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Parere

Parere n. 304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto n. 4519 del 24 gennaio 2024 di reiezione dell’istanza di cambiamento delle generalità anagrafiche in -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto prefettizio n. 4519 del 24 gennaio 2024, recante il rigetto dell’istanza di cambiamento delle generalità anagrafiche.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego prefettizio relativo alla domanda di cambiamento del nome e del cognome. L’istanza era fondata, da un lato, sull’esigenza di non essere più associato a un precedente penale che sarebbe stato descritto in modo inesatto da articoli tuttora reperibili online e, dall’altro, sulla volontà di utilizzare generalità anglofone per favorire l’integrazione personale e lavorativa nello Stato estero nel quale intenderebbe trasferirsi. La Prefettura ha respinto la domanda valorizzando il precedente penale, l’espulsione e il divieto di rientro nello Stato estero, ritenendo che il cambio di generalità avrebbe potuto pregiudicare l’effettività di tale divieto. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, eccesso di potere per avere l’Amministrazione ritenuto elusiva la finalità della domanda e violazione di legge, sostenendo che il cambio di generalità non avrebbe comunque impedito l’attribuzione dei precedenti penali alla persona interessata.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La posizione del richiedente il cambio di nome o cognome, ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, è qualificata come interesse legittimo; l’Amministrazione esercita un potere discrezionale, dovendo bilanciare le ragioni private indicate nell’istanza con l’interesse pubblico alla stabile identificazione del soggetto nel corso del tempo. Nel caso concreto la Prefettura ha esaminato distintamente entrambe le ragioni prospettate. Il rilievo attribuito al divieto di rientro non implica che al ricorrente sia stata imputata una finalità soggettivamente elusiva: consiste, piuttosto, nell’esigenza oggettiva di preservare l’efficacia della condizione collegata alla sospensione dell’esecuzione della pena. Il rilascio di un nuovo passaporto recante soltanto le nuove generalità avrebbe potuto determinare un rischio di mancato riconoscimento da parte delle autorità estere, anche se il cambio non avrebbe prodotto equivoci nell’ordinamento italiano. La temporaneità del divieto non ne escludeva la rilevanza, poiché il quinquennio decorreva dalla scarcerazione del 1° dicembre 2022 e non era ancora scaduto. Inoltre, l’esigenza di evitare l’associazione del ricorrente agli articoli online avrebbe potuto essere perseguita mediante il diritto all’oblio. Le prospettate difficoltà lavorative e sociali sono state invece ritenute ipotetiche e dubitative, anche quanto al trasferimento permanente all’estero, e quindi recessive rispetto all’interesse pubblico.

Osservazioni

Natura della posizione giuridica e discrezionalità amministrativa

La richiesta di cambiamento del nome o del cognome dà luogo a un interesse legittimo e implica l’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, che deve valutare le ragioni indicate dal richiedente e bilanciarle con l’interesse pubblico alla stabile identificazione del soggetto nel tempo.

Efficacia del divieto di rientro nello Stato estero

Il diniego può fondarsi sull’esigenza oggettiva di garantire l’effettività del divieto di rientro collegato alla sospensione dell’esecuzione della pena. Il cambio di generalità, pur non creando equivoci nell’ordinamento italiano, può comportare un rischio di mancato riconoscimento da parte delle autorità estere in occasione del rilascio di un nuovo passaporto.

Assenza di intento elusivo soggettivo

La valorizzazione del rischio di ineffettività del divieto di rientro non equivale ad attribuire al richiedente un intento elusivo, soprattutto quando l’istanza menziona espressamente il precedente penale. È sufficiente la considerazione oggettiva degli effetti potenziali del cambio di generalità.

Temporaneità del divieto e attualità dell’interesse pubblico

La durata temporanea del divieto di rientro non ne esclude la rilevanza nel procedimento, quando il termine non sia ancora decorso. Nel caso esaminato il quinquennio decorreva dalla scarcerazione del 1° dicembre 2022.

Tutela della reputazione e diritto all’oblio

L’esigenza di non essere associato a contenuti giornalistici ritenuti inesatti può essere perseguita, secondo il parere, mediante l’esercizio del diritto all’oblio, senza rendere necessaria la modifica delle generalità anagrafiche.

Esigenze lavorative e sociali ipotetiche

Le difficoltà lavorative o sociali prospettate in relazione a un eventuale trasferimento all’estero, quando formulate in termini ipotetici e dubitativi, possono essere ritenute recessive rispetto all’interesse pubblico alla stabilità dell’identificazione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 89 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

    le ragioni a fondamento della richiesta

    La norma attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale sulla domanda di cambiamento del nome o del cognome e impone al richiedente di indicare le ragioni poste a fondamento dell’istanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La domanda di cambiamento del nome o del cognome configura una posizione di interesse legittimo e attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale, da esercitare mediante il bilanciamento tra le ragioni private indicate dal richiedente e l’interesse pubblico alla stabile identificazione della persona nel corso del tempo.
  • Nel valutare una domanda di cambiamento delle generalità, l’Amministrazione può considerare non soltanto l’effetto diretto del cambio nell’ordinamento nazionale, ma anche il rischio oggettivo che nuove generalità rendano meno efficace, nei rapporti con autorità estere, un divieto di rientro o altra misura collegata all’esecuzione di una pena.
  • La considerazione del possibile pregiudizio all’effettività di un divieto di rientro non richiede di dimostrare un intento soggettivo elusivo del richiedente, essendo sufficiente una valutazione oggettiva del rischio derivante dal rilascio di documenti recanti le nuove generalità.
  • La temporaneità di un divieto di rientro non ne elimina l’attualità nel procedimento di modifica delle generalità, qualora il termine di durata non sia ancora scaduto al momento dell’adozione del provvedimento.
  • Le esigenze di tutela dalla reperibilità online di notizie pregiudizievoli possono essere valutate attraverso il diritto all’oblio e non impongono necessariamente il cambiamento del nome o del cognome.
  • Le esigenze lavorative o sociali meramente ipotetiche e non adeguatamente attualizzate possono recedere, nel bilanciamento amministrativo, rispetto all’interesse pubblico alla continuità e stabilità dell’identificazione personale.

Rigetto del ricorso straordinario contro il diniego di cambiamento delle generalità

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro il decreto prefettizio che aveva respinto una domanda di cambiamento del nome e del cognome. Il parere si concentra sulla discrezionalità amministrativa prevista dall’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 e sul bilanciamento tra l’interesse privato alla modifica delle generalità e l’interesse pubblico alla stabile identificazione della persona.

Premesse e richiesta del ricorrente

Il ricorrente aveva chiesto di modificare nome e cognome per due ragioni. In primo luogo, intendeva evitare di essere identificato come autore di un reato commesso all’estero e descritto, secondo la sua prospettazione, in modo inesatto da articoli ancora reperibili online. In secondo luogo, intendeva ottenere generalità anglofone, ritenute più idonee a favorire l’integrazione nello Stato estero nel quale aveva vissuto e nel quale avrebbe potuto trasferirsi, anche in considerazione della propria attività artistica.

La Prefettura aveva respinto l’istanza valorizzando la condanna penale riportata dal richiedente, l’espulsione dallo Stato estero e il connesso divieto di rientro. Secondo l’Amministrazione, il cambiamento delle generalità avrebbe potuto compromettere l’effettività del divieto. Le esigenze connesse alla reperibilità delle notizie online avrebbero potuto essere affrontate attraverso il diritto all’oblio.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in due profili. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse ravvisato erroneamente nella domanda l’obiettivo di eludere il divieto di rientro, sebbene tale divieto fosse temporaneo e il richiedente avesse espressamente dichiarato il precedente penale. Ha inoltre affermato che il cambio di generalità non avrebbe comunque impedito di collegare alla sua persona i precedenti penali, sicché non avrebbe potuto compromettere l’efficacia del divieto.

Natura della posizione e criteri di valutazione

La Sezione ha richiamato l’orientamento secondo cui la posizione di chi chiede il cambio del nome o del cognome è un interesse legittimo. L’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale e impone al richiedente di indicare le ragioni della domanda.

Nell’esercizio di tale potere l’Amministrazione deve confrontare le esigenze private con l’interesse pubblico alla stabile identificazione del soggetto nel corso del tempo. Il sindacato sul provvedimento deve quindi verificare la correttezza della ponderazione e l’assenza di vizi quali travisamento, illogicità o erronea valutazione dei presupposti.

Valutazione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Prefettura abbia esaminato distintamente entrambe le ragioni poste a fondamento dell’istanza e le abbia correttamente bilanciate con l’interesse pubblico.

Quanto al divieto di rientro, la Sezione ha chiarito che l’Amministrazione non ha attribuito al ricorrente un intento soggettivo di elusione. La ragione del diniego consisteva nella necessità oggettiva di garantire l’efficacia della condizione collegata alla sospensione dell’esecuzione della pena. Il rilascio di un nuovo passaporto recante soltanto le nuove generalità avrebbe potuto determinare un rischio di mancato riconoscimento da parte delle autorità estere, anche se il cambio non avrebbe prodotto equivoci nell’ordinamento italiano.

La Sezione ha inoltre precisato che la natura temporanea del divieto non ne escludeva l’attualità. Il quinquennio decorreva dalla scarcerazione del 1° dicembre 2022 e non era ancora decorso né al momento dell’adozione del diniego né al momento dell’esame del ricorso.

Quanto alla possibile associazione del ricorrente agli articoli online, il parere ha ritenuto che l’interesse potesse essere tutelato mediante il diritto all’oblio, senza necessità di alterare le generalità anagrafiche. Le prospettate difficoltà lavorative e sociali sono state invece considerate ipotetiche e dubitative, tanto con riguardo al trasferimento permanente all’estero quanto con riguardo agli ostacoli concretamente prevedibili. Per tale ragione esse sono state ritenute recessive rispetto all’interesse pubblico.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo legittimo il diniego prefettizio e immune dai vizi dedotti. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaMotivazione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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