Sentenza n. 1124/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 aprile 2026 con cui la Questura di Brescia aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha riesaminato la fattispecie e, con provvedimento dell’8 luglio 2026, ha annullato in autotutela l’atto impugnato, ritenendo convertibile il permesso perché la domanda originaria di protezione internazionale era stata presentata il 16 dicembre 2021, anteriormente alla modifica normativa introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023. L’amministrazione ha inoltre accertato la disponibilità di un alloggio, lo svolgimento di un’attività lavorativa regolare, la disponibilità di mezzi di sussistenza idonei e l’assenza di precedenti penali o pregiudizi di polizia ostativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione, in autotutela, ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di dodici mesi. Le spese sono state compensate per un terzo, in ragione della condotta positiva dell’amministrazione successiva alla notificazione del ricorso, e poste per i restanti due terzi a carico dell’amministrazione, liquidati in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato, se versato, da restituire al ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
ove ne ricorrano i requisiti
La disposizione, nella formulazione applicabile secondo il provvedimento di autotutela, consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, ove sussistessero i requisiti previsti.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
È richiamato quale fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La modifica normativa ha abrogato la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale ottenuti dopo il 5 maggio 2023; nel riesame l’amministrazione ha ritenuto rilevante la data di presentazione della domanda originaria di protezione internazionale, anteriore alla modifica normativa.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato introdotto con ricorso trattato secondo il rito decisorio semplificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e adotta l’atto favorevole richiesto dal ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse alla decisione di annullamento.
- Ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la disciplina anteriore alla modifica normativa introdotta dal d.l. n. 20/2023, l’amministrazione può attribuire rilievo alla data di presentazione dell’originaria domanda di protezione internazionale, quando il rilascio del permesso sia intervenuto successivamente per effetto dei tempi amministrativi di definizione della domanda.
- La disponibilità di un alloggio, lo svolgimento di un’attività lavorativa regolare con mezzi di sussistenza idonei e l’assenza di precedenti penali o pregiudizi di polizia ostativi costituiscono, secondo quanto accertato nel provvedimento di autotutela, elementi rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato mediante conversione.
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