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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36324/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale aveva già escluso le attenuanti valorizzando la condotta tenuta all'atto del controllo, quando l'interessato aveva gettato contro gli operanti lo stupefacente poi sequestrato, elemento ritenuto indicativo di maggiore gravità del fatto. Il ricorso contestava, in sostanza, tale valutazione di merito e la conferma del diniego delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulle attenuanti generiche fosse meramente riproduttiva di una questione già adeguatamente confutata dalla Corte di appello, la cui motivazione è stata giudicata non illogica e fondata su dati probatori correttamente apprezzati, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la condotta concreta dell'imputato esprima maggiore gravità del fatto; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione non illogica e da dati probatori adeguatamente apprezzati, non è censurabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza che si limiti a riproporre in cassazione una questione di merito già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di appello è inammissibile quando la motivazione territoriale sia logica e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato su elementi fattuali sintomatici di una maggiore gravità della condotta, come la reazione posta in essere al momento del controllo, e tale apprezzamento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • La valutazione di merito compiuta dai giudici di appello in ordine alla sussistenza o meno delle attenuanti generiche non è riesaminabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione e da corretta valorizzazione del compendio probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti determinati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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