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Sentenza

Sentenza n. 3656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00439/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso contro il parere comunale di conformità igienico-sanitaria e l'AIA provinciale relativa alla ristrutturazione e all'ampliamento di un allevamento intensivo di suini

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comitato e cittadini)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti contestavano la legittimità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per la ristrutturazione e l'ampliamento di un allevamento intensivo di suini, nonché degli atti presupposti. Deducevano, tra l'altro, l'illegittima esclusione della VIA o della verifica di assoggettabilità a VIA, l'omessa valutazione dei rischi per la salute umana e degli impatti ambientali, il travisamento della capacità effettiva dell'allevamento, l'erroneità dei presupposti relativi alla qualità dell'aria, la violazione delle distanze minime dagli insediamenti abitati e l'illegittimità dei pareri comunali, di ARPA e ATS. In particolare, il motivo esaminato prioritariamente riguardava il parere comunale di conformità igienico-sanitaria, ritenuto illegittimo perché avrebbe applicato il limite regolamentare del 20% di ampliamento del peso animale insediato assumendo come base i capi precedentemente autorizzati senza chiarire il criterio di calcolo. Gli appellanti sostenevano che il raffronto dovesse essere effettuato considerando la riduzione della capacità autorizzata nel 2013 a 1.973 capi, anziché i dati dell'AIA del 2007, con conseguente superamento del limite del 20%.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo che il Comitato G.A.E.T.A. ODV costituisse la prosecuzione del precedente Comitato Aria Pulita G.A.E.T.A. Ha poi applicato la graduazione dei motivi dichiarata dagli appellanti, esaminando prioritariamente l'ottavo motivo e assorbendo gli altri. Il motivo è stato accolto. Il regolamento locale di igiene vieta in via generale l'ampliamento degli allevamenti esistenti non conformi alle distanze minime, ammettendo soltanto una ristrutturazione conforme alle prescrizioni regolamentari e un ampliamento una tantum non superiore al 20% per gli allevamenti suinicoli. Il giudice ha chiarito che l'espressione "peso animale insediato" non può essere riferita né ai capi concretamente presenti in un determinato momento, perché si tratterebbe di un dato casuale, né semplicemente al dato formale dell'ultima autorizzazione. Essa deve essere riferita alla capacità insediativa originaria della struttura, intesa come elemento sostanziale dell'allevamento, anche se non sempre utilizzata alla massima potenzialità. Il parere comunale era comunque illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione, perché si era limitato a richiamare i capi precedentemente autorizzati senza individuare la corretta nozione di peso animale insediato e senza considerare adeguatamente l'autorizzazione generale del 2013, che costituiva una vera autorizzazione e aveva ridotto la capacità a 1.973 posti. È stata invece respinta la censura relativa alla fascia di rispetto di 600 metri, ritenuta applicabile ai nuovi allevamenti e non a quello preesistente. In riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha annullato il parere comunale e, per effetto derivato, l'AIA provinciale nei limiti indicati in motivazione, lasciando ferma la possibilità per l'amministrazione di rinnovare il potere conformandosi alla sentenza. Le spese sono state compensate per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006

    valutazione preliminare del progetto ai fini della VIA

    Disciplina la valutazione preliminare relativa alla necessità di sottoporre il progetto a VIA o a verifica di assoggettabilità.

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    verifica di assoggettabilità a VIA

    Richiamato quale procedimento eventualmente applicabile in sede di autorizzazione integrata ambientale qualora non fosse rispettata la soglia di peso vivo prevista dalla normativa di settore.

  • art. 272, comma 2, d.lgs. 152/2006

    autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera

    Costituisce la base normativa del regime autorizzatorio cui l'allevamento aveva aderito nel 2013, con conseguente riduzione della capacità produttiva autorizzata.

  • art. 2.15.2 del regolamento locale di igiene

    distanze minime dal centro abitato per l'ubicazione di allevamenti di nuova costruzione

    Prevede le distanze minime applicabili agli allevamenti di nuova costruzione.

  • art. 2.15.3 del regolamento locale di igiene

    Può essere previsto un ampliamento “una tantum” del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte ed al 20% delle restanti tipologie

    Per gli allevamenti esistenti posti a distanza inferiore ai limiti regolamentari, consente l'ampliamento una tantum entro il 20% per gli allevamenti suinicoli, subordinatamente alla ristrutturazione conforme e al perseguimento di maggiore efficienza tecnico-economica e igienico-sanitaria. Il peso animale insediato va riferito alla capacità insediativa della struttura.

  • art. 57, comma 5, NTA del PGT

    negli Ambiti Economici Consolidati (AECOC) ... gli insediamenti produttivi già esistenti possono continuare ad operare purchè compatibili con le disposizioni impartite sulle distanze dal Regolamento comunale di igiene

    Esclude l'applicazione automatica della fascia di rispetto prevista per i nuovi allevamenti agli insediamenti produttivi già esistenti, soggetti alle prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

  • art. 99 c.p.a.

    principio di diritto e vincolo per le sezioni

    Richiamato in relazione al valore vincolante dei principi dell'Adunanza plenaria.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regolamentare consente solo un ampliamento percentuale del "peso animale insediato" di un allevamento preesistente non conforme alle distanze minime, tale nozione deve essere riferita alla capacità insediativa sostanziale della struttura e non al numero casualmente presente in un determinato momento o al mero dato formale dell'ultima autorizzazione.
  • Il parere amministrativo che verifica il rispetto di un limite percentuale di ampliamento deve esplicitare la base di calcolo, la ricostruzione della capacità insediativa rilevante e le ragioni per cui vengono considerati o esclusi i diversi titoli autorizzatori succedutisi nel tempo; il generico riferimento ai capi precedentemente autorizzati integra difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Un'autorizzazione generale alle emissioni prevista dalla legge, anche se adottata nell'ambito di una temporanea riduzione dell'attività produttiva, costituisce un titolo autorizzatorio giuridicamente rilevante e non può essere ignorata senza specifica motivazione nel ricostruire la capacità autorizzata dell'impianto.
  • La graduazione espressa dei motivi da parte del ricorrente vincola il giudice all'esame prioritario delle censure indicate come prevalenti e consente di assorbire i motivi subordinati quando una censura prioritaria conduce all'accoglimento della domanda.
  • Le fasce di rispetto previste per nuovi allevamenti non si applicano automaticamente agli allevamenti già esistenti, quando la disciplina urbanistica rinvia, per questi ultimi, alle diverse prescrizioni del regolamento locale di igiene.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInvalidità del provvedimentoAppello
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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