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Sentenza

Sentenza n. 926/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento 1 - della missiva n. prot. -OMISSIS- del 19.01.2023, resa dal Comando Legione Carabinieri “Lombardia” – Servizio Amministrativo, notificata al ricorrente il 23.03.23, di comunicazione di conclusione di procedimento amministrativo per il recupero di emolumenti asseritamente dallo stesso percepiti in modo indebito; 2 - della missiva n. prot. -OMISSIS- del 23.11.2022, resa dal Comando Legione Carabinieri “Lombardia” – Servizio Amministrativo, di comunicazione al ricorrente d'avvio di procedimento amministrativo per il recupero di emolumenti asseritamente dallo stesso percepiti in modo indebito; 3 - della missiva n. prot. -OMISSIS- del 10.08.2019, resa dal Comando Legione Carabinieri “Lombardia” – Servizio Amministrativo, di comunicazione al ricorrente della quantificazione delle ore di lavoro straordinario da egli prestato asseritamente oggetto di indebita remunerazione e di quantificazione dell''importo oggetto di pretesa restitutoria da parte dell''Amministrazione Militare, oltre che di costituzione in mora dell'odierno ricorrente, anche a fini di ritenuta interruzione della prescrizione del credito asseritamente vantato dall''Amministrazione Militare; 4 - della missiva n. prot. -OMISSIS--2015 del 24.02.2017, resa dal Comando Legione Carabinieri “Lombardia” – Ufficio personale, con pretesa messa in mora dell'odierno ricorrente; ed ogni altro atto o documento presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell''odierno ricorrente, ancorché di contenuto incognito.

Giustizia amministrativa202300287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di avvio e conclusione del procedimento di recupero di emolumenti, quantificazione dell'indebito e costituzioni in mora

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'Amministrazione militare gli ha contestato la percezione indebita di emolumenti derivanti dal cumulo, per le medesime ore, di indennità orarie di missione maggiorate e compensi per lavoro straordinario o riposo compensativo, chiedendone l'annullamento. Ha dedotto: carenza di motivazione dell'atto conclusivo e lesione del diritto di difesa; travisamento dei fatti, eccesso di potere e carenza di istruttoria rispetto all'avvio del procedimento; carenza di istruttoria e erroneità della quantificazione dell'indebito, indicato in 3.338 ore e in euro 25.547 netti; illegittimità del trattenimento di euro 8.000 versati dal ricorrente; inesistenza o inidoneità della precedente messa in mora; prescrizione del credito restitutorio; compensazione del debito con presunti crediti per attività preparatorie alle missioni. Il ricorrente ha invocato la propria buona fede, il legittimo affidamento, il principio di proporzionalità e la giurisprudenza della Corte EDU, sostenendo che l'errore fosse riconducibile a un malfunzionamento informatico e all'operato del superiore. Ha inoltre formulato un'istanza istruttoria e riservato future iniziative per proprie ragioni creditorie.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il recupero dell'indebito retributivo costituisca attività vincolata e doverosa ai sensi dell'art. 2033 c.c.; pertanto, l'obbligo motivazionale è attenuato e l'atto conclusivo deve essere letto insieme alla precedente corrispondenza istruttoria. La formula secondo cui non erano emersi elementi nuovi è stata ritenuta sufficiente, poiché le osservazioni del ricorrente riproponevano questioni già esaminate. Il cumulo tra indennità di missione maggiorata e compenso per lavoro straordinario o riposo compensativo per le medesime ore è stato considerato oggettivamente incompatibile; eventuali errori informatici o del superiore non eliminano l'obbligo di recupero. La buona fede del percettore non impedisce la ripetizione dell'indebito, rilevando principalmente per escludere frutti e interessi; nel caso concreto non sussisteva inoltre un affidamento legittimo, poiché l'attribuzione era manifestamente priva di titolo o riconducibile a errori materiali e riguardava prestazioni isolate o occasionali. La rateizzazione nella misura di un quinto dello stipendio è stata ritenuta proporzionata e conforme all'art. 2 d.P.R. 180/1950. La quantificazione dell'indebito è stata ritenuta adeguatamente documentata, sia attraverso gli atti amministrativi sia attraverso gli elementi risultanti dalla pronuncia del giudice penale militare; le contestazioni del ricorrente erano generiche. Il trattenimento degli euro 8.000 è stato qualificato come imputazione a parziale pagamento del maggior debito restitutorio. La messa in mora del 24 gennaio 2017 è stata ritenuta valida e idonea a interrompere la prescrizione, non essendo necessarie formule sacramentali né una quantificazione definitiva, purché emerga chiaramente la volontà del creditore di far valere il diritto in relazione a un fatto determinato. Il credito non è stato ritenuto prescritto, anche perché la prescrizione decorre, per l'indebito derivante da alterazioni dei sistemi di computo o dichiarazioni non veritiere, dal momento in cui l'Amministrazione è stata posta oggettivamente in grado di conoscere l'errore; inoltre, il ricorrente aveva riconosciuto il debito nel 2016. È stata esclusa la compensazione con presunti crediti del dipendente, perché non certi, liquidi ed esigibili e non provati mediante documentazione idonea: annotazioni private e dichiarazioni rese ex post non sono sufficienti. L'istanza istruttoria è stata respinta perché esplorativa e diretta a supplire all'assenza di prova, mentre le attività dedotte non erano comunque riconducibili a mansioni di servizio retribuibili. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione degli atti vincolati di recupero dell'indebito è attenuato; l'atto conclusivo può essere valutato unitamente alla precedente istruttoria e alla corrispondenza procedimentale.

  • art. 24 Cost.

    La dedotta lesione del diritto di difesa è stata esclusa, poiché il destinatario aveva conosciuto gli elementi istruttori e le ragioni del recupero nell'ambito della precedente corrispondenza.

  • art. 2033 c.c.

    Il recupero delle somme indebitamente corrisposte costituisce attività doverosa e vincolata; la buona fede del percettore incide sui frutti e sugli interessi, ma non esclude l'obbligo di restituzione del capitale.

  • art. 2 d.P.R. 180/1950

    La trattenuta di un quinto dello stipendio è stata ritenuta rispettosa dei limiti posti a tutela della sussistenza del nucleo familiare.

  • art. 64 c.p.a.

    Il giudice applica l'onere della prova e il criterio probabilistico del più probabile che non; l'istanza istruttoria non può essere utilizzata per colmare l'assenza di allegazioni e prove specifiche.

  • art. 1219 c.c.

    La costituzione in mora non richiede formule sacramentali o una quantificazione esatta e definitiva; è sufficiente la chiara manifestazione della volontà di far valere il diritto rispetto a un fatto determinato.

  • art. 2935 c.c.

    Per l'indebito retributivo derivante da alterazioni dei sistemi di computo o dichiarazioni non conformi al vero, la prescrizione decorre dal momento in cui il titolare è posto oggettivamente in grado di esercitare il diritto.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione richiede che il controcredito sia certo, liquido ed esigibile; presunti crediti del dipendente non adeguatamente documentati non sono opponibili all'Amministrazione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Il presunto credito del dipendente per retribuzioni periodiche è stato comunque ritenuto soggetto a prescrizione quinquennale.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il recupero da parte dell'amministrazione di emolumenti indebitamente corrisposti a un dipendente costituisce esercizio di attività vincolata e doverosa ai sensi dell'art. 2033 c.c.; l'amministrazione deve accertare la difformità oggettiva tra quanto erogato e quanto dovuto, senza necessità di una specifica ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico alla restituzione.
  • Nei procedimenti di recupero dell'indebito, l'obbligo di motivazione dell'atto conclusivo è attenuato quando la pretesa restitutoria risulti chiaramente ricostruibile dalla complessiva sequenza procedimentale e dalla corrispondenza istruttoria conosciuta dal destinatario; l'atto finale può richiamare, anche sinteticamente, argomenti già esaminati.
  • La buona fede del dipendente che abbia ricevuto somme non dovute non impedisce, di regola, la ripetizione dell'indebito; ai sensi dell'art. 2033 c.c., essa rileva principalmente per escludere la debenza di frutti e interessi. L'affidamento non è legittimo quando l'attribuzione sia manifestamente priva di titolo, derivi da errori materiali o riguardi il cumulo palesemente incompatibile di emolumenti per le medesime prestazioni.
  • La costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione non richiede formule sacramentali né l'indicazione di una somma esatta e definitiva: è sufficiente che manifesti in modo chiaro la volontà del creditore di far valere il proprio diritto in relazione a una pretesa determinata.
  • La compensazione tra il credito restitutorio dell'amministrazione e un controcredito del dipendente è ammissibile soltanto quando quest'ultimo sia certo, liquido ed esigibile e risulti provato con modalità conformi alla disciplina del rapporto di servizio; annotazioni private o dichiarazioni postume non sono sufficienti.
  • Nel processo amministrativo, la richiesta di istruttoria non può avere carattere meramente esplorativo né supplire all'assenza di allegazioni e contestazioni specifiche; il ricorrente deve fornire una prova puntuale dei fatti costitutivi della propria pretesa, secondo il principio di vicinanza della prova.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEfficacia ed esecuzione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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