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Sentenza

Sentenza n. 14083/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’ottemperanza del giudicato (giusta certificato rilasciato dalla competente Cancelleria in data 23/06/2026) formatosi sulla sentenza n. 1075/2017 pubblicata il 4/04/2017, e munita di formula esecutiva in data 4/11/2022, con cui il Tribunale di Velletri, Seconda Sezione, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1201/2015 - a mezzo del quale il predetto Tribunale aveva ingiunto al Comune di Pomezia di pagare alla odierna ricorrente: 1. la somma di € 16.333,34; 2. gli interessi legali come da domanda (cioè “dalla domanda al saldo effettivo”); le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per diritti e onorari, in € 111,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende -, e condannato il Comune di Pomezia al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta – odierna ricorrente - che venivano liquidate in complessivi € 3.235,00 quali compensi di avvocato, oltre rimborso al 15% come per legge, IVA e Cassa forense; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale intimata anche oltre il termine assegnatole.

Giustizia amministrativa202605056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Velletri che aveva confermato un decreto ingiuntivo di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 16.333,34, degli interessi legali dalla domanda al saldo, delle spese della procedura monitoria e delle spese del giudizio di opposizione. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha anche chiesto la corresponsione della rivalutazione monetaria dalla notifica del precetto sino all'effettivo soddisfo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e procedibile. Ha verificato l'esistenza di un titolo esecutivo perfetto, la sua notificazione al Comune in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Comune di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, provvedendo al pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, perché non prevista dal titolo esecutivo e perché il credito giudizialmente liquidato costituisce debito di valuta; la rivalutazione avrebbe potuto essere riconosciuta soltanto previa allegazione e prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non fornita dalla ricorrente. Ha nominato, per il caso di mancata o inesatta esecuzione, il Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni per provvedere dopo la scadenza del termine assegnato al Comune. Il commissario potrà adottare tutti gli atti necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione. Le spese del giudizio, liquidate in € 750,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Comune, così come l'eventuale compenso del commissario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiede, ai fini del giudizio di ottemperanza, la documentazione attestante il passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario.

  • art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento del termine per il deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.

    Il giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme nei confronti della Pubblica Amministrazione è procedibile solo dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Le somme liquidate in via giudiziale costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore.

    La domanda di condanna al pagamento della rivalutazione maturata dopo il passaggio in giudicato può essere proposta in ottemperanza, ma deve rispettare i presupposti sostanziali della relativa pretesa.

  • art. 1224, commi 1 e 2, c.c.

    La rivalutazione del credito pecuniario può essere riconosciuta come maggior danno da mora soltanto se il creditore allega e dimostra il danno non compensato dagli interessi legali.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per la regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato per la condanna alle spese a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo esecutivo sia perfetto, sia stato portato a conoscenza dell'amministrazione in forma autentica e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione.
  • Quando il giudice amministrativo esegue un provvedimento emesso da altro plesso giurisdizionale, i suoi poteri cognitori sono limitati all'attuazione del comando giudiziale e non consentono di interpretare estensivamente o integrare il giudicato.
  • L'amministrazione destinataria di un ordine giudiziale ha un inderogabile dovere d'ufficio di eseguirlo; nel caso di condanna pecuniaria, l'esecuzione comprende anche le attività contabili e finanziarie necessarie al pagamento, e la carenza di stanziamento o di cassa non costituisce impedimento legittimo.
  • Le somme liquidate giudizialmente costituiscono debiti di valuta. La rivalutazione monetaria successiva al giudicato può essere riconosciuta solo se il creditore allega e dimostra, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno da mora non compensato dagli interessi legali.
  • In caso di persistente o inesatta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari per la completa esecuzione e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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