Corte di giustizia, Ordinanza C-607/22
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2023. — Eurowings GmbH contro flightright GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2 – Nozione di “vettore aereo operativo” – Volo prenotato presso un operatore turistico – Volo asseritamente inesistente. — Causa C-607/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito i confini della nozione di "vettore aereo operativo" nel regolamento n. 261/2004. Se il vettore non ha mai programmato né offerto il volo indicato al passeggero, non può essere tenuto alla compensazione prevista per la cancellazione. La soluzione distingue questa ipotesi da quella in cui il vettore abbia comunque effettuato un’offerta di trasporto, poi modificata o cancellata.
Interpretazione della nozione di "vettore aereo operativo" nel regolamento (CE) n. 261/2004 quando il volo indicato al passeggero non è mai stato programmato dal vettore.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo possa essere qualificato come "vettore aereo operativo" quando il passeggero ha prenotato tramite un operatore turistico un volo identificato da un numero e da una data, asseritamente attribuito a quel vettore, ma il vettore afferma di non aver mai programmato quel volo, ossia che il volo fosse inesistente.
Principio di diritto
Un vettore aereo non può essere qualificato come "vettore aereo operativo" ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 261/2004 se il passeggero ha acquistato tramite un operatore turistico un volo che il vettore non ha mai programmato né offerto, poiché la nozione richiede che il vettore abbia effettivamente deciso di operare quel volo e ne abbia fissato itinerario e orario; può invece esserlo se aveva effettuato un’offerta di trasporto, anche successivamente modificata. In mancanza di tale qualifica, non sorge l’obbligo di compensazione ex regolamento nei confronti del vettore, restando eventualmente impregiudicate le azioni di diritto nazionale verso l’operatore turistico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Interpretazione della nozione di "vettore aereo operativo" nel regolamento n. 261/2004
L’ordinanza concerne un rinvio pregiudiziale del Landgericht Düsseldorf in una controversia tra Eurowings GmbH e Flightright GmbH relativa alla compensazione pecuniaria richiesta da passeggeri che avevano ceduto i propri diritti alla società cessionaria. La questione nasce dall’asserita cancellazione di un volo prenotato tramite un operatore turistico, volo che Eurowings sostiene di non aver mai programmato.
Contesto normativo
La Corte richiama l’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004, che definisce il "vettore aereo operativo" come il vettore che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di altra persona che abbia concluso il contratto con il passeggero. Sono inoltre richiamati:
- l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, sul diritto alla compensazione in caso di cancellazione e sull’onere della prova circa l’avviso della cancellazione;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sulla misura della compensazione pecuniaria;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Fatti e procedimento principale
Secondo la decisione di rinvio, alcuni passeggeri avevano acquistato presso un operatore turistico un pacchetto comprensivo di trasporto aereo per Maiorca. Nei documenti di viaggio era indicato un volo Eurowings, con numero EW6850, in partenza da Palma di Maiorca il 14 luglio 2018 e diretto ad Hannover. Il volo non è stato operato e i passeggeri sono arrivati a destinazione con un volo alternativo nella notte successiva.
Flightright, quale cessionaria dei diritti dei passeggeri, ha chiesto a Eurowings il pagamento di 1.600 EUR a titolo di compensazione. Eurowings ha contestato la domanda sostenendo di non aver mai programmato quel volo specifico e quindi di non poter essere qualificata come vettore aereo operativo.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se un vettore possa essere considerato "vettore aereo operativo" quando il passeggero ha concluso un contratto con un operatore turistico per un volo determinato, ma il vettore afferma di non aver mai programmato un volo con quel numero e in تلك data.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di "vettore aereo operativo" presuppone due condizioni cumulative:
- l’effettiva realizzazione del volo, o quantomeno l’intenzione del vettore di operarlo;
- l’esistenza di un contratto con il passeggero.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che il concetto di volo implica un’operazione di trasporto aereo determinata da un itinerario e da un orario fissati dal vettore, il quale assume la responsabilità della realizzazione del trasporto, inclusi ritardi e cancellazioni. Se il vettore non ha preso alcuna decisione di operare quel volo e non ha effettuato alcuna offerta di trasporto, non può dirsi che abbia avuto l’intenzione di operarlo, con conseguente esclusione della qualifica di vettore aereo operativo.
La Corte distingue questa ipotesi da quella in cui il vettore abbia invece formulato un’offerta di trasporto corrispondente a quella poi rappresentata al passeggero dall’operatore turistico, anche se successivamente modificata: in tale situazione, il vettore può essere considerato operativo.
La Corte precisa infine che, se il vettore non rientra nella nozione del regolamento, il passeggero non perde necessariamente ogni tutela, potendo agire secondo il diritto nazionale nei confronti della propria controparte contrattuale, cioè l’operatore turistico.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo non può essere qualificato come "vettore aereo operativo" quando il volo indicato al passeggero tramite operatore turistico non è mai stato programmato da quel vettore per quel numero e quella data. Resta però possibile tale qualificazione se il vettore ha effettivamente effettuato un’offerta di trasporto, poi eventualmente modificata.
Principio affermato
La responsabilità da compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004 grava sul vettore che abbia realmente organizzato o inteso organizzare il volo; non basta che il nome del vettore e il numero di volo compaiano nei documenti di viaggio emessi da un operatore turistico, se il vettore non ha mai creato quella specifica offerta di trasporto.
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