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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 874/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza che aveva applicato a Grasso sei mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda, pena sospesa subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività per la durata di un anno. Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 165, commi 1 e 2, cod. pen., sostenendo che la durata della prestazione di attività non retribuita eccede i limiti previsti dagli artt. 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 e dall'art. 165, comma 1, cod. pen., come chiarito dalle Sezioni Unite (n. 23400 del 2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita, rideterminandola in sei mesi (durata che coincide con il limite previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e pari alla misura della pena sospesa). Le restanti statuizioni della sentenza di merito sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la misura della durata della prestazione sostitutiva non può eccedere la misura della pena sospesa (comma 1) e va rispettata la disciplina che fissa limiti temporali; la violazione di tale limite costituisce motivo di annullamento.

  • art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Fissa un limite (in combinazione con le norme di coordinamento) alla durata massima della prestazione non retribuita a favore della collettività; la Corte lo considera vincolante e, insieme all'art. 18-bis disp. coord. trans., determina il limite di sei mesi.

  • art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen.

    Norma di carattere transitorio/di coordinamento richiamata per stabilire, insieme all'art. 54 d.lgs. 274/2000, il limite massimo di sei mesi per la durata della prestazione non retribuita.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale con cui il Tribunale aveva originariamente pronunciato la sentenza (applicazione della pena ai sensi della citata disposizione procedurale).

  • Sezioni Unite, n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo)

    Precedente di legittimità cui la Corte si è richiamata per affermare il principio che la durata della prestazione non retribuita è soggetta al limite di sei mesi dettato dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. e 54, comma 2, d.lgs. 274/2000, salvo il limite inferiore previsto dall'art. 165, comma 1, cod. pen.

  • Sezioni Unite, n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)

    Richiamata per il principio secondo cui la Cassazione può annullare senza rinvio quando ritiene superfluo il rinvio e può decidere il merito sulla base degli elementi già accertati, senza ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, come condizione della sospensione condizionale della pena, non può eccedere il limite di sei mesi stabilito dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000.
  • Se il limite previsto dall'art. 165, comma 1, cod. pen. (la misura della pena sospesa) è inferiore ai limiti legislativi generali, va applicato il limite più favorevole (il minore).
  • Il difensore può impugnare la durata e ottenere l'annullamento parziale quando il giudice di merito fissa una durata eccedente i limiti di legge; la Cassazione può rideterminare la durata nei casi in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Il principio è applicabile anche nei procedimenti decisi ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: le modalità procedurali non esentano il giudice dal rispetto dei limiti normativi sulla durata della prestazione sostitutiva.
  • In pratica, quando la sospensione condizionale è subordinata a lavoro non retribuito, verificare sempre due vincoli: a) non superare sei mesi (salvo diversa disposizione normativa sopravvenuta), b) non superare la misura della pena sospesa; prevale il più favorevole per l'imputato.

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