Cassazione Civile, Ordinanza n. 26893/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dell’indennità di espropriazione relativa a terreni di proprietà della società ricorrente, oggetto di decreto ablativo del 24 marzo 2010. La Provincia aveva impugnato davanti alla Corte d’appello la stima effettuata dai tecnici nominati ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 327/2001, ritenendola eccessiva; all’esito della CTU il giudice di merito ha rideterminato l’indennità in euro 37.574,04, applicando il metodo sintetico-comparativo. In cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, e 37, comma 1, d.P.R. 327/2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto utilizzare il metodo analitico-indiretto, più idoneo a cogliere il valore venale del bene, anche in ragione della trasformazione urbanistica dell’area e della vicinanza al polo ospedaliero; ha inoltre censurato l’adesione alla CTU e la motivazione sulla quantificazione dell’indennizzo, ritenuta inferiore al valore di mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha osservato che la Corte d’appello aveva spiegato perché il metodo sintetico-comparativo fosse quello praticabile e aveva motivato sulla base dei dati acquisiti in CTU, indicando i valori di mercato, le caratteristiche del fondo e la mancanza di opere di urbanizzazione sul terreno espropriato. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel metodo sintetico-comparativo, rileva la comparazione con immobili omogenei anche sotto il profilo urbanistico, e il giudice di merito deve indicare gli elementi di comparazione e rispondere alle specifiche censure mosse alla consulenza; nel caso concreto tale dovere era stato adempiuto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima
richiamato come base procedimentale per la determinazione dell’indennità di esproprio tramite tecnici stimatori
art. 32, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
criterio di stima per la quantificazione dell’indennizzo
la ricorrente sosteneva che fosse il criterio da applicare; la Corte ribadisce che la stima deve essere ancorata al valore venale, secondo criteri valutativi corretti e motivati
art. 37, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
indennità di espropriazione
norma richiamata dalla ricorrente per contestare il criterio di quantificazione adottato dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
utilizzato come parametro del motivo di ricorso in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato nel dispositivo quale conseguenza processuale del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella determinazione dell’indennità di espropriazione il metodo sintetico-comparativo è corretto quando consente di attribuire al bene il prezzo di mercato di immobili omogenei, valorizzando non solo i profili materiali ma anche la condizione giuridico-urbanistica del bene alla data del decreto ablativo.
- Il giudice di merito, quando aderisce a una consulenza tecnica in tema di stima immobiliare, deve indicare gli elementi obiettivi di comparazione e le fonti dei dati utilizzati, in modo da rendere controllabile la congruità della motivazione.
- La censura di legittimità contro la consulenza tecnica non può risolversi in una critica generica dell’elaborato peritale, ma deve indicare specificamente le osservazioni non esaminate dal giudice di merito e trascriverle nel ricorso, affinché ne sia verificata la decisività.
- Il valore del fondo espropriato non può essere aumentato sulla base di mere prospettive speculative o dell’astratta vicinanza a future opere pubbliche, se tali elementi non si traducono in dati concreti e verificabili alla data dell’esproprio.
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