Sentenza n. 959/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Forlì-Cesena in relazione all’istanza di conversione presentata il 26 marzo 2025. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, contestando inoltre l’illegittimità e l’irragionevolezza del diniego.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato una nuova comunicazione di preavviso di rigetto, con la quale ha contestualmente disposto l’annullamento in autotutela del diniego impugnato. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese. Il TAR ha invece dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’annullamento dell’atto impugnato non aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente: l’Amministrazione non aveva infatti rilasciato il nulla osta né definito favorevolmente la domanda di conversione. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale del ricorrente.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando viene meno l’utilità concreta dell’annullamento giurisdiziale, anche se l’Amministrazione non ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale sottostante.
- L’annullamento dell’atto di diniego non comporta la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione non abbia anche attribuito il bene della vita richiesto o comunque definito favorevolmente la posizione sostanziale del ricorrente; in tal caso il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se non residua un’utilità concreta alla decisione.
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