Cassazione Penale, Sentenza n. 34706/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida del fermo operato dalla polizia giudiziaria il 12/04/2024 per omicidio preterintenzionale di Antonio Morra. Il ricorrente lamentava che, essendo il Pubblico Ministero già titolare e direttore delle indagini, il potere di disporre il fermo spettasse esclusivamente al P.M.; inoltre sosteneva che l'indiziato (Ibrahimi) fosse già individuato dalla polizia nelle immediatamente successive attività (annotazione su dichiarazione mimata e visione in video) e che quindi l'arresto di iniziativa della polizia fosse illegittimo ai sensi dell'art. 384 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, sebbene il P.M. avesse assunto la direzione delle indagini e si fosse attivato (es. escussioni e disposizione di intercettazioni d'urgenza), la compiuta individuazione dell'indiziato si è avuta solo dopo l'acquisizione degli esiti delle intercettazioni e di altri accertamenti tecnici; pertanto si è applicata l'eccezione di cui all'art. 384, comma 3 c.p.p., che consente alla polizia giudiziaria di procedere al fermo se "sia successivamente individuato l'indiziato" e non sia possibile attendere il provvedimento del P.M.. La Corte ha confermato che il G.I.P. deve valutare ex ante, sulla base degli elementi in possesso della polizia al momento del fermo, la gravità degli indizi (corrispondente al parametro dell'art. 273 c.p.p.). Conclusione: convalida del fermo corretta; ricorso infondato; condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 384 cod. proc. pen.
"sia successivamente individuato l'indiziato"
La Corte interpreta il comma 3 come eccezione che riassegna alla polizia giudiziaria il potere di fermo quando l'indiziato viene individuato dopo che il P.M. ha assunto la direzione delle indagini e non sia possibile attendere il provvedimento del P.M.; il giudice della convalida deve valutare ex ante la sussistenza della gravità indiziaria al momento del fermo.
art. 273 cod. proc. pen.
La gravità degli indizi richiesta per legittimare il fermo è qualificata allo stesso livello richiesto per l'applicazione delle misure coercitive personali: il giudice valuta se gli indizi raggiungono il grado di probabilità richiesto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla formulazione sintetica del motivo di ricorso; qui rilevante perché il ricorso era enunciato nei limiti prescritti dall'articolo.
art. 77 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato come parametro giurisprudenziale comparabile: anche per il fermo previsto dall'art. 77 d.lgs. si richiedono gli stessi presupposti (gravi indizi e pericolo di fuga) già richiamati per il fermo ex art. 384 c.p.p.
Massime di principio
- Se il Pubblico Ministero ha assunto la direzione delle indagini, la polizia può comunque eseguire un fermo di propria iniziativa se l'indiziato viene "successivamente individuato" e non è possibile attendere il provvedimento del P.M.; in tal caso il giudice verifica ex ante gli elementi noti alla polizia al momento del fermo.
- La valutazione della gravità degli indizi ai fini della legittimità del fermo è equiparata, sul piano qualitativo, al grado di indizi richiesto per l'adozione delle misure cautelari (art. 273 c.p.p.): occorre ragionevole probabilità derivante dal coordinamento degli indizi, non la certezza probatoria.
- Il giudice della convalida deve riferirsi alla situazione conoscibile dalla polizia al momento dell'arresto (giudizio ex ante) e non agli elementi emersi successivamente non noti agli agenti.
- Quando il ricorso non deduce questioni specifiche su urgenza o pericolo di fuga, tali profili si considerano non contestati e non possono poi essere riconsiderati dal giudice di legittimità.
- Annotazioni investigative e comportamenti osservati (es. mimica) possono concorrere all'individuazione, ma se non risultano concluse e univoche, elementi successivi come intercettazioni o accertamenti tecnici possono essere determinanti per raggiungere la gravità indiziaria necessaria al fermo.
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