Corte di giustizia, Ordinanza C-611/22
Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023. — Illumina, Inc. contro Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dell’industria farmaceutica – Decisione della Commissione europea di esaminare un’operazione di concentrazione rinviata dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Decisione della Commissione che accetta che altri Stati membri aderiscano alla richiesta di rinvio iniziale – Associazione di imprese operanti nel settore interessato avente ad oggetto la tutela degli interessi dei propri membri – Ammissione. — Causa C-611/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente della Corte ha accolto l'istanza di intervento proposta da Biocom California nell'impugnazione di Illumina contro la sentenza del Tribunale nel caso Illumina/Grail. La Corte ha ritenuto che l'associazione, rappresentativa di un numero significativo di imprese del settore delle scienze della vita e farmaceutico, avesse un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, poiché la causa poneva una questione di principio sulla competenza della Commissione a ricevere rinvii ex articolo 22 del regolamento concentrazioni. L'intervento è stato quindi ammesso a sostegno delle conclusioni di Illumina e le spese sono state riservate.
Intervento di un'associazione di categoria in un'impugnazione relativa al rinvio di una concentrazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento concentrazioni: accertamento dell'interesse alla soluzione della controversia.
La questione giuridica
Se Biocom California, in quanto associazione rappresentativa di imprese del settore delle scienze della vita e con oggetto statutario di tutela degli interessi dei membri, dimostri un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, tale da giustificare l'intervento a sostegno di Illumina nell'impugnazione avente ad oggetto la competenza della Commissione ad accettare un rinvio ex articolo 22 del regolamento n. 139/2004, anche quando la concentrazione non rientra nel sistema nazionale di controllo dello Stato membro richiedente.
Principio di diritto
Un'associazione di categoria rappresentativa, dotata di personalità giuridica e preposta alla tutela degli interessi dei propri membri, può essere ammessa a intervenire in un'impugnazione se la causa solleva questioni di principio idonee a incidere in modo considerevole sul settore economico in cui operano i membri; nel caso di specie, la Biocom California ha dimostrato un interesse diretto e attuale all'esito della controversia, poiché la decisione sulla portata dell'articolo 22 del regolamento n. 139/2004 può influire sensibilmente sul futuro trattamento delle concentrazioni nel settore delle scienze della vita, sicché l'intervento è stato autorizzato.
Norme richiamate
- Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Regolamento di procedura della Corte, articoli 130, 131, 132, 137, 184, 190
- Regolamento (CE) n. 139/2004, articolo 22
Intervento di Biocom California nella causa C-611/22 P
L'ordinanza del Presidente della Corte riguarda un'istanza di intervento proposta nell'ambito dell'impugnazione di Illumina Inc. avverso la sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 nel contenzioso relativo alla concentrazione Illumina/Grail. La questione processuale è se un'associazione di categoria del settore delle scienze della vita possa intervenire a sostegno della ricorrente in una causa che verte sulla portata dell'articolo 22 del regolamento concentrazioni.
Fatti e contesto del procedimento principale
Illumina chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso contro:
- la decisione della Commissione del 19 aprile 2021 che accoglie la richiesta dell'autorità garante della concorrenza francese di esaminare l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Grail;
- le decisioni con cui la Commissione ha accettato l'adesione al rinvio di altre autorità garanti della concorrenza;
- la lettera della Commissione dell'11 marzo 2021 relativa alla richiesta di rinvio.
Biocom California, associazione di categoria che tutela gli interessi delle imprese del settore delle scienze della vita, ha chiesto di intervenire a sostegno di Illumina. Illumina e Grail hanno sostenuto l'istanza; la Commissione ne ha chiesto il rigetto.
Normativa applicabile
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, che consente l'intervento a chi dimostri un interesse alla soluzione della controversia;
- gli articoli 130, 131, 132, 137, 184 e 190 del regolamento di procedura;
- l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni tra imprese.
Criterio dell'interesse alla soluzione della controversia
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza costante: l'"interesse alla soluzione della controversia" deve essere diretto e attuale, va valutato con riguardo all'oggetto del giudizio e si collega alla decisione finale richiesta, ossia al dispositivo della futura sentenza. In linea generale, l'interesse è sufficiente quando l'esito della causa può modificare la posizione giuridica dell'istante.
Per le associazioni di categoria rappresentative, la Corte richiama un criterio più elastico: esse possono intervenire quando la controversia solleva questioni di principio idonee a ledere gli interessi dei membri. In tal caso, non è necessario dimostrare che la pronuncia modifichi la posizione giuridica dell'associazione in quanto tale; è sufficiente che la causa possa incidere in modo rilevante sugli interessi collettivi rappresentati.
Applicazione al caso concreto
La Corte verifica quattro elementi:
- Biocom California rappresenta un numero considerevole di imprese attive nel settore dei dispositivi farmaceutici e medici, comprese imprese di genomica e diagnostica;
- il suo statuto le consente di adottare misure per realizzare il proprio obiettivo, che consiste nel far progredire, agevolare e incoraggiare il settore delle scienze della vita, e quindi nella tutela degli interessi dei membri;
- la causa solleva una questione di principio sull'interpretazione dell'articolo 22 del regolamento n. 139/2004, in particolare sulla competenza della Commissione ad accettare un rinvio anche quando la concentrazione non rientra nel sistema nazionale di controllo dello Stato membro richiedente;
- la soluzione della controversia può incidere sensibilmente sul trattamento futuro delle concentrazioni nel settore delle scienze della vita e farmaceutico, specie per operazioni di imprese non europee e start-up che possono restare al di sotto delle soglie di notifica.
La Corte osserva inoltre che gli orientamenti della Commissione sul meccanismo di rinvio ex articolo 22 mostrano un interesse specifico per il settore farmaceutico, rafforzando il carattere concreto dell'interesse degli associati di Biocom California.
Decisione e conseguenze processuali
Conclude che Biocom California ha sufficientemente dimostrato un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia e la ammette a intervenire a sostegno delle conclusioni di Illumina. In conseguenza dell'ammissione, la Biocom California riceverà copia degli atti processuali, potrà depositare una memoria di intervento entro un mese dalla notifica e potrà intervenire oralmente in udienza se fissata. Le spese relative al suo intervento sono riservate.
Principio affermato
L'ordinanza conferma che un'associazione di categoria rappresentativa del settore interessato può intervenire in impugnazione quando la causa tocca una questione di principio destinata a produrre effetti rilevanti sul funzionamento del settore stesso, anche se l'atto impugnato non incide direttamente sulla sua posizione giuridica in senso stretto. Nel contesto del controllo delle concentrazioni, ciò vale in particolare per controversie sull'ampiezza del potere della Commissione di esaminare concentrazioni rinviate ex articolo 22 del regolamento n. 139/2004.
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