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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 373/2024 in data 1 ottobre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia relativa all’attribuzione della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro, oltre al diritto alla somma lorda di 1.543,52 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite. La domanda di ottemperanza riguardava esclusivamente la parte relativa alla Carta docente, rimasta ineseguita nonostante la notificazione della sentenza al Ministero in data 8 ottobre 2024 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione della Carta docente con accredito dell’importo di 1.500 euro, oltre agli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, limitatamente alla parte relativa alla Carta docente e all’importo di 1.500 euro. In caso di ulteriore inerzia, decorso il termine assegnato e su richiesta della ricorrente, dovrà intervenire entro i successivi 60 giorni il commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero oppure in un dirigente o funzionario delegato. Nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il TAR ha invece respinto la richiesta di interessi legali, rilevando che la sentenza del giudice ordinario non disponeva nulla al riguardo e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato. Ha inoltre osservato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per ottenere rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, quando l’amministrazione rimanga inadempiente rispetto agli obblighi conformativi o di pagamento derivanti dalla decisione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    La domanda di condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta specificamente; il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere tali accessori integrando d’ufficio il precetto della sentenza eseguita.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era decorso, rendendo attuale l’inadempimento dedotto in ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione non adempia agli obblighi in essa specificamente imposti.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al contenuto precettivo del giudicato e non può integrarlo riconoscendo obblighi o accessori non contemplati nella sentenza da eseguire.
  • La richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere formulata mediante la specifica domanda prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; la mera richiesta di interessi dalla maturazione del credito al saldo non consente al giudice dell’ottemperanza di estendere il precetto del giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla scadenza infruttuosa del termine e a una specifica richiesta della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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