Sentenza n. 236/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa è stata formulata anche con riferimento alla cessazione dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il beneficio spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. Ha inoltre considerato irrilevante l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile e non al calcolo dell'indennità di buonuscita; ha escluso che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 abbia fatto rivivere la precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, contenente limitazioni del beneficio; e ha ritenuto non decadenziale il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda, trattandosi di un onere funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, accertando il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dichiarando il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Ha escluso che il beneficio sia limitato alle cessazioni per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, riconoscendolo anche in caso di cessazione a domanda. Ha altresì escluso sia la rilevanza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 rispetto al calcolo della buonuscita, sia l'effetto decadenziale del termine previsto dall'art. 6-bis. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali rilevanti ai fini della rideterminazione dell'indennità di buonuscita. Il termine per la domanda non ha natura decadenziale quanto alla fruizione del beneficio, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La disposizione riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto non è applicabile alla questione controversa.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La precedente formulazione, che limitava il beneficio ad alcune ipotesi di cessazione dal servizio, non è ritenuta vigente per effetto della mancata reviviscenza conseguente all'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione con sentenza in forma semplificata quando la controversia è assistita da giurisprudenza consolidata e può essere decisa senza ulteriori adempimenti.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
In caso di soccombenza, l'amministrazione è tenuta a rimborsare il contributo unificato versato dalla parte vittoriosa dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, non essendo vigente una limitazione del beneficio alle sole cessazioni per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita e non può quindi escludere l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo di quest'ultima.
- L'abrogazione di una disposizione che aveva sostituito una precedente norma limitativa non determina, in assenza di una specifica previsione, la reviviscenza della disciplina anteriore; pertanto la precedente limitazione del beneficio non può essere applicata dopo l'abrogazione.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione dei sei scatti stipendiali, ma assolve alla sola funzione di regolare la decorrenza del collocamento a riposo.
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