Cassazione Penale, Sentenza n. 29791/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del duplice omicidio (1986) aggravato dalle modalità mafiose; il ricorrente deduceva in cassazione: (1) prescrizione dei reati alla data del 12/04/2016 in base alla previgente disciplina dell'art.157 c.p. e alla circostanza che il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione avrebbe dovuto far valere una pena temporanea prescrivibile; (2) mancato e viziato apprezzamento della minima partecipazione ex art.114 c.p., sostenendo un ruolo marginale e che l'arma fornita non fu utilizzata per tutti gli omicidi; (3) mancato riconoscimento di attenuanti generiche e contestata dosimetria della pena, nonostante l'apporto collaborativo che avrebbe favorito l'instaurazione di altri procedimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della prescrizione ha confermato la linea delle Sezioni Unite (n.19756/2015) secondo cui i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi anteriormente all'8/12/2005 sono imprescrittibili anche se, in concreto, è stata inflitta una pena temporanea per effetto di attenuanti (es. collaborazione). Ha ritenuto manifestamente infondato e rivalutativo il motivo relativo alla minima partecipazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'attenuante richiede un contributo causalmente trascurabile; analogamente ha ritenuto irrilevanti le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena, essendo valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se logicamente motivate. Conseguentemente il ricorso è respinto, la condanna impugnata resta confermata; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Sotto la previgente formulazione, i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi prima dell'8/12/2005 erano considerati imprescrittibili anche se in concreto era stata inflitta una pena temporanea per effetto di attenuanti; la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n.19756/2015) ha riaffermato questa soluzione
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli)
Ha riformato la disciplina della prescrizione; il discrimine temporale (fatti commessi prima o dopo l'entrata in vigore) è centrale per stabilire l'applicabilità del regime previgente o del nuovo
art. 114 cod. pen.
L'attenuante della minima partecipazione richiede che il contributo del concorrente sia di efficacia causale così lieve da risultare trascurabile nell'economia dell'iter criminoso; una minore efficacia rispetto agli altri partecipanti non è di per sé sufficiente
art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n.203)
Attenuante speciale riconosciuta ai collaboratori di giustizia, che nella pratica può ridurre la pena astratta (es. da ergastolo a pena temporanea), ma secondo la giurisprudenza non incide sulla imprescrittibilità dei reati commessi prima della riforma dell'art.157 c.p.
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Richiamato in ricorso per censure costituzionali; la Corte di Cassazione ha ritenuto tali profili non rilevanti ai fini della questione di prescrizione e li ha considerati aspecifici o manifestamente infondati nel contesto del ricorso
Sez. U., n. 19756 del 24/09/2015 (Trubia)
Pronuncia delle Sezioni Unite che ha stabilito l'imprescrittibilità dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi anteriormente all'8/12/2005, anche se in concreto si è applicata pena temporanea per effetto di attenuanti
Sez. 1, n. 8367 del 9/02/2022 (Dante) e giurisprudenza correlata
Successiva giurisprudenza di legittimità che ha confermato l'orientamento sulle ricadute della disciplina della prescrizione e sulla compatibilità dell'ergastolo con parametri CEDU ove non sia più pena perpetua
art. 133 cod. pen.
Criteri direttivi per la determinazione della pena; la Corte territoriale non è tenuta a esaurire tutti i parametri in modo formale quando la motivazione è complessivamente congrua e logica
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha anche disposto il versamento alla Cassa delle ammende per inammissibilità non derivante da colpa esclusa
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Norma che consente la trattazione scritta del procedimento; la requisitoria scritta del P.G. è stata disposta ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- Per reati commessi prima dell'8/12/2005 astrattamente punibili con l'ergastolo, la giurisprudenza prevalente considera tali reati imprescrittibili anche se il giudice in concreto applica una pena temporanea per effetto di attenuanti (es. collaborazione); pertanto la riduzione della pena non vale automaticamente a fini prescrizionali
- L'attenuante della minima partecipazione ex art.114 c.p. richiede un ruolo effettivamente marginale e causalmente trascurabile: la semplice minore incidenza rispetto ad altri concorrenti non è sufficiente
- Le questioni attinenti alla valutazione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono valutazioni di merito; se motivate logicamente dal giudice di merito, non sono soggette a revisione in sede di legittimità se il ricorso non prospetta un vizio specifico di diritto
- Il ricorso per cassazione che si limita a riproporre in via astratta questioni già esaminate dal giudice di merito o che mira a una rivalutazione probatoria è frequentemente dichiarato inammissibile o manifestamente infondato
- Le contestazioni di illegittimità costituzionale o di contrasto con la CEDU devono essere articolate e specifiche: riferimenti generici a pronunce internazionali o costituzionali non sostituiscono la necessaria argomentazione giuridica per convincere la Corte di legittimità
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