Cassazione Civile, Ordinanza n. 19674/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un'avvocata per l'attività professionale svolta nell'anno 2009 e dalla conseguente richiesta di contributi previdenziali. Il Tribunale aveva dichiarato non dovuti i contributi; la Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS ritenendo la pretesa prescritta, perché il primo atto interruttivo era stato ricevuto nel luglio 2015, oltre il termine che la Corte territoriale individuava nella scadenza del 16 giugno 2010. La Corte d'appello aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, non ravvisando tale condotta nella sola mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, e aveva considerato che il reddito inferiore a 5.000 euro fosse un indizio di occasionalità dell'attività, non superato da prova contraria dell'INPS. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla Gestione separata e sul quadro normativo del lavoro autonomo, sostenendo che per l'avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, nei periodi anteriori alla legge n. 247 del 2012, l'obbligo contributivo sussisterebbe solo se il reddito superi 5.000 euro e quindi, sotto tale soglia, l'attività dovrebbe ritenersi occasionale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrerebbe doloso occultamento del debito contributivo e quindi sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un orientamento già consolidato: per i professionisti iscritti ad albi, l'iscrizione alla Gestione separata dipende dall'effettivo esercizio abituale dell'attività libero-professionale non coperta da contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di 5.000 euro rileva solo per le attività occasionali e non introduce una presunzione legale di abitualità. Ha quindi ribadito che l'abitualità è un accertamento di fatto del giudice di merito, da compiersi senza automatismi, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente reputato non provata dall'INPS la natura abituale dell'attività. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, mentre la sospensione per doloso occultamento richiede una condotta che renda impossibile l'azione del creditore e non una semplice difficoltà di accertamento; la Corte d'appello aveva escluso in fatto il dolo, e tale giudizio non era stato validamente censurato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce la Gestione separata; per i professionisti iscritti ad albi l'obbligo contributivo è collegato all'esercizio abituale dell'attività non coperta da altra contribuzione di cassa
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
norma di interpretazione autentica richiamata per confermare il collegamento dell'iscrizione all'esercizio abituale della professione
art. 21, comma 8, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato dall'INPS nella prospettazione del motivo, ma non decisivo nel ragionamento della Corte
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
letto in combinato disposto con la disciplina della Gestione separata per escludere automatismi e confermare la centralità dell'abitualità
art. 61, comma 3, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
"sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali"
disposizione di favore in materia di collaborazioni, non idonea a fondare una presunzione legale di abitualità ai fini previdenziali
art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
"prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale"
esclude la presunzione di continuatività in ambito fiscale/lavoristico, ma non crea una presunzione iuris et de iure di abitualità contributiva
art. 2935 c.c.
richiamato per sostenere che la prescrizione decorre dalla possibilità di far valere il diritto, ma la Corte conferma che per i contributi decorre dalla scadenza del pagamento
art. 2941, n. 8, c.c.
la sospensione per doloso occultamento opera solo quando il debitore renda impossibile l'azione del creditore, non quando vi sia mera difficoltà di accertamento del credito
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per il rigoroso onere di specificazione del fatto storico decisivo non esaminato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata non dipende automaticamente dall'iscrizione all'albo o dalla sola titolarità della partita IVA, ma dall'accertamento in fatto dell'esercizio abituale dell'attività professionale non coperta da contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia di reddito di 5.000 euro è rilevante per qualificare un'attività come occasionale, ma non trasforma in automaticamente abituale un'attività che sia stata svolta in concreto con carattere occasionale; non opera quindi come presunzione legale di abitualità.
- L'abitualità dell'attività professionale deve essere provata dall'ente previdenziale mediante elementi fattuali anche presuntivi, come iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dei mezzi, ma tali elementi vanno apprezzati nel loro complesso e non isolatamente.
- In materia di contribuzione alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un mero atto dichiarativo e non il presupposto del credito.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede una condotta del debitore che renda impossibile l'azione del creditore; non basta una compilazione incompleta della dichiarazione fiscale se il credito sia comunque conoscibile o accertabile.
- L'accertamento del dolo e dell'abitualità sono giudizi di fatto riservati al giudice di merito e, in cassazione, possono essere censurati solo nei limiti del vizio di motivazione o di specifici errori di diritto, senza proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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