Ordinanza n. 89/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. 7484 del 27.1.2026, recante il diniego di permesso di costruire in sanatoria; - del provvedimento prot. n. 16268 del 20.2.2026, recante la reviviscenza dell’ordinanza di demolizione n. 266 del 13.6.2023 e l’ingiunzione ad adempiere nel termine di trenta giorni; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, occorrendo, il parere contrario in data 15.5.2024 del Servizio autorizzazioni paesaggistiche e vincoli, il parere in data 10.10.2023 del Servizio verde, centri storici e floricoltura ed il parere in data 27.9.2023 del Servizio difesa del suolo, nonché la proposta del responsabile del procedimento in data 23.1.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria, con conseguente reviviscenza dell'ordinanza di demolizione e ingiunzione ad adempiere
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o titolare opere)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di permesso di costruire in sanatoria e il successivo provvedimento comunale che ha disposto la reviviscenza dell'ordinanza di demolizione, ingiungendo l'adempimento entro trenta giorni. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, i pareri paesaggistico, ambientale e di difesa del suolo, nonché la proposta del responsabile del procedimento. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene una valutazione analitica del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, qualificando come grave e irreparabile il danno derivante dalla natura degli atti impugnati, costituiti dal diniego di sanatoria e dalla conseguente reviviscenza dell'ordinanza di demolizione. L'accoglimento è stato disposto per mantenere integra la situazione fino alla discussione del merito. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 10 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, il diniego di sanatoria edilizia accompagnato dalla reviviscenza o dall'esecuzione di un'ordinanza di demolizione può integrare, per la natura stessa degli effetti demolitori, un pericolo di danno grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
- Quando il pericolo di danno grave e irreparabile risulta connesso all'immediata esecuzione di un diniego di sanatoria e della conseguente demolizione, il giudice può sospendere gli atti per mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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