Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/04/2021 n. 319 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Riscossione -cartella di pagamento - notificazione - contestazione - atto prodromico -mancata notifica - Agente della riscossione - ente impositore - chiamata incausa - onere - mancanza - giudizio - conseguenze - a suo carico

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per euro 17.298,74 deducendo plurimi vizi: in particolare l'omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione/accertamento, irregolarità nella notificazione della cartella, mancanza di sottoscrizione di atti e ruolo, decadenza del potere esattivo per inerzia, violazione del contraddittorio e mantenimento dell'agevolazione "prima casa". Contestazione anche della regolarità formale della notifica e richiesta di annullamento dell'atto esecutivo.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello: ha ritenuto che il ricorso fosse tempestivo (presentato per spedizione in data 21/6/2016 rispetto alla notifica della cartella del 22/4/2016) e, sul merito, ha sancito che l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente impositore ai sensi della normativa vigente quando sono dedotti vizi non riconducibili alla sola attività del concessionario. Non avendo l'Agente chiamato l'ente e non avendo fornito prova della regolare notifica dell'avviso di liquidazione prodromico, la notifica integrava una nullità per mancanza materiale non sanabile con la sola conoscenza dell'atto da parte del contribuente; ne conseguiva l'illegittimità della cartella impugnata. Appello accolto; cartella annullata. Spese compensate parzialmente, limitate al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 D.Lgs. n. 112/1999

    "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"

    Obbligo del concessionario/agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore quando la controversia riguarda il merito o atti presupposti (non solo la regolarità esecutiva); in mancanza il concessionario risponde personalmente dell'esito della lite.

  • art. 21 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992

    "Termini per proporre ricorso avverso gli atti della riscossione" (termine ordinariamente di 60 giorni dalla notifica)

    Il termine per proporre il ricorso decorre dalla notifica della cartella; ai fini della tempestività nel rito tributario il momento di presentazione del ricorso si considera quello della spedizione (data della raccomandata), non della ricezione.

  • art. 23 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992

    Norma di riferimento per la disciplina del contraddittorio e per i profili relativi alla chiamata in causa di terzi; nel contesto interpretato come richiamo alla necessità che l'agente chiami l'ente impositore quando vengono dedotti vizi relativi agli atti impositivi.

  • art. 156 comma 3 c.p.c.

    Principio richiamato dalla sentenza: l'eventuale conoscenza dell'atto da parte del destinatario non sanifica una notifica materialmente inesistente; la mancata prova di rituale notifica dell'atto prodromico integra una nullità non sanabile con la sola conoscenza.

  • Giurisprudenza: Cass. sent. n. 8295/2018 (richiamata)

    La Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste litisconsorzio necessario tra concessionario e ente impositore; il contribuente può agire contro l'uno o l'altro, ma se contesta il merito l'onere di chiamare l'ente grava sul concessionario, il quale, in caso di omissione, risponde dell'esito della lite.

Massime di principio

  • Se il contribuente impugna una cartella deducendo vizi relativi ad atti impositivi prodromici (es. mancata notifica dell'avviso di liquidazione), l'agente della riscossione deve chiamare in giudizio l'ente impositore oppure risponderà in proprio dell'esito della controversia.
  • Il giudice tributario non è tenuto a chiamare d'ufficio l'ente impositore: l'integrazione del contraddittorio non può essere disposta d'ufficio perché non si configura un litisconsorzio necessario.
  • In mancanza della chiamata in causa dell'ente, l'onere di provare la regolare notifica degli atti prodromici grava sull'agente della riscossione; se tale prova manca, la notifica è inefficace e la successiva cartella può essere annullata.
  • La mera conoscenza materiale dell'atto da parte del contribuente (es. ottenere copia presso l'ente) non sanifica una notifica formalmente inesistente: l'assenza di prova della rituale notificazione è vicenda autonoma e può portare alla nullità dell'atto.
  • Ai fini di tempestività del ricorso tributario la data rilevante è la data di spedizione (es. della raccomandata); occorre verificare sempre la corrispondenza tra data di notifica e data di spedizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.