Sentenza del 17/01/2018 n. 957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2001 ai fini IVA, IRPEG e IRAP, contestando l'omessa contabilizzazione di ricavi, l'indebita deduzione di costi e l'indebita detrazione dell'IVA relativa a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, inserite in un gruppo societario dedito a frodi IVA. La società ha impugnato la decisione della CTR del Veneto con undici motivi, lamentando principalmente il difetto di motivazione dell'avviso, la mancata autorizzazione del Pubblico Ministero all'uso dei dati fiscali, il disconoscimento dei costi e dell'IVA relativi ad acquisti immobiliari, la mancata neutralizzazione dei costi mediante l'iscrizione dei beni tra le rimanenze e la doppia imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi motivi sono stati dichiarati inammissibili, tra l'altro, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso e per quesiti di diritto astratti o inidonei; alcune censure sono state ritenute anche infondate. La Corte ha confermato che l'avviso era sufficientemente motivato anche senza allegare tutta la documentazione richiamata, purché gli atti non allegati non siano necessari a integrare le ragioni della pretesa. Ha inoltre escluso che l'eventuale mancanza dell'autorizzazione del Pubblico Ministero incida sull'efficacia probatoria dei dati fiscali o sulla validità dell'accertamento. Le contestazioni sui costi immobiliari e sulla detrazione IVA miravano in realtà a rivalutare le prove, attività non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 13.400 euro, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato. L'obbligo non impone di allegare ogni atto semplicemente richiamato, ma solo quelli il cui contenuto sia indispensabile per integrare la motivazione non già esposta nell'avviso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
In materia IVA, l'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare effettivamente il diritto di difesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'amministrazione deve allegare gli atti richiamati nell'avviso quando il loro contenuto è necessario a completarne la motivazione; non è invece richiesta l'allegazione di documenti aventi funzione meramente narrativa o già riprodotti nella parte rilevante.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33 e 70
L'eventuale autorizzazione del Pubblico Ministero riguarda la trasmissione di documenti e dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di attività di polizia giudiziaria. La sua mancanza, secondo la pronuncia, può avere conseguenze disciplinari ma non determina l'inutilizzabilità dei dati né l'invalidità dell'accertamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63
Disciplina l'utilizzo in ambito fiscale di dati e documenti acquisiti nel procedimento penale. La Corte distingue l'attività di polizia giudiziaria da quella ordinaria di polizia tributaria.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, oggi art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi richiede l'effettività e l'inerenza dell'operazione. La mera esistenza formale di un atto pubblico o di una registrazione contabile non dimostra necessariamente che il costo sia stato realmente sostenuto, soprattutto in presenza di elementi indicativi di una frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 19
La detrazione IVA presuppone un'operazione effettiva e non fraudolenta. La fattura e la formalità del trasferimento non sono sufficienti quando l'amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, l'inesistenza sostanziale o la finalità fraudolenta dell'operazione.
Codice di procedura civile, art. 366
"Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità (...) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riprodurre o indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti necessari a dimostrare le censure, senza rinviare genericamente agli atti del giudizio di merito.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette alla disciplina ratione temporis, i motivi dovevano essere accompagnati da quesiti di diritto specifici e coerenti con la decisione impugnata e, per i vizi motivazionali, da un adeguato momento di sintesi. Quesiti astratti, generici o non riferiti alla concreta controversia comportano l'inammissibilità.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è valido se espone in modo sufficiente i fatti e le ragioni della pretesa; non è necessario allegare ogni documento menzionato, ma solo quelli indispensabili a comprenderne la motivazione.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: occorre riportare o indicare puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, rispettando il principio di autosufficienza.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Una contestazione sulla ricostruzione dei fatti deve essere formulata, quando consentito, come vizio motivazionale e non come violazione di legge.
- La forma dell'operazione, come un atto pubblico o una fattura regolarmente emessa, non prova da sola l'effettività economica del costo né il diritto alla detrazione IVA quando emergano elementi di frode o il mancato pagamento.
- L'iscrizione di un bene tra le rimanenze non neutralizza automaticamente un costo che sia stato disconosciuto perché l'acquisto è ritenuto inesistente o non effettivamente sostenuto.
- L'eventuale mancata autorizzazione del Pubblico Ministero per l'utilizzo di dati acquisiti dalla Guardia di finanza non comporta necessariamente l'invalidità dell'accertamento, soprattutto quando l'attività sia stata svolta nell'ambito dei poteri istituzionali di polizia tributaria.
- La mera registrazione contabile di una nota di accredito in un esercizio successivo non determina automaticamente una doppia imposizione: l'amministrazione può eliminare, nell'esercizio corretto, un costo non effettivamente sostenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Piacenza
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →