di una somma ingente senza spiegazioni plausibili possa costituire indizio del reinvestimento di capitali illeciti, purché collegato a un reato presupposto, che può essere anche commesso da terzi

  • art. 4 D.L.vo n. 74/2000

    Richiamato come possibile reato presupposto (frode fiscale/occultamento di ricavi). La Corte ha ritenuto che, pur se la contestazione fiscale potrebbe non essere direttamente attribuibile all'indagato, ciò non esclude la possibilità di individuare tale fattispecie come reato presupposto ai fini dell'accertamento del fumus per il reato di riciclaggio

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce i limiti del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: è consentito il controllo di legittimità solo per violazioni di legge (eccessi giurisdizionali, vizi della motivazione tali da renderla del tutto mancante), non per mera rinnovazione del fatto

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Richiamato per distinguere i tipi di censura sulla motivazione: l'illogicità manifesta della motivazione richiede un motivo specifico ai sensi di questa norma e non è sostituibile dal rimedio dell'art. 325

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e l'eventuale ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, applicata dalla Corte per irrogare la somma di €3.000,00

Massime di principio

  • Il ricorso per Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per questioni di legittimità (violazione di legge o vizi estremi della motivazione): non è lo strumento idoneo per riesaminare questioni di fatto o per sostituirsi al giudice del merito
  • Per contestare validamente la motivazione di un provvedimento cautelare è necessario dimostrare vizi di motivazione così gravi da configurare l'assenza o l'incoerenza totale dell'iter argomentativo; mere critiche alla valutazione degli elementi probatori sono inammissibili
  • Il possesso ingente di denaro, se non spiegato in modo plausibile, può costituire indizio rilevante per il fumus del reato di riciclaggio anche quando il reato presupposto sia attribuibile a terzi; tuttavia il collegamento deve essere sorretto da motivazione razionale e non meramente assertiva
  • Nella valutazione del periculum in mora occorre fornire motivazioni specifiche sul rischio che il bene venga disperso, occultato o alienato; ma la facilità di occultamento del denaro contante e le modalità del ritrovamento possono giustificare il sequestro cautelare se adeguatamente valutate
  • Chi impugna deve evitare di basare il ricorso su ricostruzioni alternative dei fatti o su contestazioni della valutazione probatoria del giudice del merito; occorre invece individuare e motivare errori di diritto o vizi formali nella motivazione

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