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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02445/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di reclamo, dell'istanza di esdebitazione proposta da due soci illimitatamente responsabili falliti per estensione del fallimento della società. La corte territoriale aveva negato il beneficio ritenendo insussistenti i presupposti di meritevolezza e collaborazione: mancata ottemperanza all'ordine di versare parte delle retribuzioni percepite, proposizione di opposizioni ritenute manifestamente infondate con conseguente ritardo nella chiusura del fallimento, e condotte distrattive in danno dei creditori consistite nella sottrazione della quasi totalità degli automezzi della società. Inoltre era stato valorizzato che i creditori erano stati soddisfatti in misura esigua e che per una dei ricorrenti erano intervenuti provvedimenti penali per reati inerenti all'attività d'impresa, senza riabilitazione. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell'art. 142 l.f. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte d'appello non avesse considerato il parere favorevole del curatore e avesse fondato il diniego su elementi induttivi anziché certi; sostenevano inoltre che l'estinzione dei reati ex art. 145, comma 2, c.p.p. fosse equiparabile alla riabilitazione. Con il secondo motivo contestavano l'ulteriore ratio decidendi relativa al difetto del presupposto di cui all'art. 142, comma 2, l.f. e invocavano comunque l'applicazione dell'art. 281 CCII.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui richiedeva una rivalutazione del merito e l'indicazione di fatti decisivi non specificamente individuati; ha ritenuto assorbite/inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure contro le altre rationes decidendi autonome poste a base del decreto impugnato, compresa la questione dell'equivalenza tra estinzione del reato e riabilitazione e il secondo motivo sul difetto del presupposto ex art. 142, comma 2, l.f. e sull'applicabilità dell'art. 281 CCII. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    richiamato come base del reclamo avverso il diniego di esdebitazione

  • art. 143 l. fall.

    richiamato nel procedimento di reclamo relativo all'esdebitazione

  • art. 46, comma 2, l. fall.

    il mancato rispetto dell'ordine di versare parte delle retribuzioni percepite è stato valorizzato come indice negativo ai fini della concessione del beneficio

  • art. 142 l. fall.

    indicato come norma sui presupposti dell'esdebitazione; la Corte ha reputato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti posti a base del diniego

  • art. 145, comma 2, c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'estinzione del reato fosse equiparabile alla riabilitazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse

  • art. 281 CCII

    invocato in ricorso, ma la doglianza è rimasta inammissibile o priva di interesse per la presenza di autonome rationes decidendi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione delle condotte e delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione specifica dei fatti asseritamente trascurati; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, l'inammissibilità o infondatezza di una di esse rende priva di interesse la censura contro le altre, se queste non potrebbero comunque condurre alla cassazione del provvedimento.
  • Ai fini dell'esdebitazione, il giudice di merito può valorizzare la mancata collaborazione del fallito con gli organi della procedura, l'inosservanza degli ordini del giudice delegato e la presenza di condotte distrattive in danno dei creditori come indici ostativi alla concessione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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