Corte di giustizia, Ordinanza C-625/22
Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023. — Grail LLC contro Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dell’industria farmaceutica – Decisione della Commissione europea di esaminare un’operazione di concentrazione rinviata dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Decisione della Commissione che accetta che altri Stati membri aderiscano alla richiesta di rinvio iniziale – Associazione di categoria non rappresentativa del settore interessato – Rigetto. — Causa C-625/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente della Corte ha respinto le domande di intervento presentate da AFJE e AEJE nel procedimento di impugnazione relativo alla concentrazione Illumina/Grail. Le associazioni non hanno dimostrato un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, né che la causa sollevasse questioni di principio idonee a incidere in modo considerevole sugli interessi dei loro membri. Le spese relative alle istanze di intervento sono state poste a loro carico.
Intervento in impugnazione: le associazioni di giuristi d’impresa prive di un interesse diretto e attuale alla causa non possono intervenire ex articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte.
La questione giuridica
Se l’association française des juristes d’entreprise (AFJE) e l’association européenne des juristes d’entreprise (AEJE) avessero dimostrato un interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, tale da giustificare il loro intervento in una causa di impugnazione relativa al rinvio alla Commissione di un’operazione di concentrazione e alla decisione della Commissione di accettare adesioni al rinvio iniziale.
Principio di diritto
Per essere ammessa a intervenire ex articolo 40, secondo comma, dello Statuto, un’associazione deve dimostrare un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia; nel caso delle associazioni di categoria, ciò richiede che esse siano rappresentative di un numero significativo di imprese del settore interessato, che abbiano tra i loro scopi la tutela dei membri, che la causa sollevi questioni di principio incidenti sul funzionamento del settore e che la futura decisione possa incidere in misura considerevole sugli interessi dei membri. Se l’associazione non è coinvolta, né essa né i suoi membri sono toccati direttamente e attualmente dall’esito della lite, e l’interesse dedotto è solo indiretto e ipotetico, l’istanza di intervento deve essere respinta.
Norme richiamate
- Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 130 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 190 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 139/2004
Intervento delle associazioni di giuristi d’impresa nella causa Illumina/Grail
Questa ordinanza del Presidente della Corte riguarda un procedimento di impugnazione proposto da Grail LLC contro la sentenza del Tribunale nella controversia relativa al rinvio alla Commissione europea dell’operazione di concentrazione Illumina/Grail. Le associazioni AFJE e AEJE chiedevano di intervenire a sostegno di Grail, ma la Corte ha respinto le loro istanze.
Fatti e oggetto del procedimento
Grail LLC ha impugnato la sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022, con cui era stato respinto il ricorso diretto all’annullamento: della decisione della Commissione del 19 aprile 2021 che accoglieva la richiesta dell’autorità francese garante della concorrenza di esaminare la concentrazione; delle decisioni con cui la Commissione aveva accettato l’adesione di altri Stati membri alla richiesta di rinvio; e della lettera dell’11 marzo 2021 con cui la Commissione informava Illumina e Grail della richiesta di rinvio.
Istanza di intervento di AFJE e AEJE
Con atti depositati il 9 gennaio 2023, l’association française des juristes d’entreprise e l’association européenne des juristes d’entreprise hanno chiesto di intervenire nel procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, nonché degli articoli 130 e 190 del regolamento di procedura. Illumina e Grail erano favorevoli all’intervento, mentre la Commissione ne chiedeva il rigetto.
Quadro normativo e criterio dell’interesse alla controversia
La Corte ricorda che l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto consente l’intervento a chi dimostri un interesse alla soluzione della controversia. Tale interesse deve essere diretto e attuale, valutato in relazione all’oggetto della causa e alla decisione finale richiesta, cioè al dispositivo della futura sentenza. In linea di principio, l’interesse è sufficiente solo se la soluzione della lite è idonea a modificare la posizione giuridica dell’istante.
Regole specifiche per le associazioni di categoria
Per le associazioni rappresentative, la Corte ribadisce un orientamento più estensivo: esse possono intervenire quando la controversia solleva questioni di principio idonee a ledere gli interessi dei membri. In concreto, l’associazione deve dimostrare:
- di rappresentare un numero significativo di imprese del settore interessato;
- che tra i suoi obiettivi vi sia la tutela degli interessi dei membri;
- che la causa sollevi questioni di principio con effetti sul funzionamento del settore;
- che la futura sentenza possa incidere in modo considerevole sugli interessi dei membri.
Valutazione della Corte sulle domande di AFJE e AEJE
Le associazioni sostenevano di rappresentare un numero molto ampio di giuristi d’impresa, di perseguire la tutela dello Stato di diritto e della certezza del diritto, e che la causa sollevasse questioni di principio sull’interpretazione dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004. La Corte, però, osserva che:
- né le associazioni né i loro membri erano coinvolti nella concentrazione oggetto del contenzioso;
- non era dimostrato che il dispositivo della sentenza potesse incidere direttamente e attualmente sulla loro situazione giuridica;
- non era provata la rappresentatività rispetto a imprese attive nel settore interessato dalla concentrazione;
- non era dimostrato che la causa ponesse questioni di principio tali da incidere sul funzionamento del settore;
- non era dimostrato un impatto considerevole sugli interessi dei membri.
La Corte sottolinea che l’interpretazione estensiva del diritto di intervento non può essere spinta fino a consentire l’ingresso di associazioni non rappresentative o portatrici solo di un interesse indiretto e ipotetico. In caso contrario, tali associazioni potrebbero intervenire in un numero eccessivo di procedimenti in materia di concorrenza, compromettendo l’efficacia e il regolare svolgimento del processo.
Distinzione rispetto ad altre decisioni
La Corte precisa che la soluzione non è contraddetta da precedenti in cui erano state ammesse associazioni di avvocati o consulenti legali. In quelle cause, infatti, vi erano questioni di principio specifiche, come il requisito di indipendenza del rappresentante, che potevano incidere direttamente sugli interessi di quelle categorie professionali.
Decisione e spese
Il Presidente della Corte conclude che AFJE e AEJE non hanno dimostrato un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto. Le loro istanze di intervento sono quindi respinte e, poiché la Commissione ne aveva chiesto la condanna, le spese relative alle domande di intervento sono poste a loro carico.
Principio affermato
Un’associazione di categoria può intervenire solo se dimostra un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia e, in concreto, che la causa incida in modo non ipotetico sugli interessi collettivi dei suoi membri; non basta un richiamo generico alla necessità di certezza del diritto o alla rilevanza sistemica di una causa in materia di concentrazioni.
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