Sentenza del 29/04/2021 n. 11290 - Corte di Cassazione
Giurisdizione - Corrispettivo per i rifiuti - Giudice ordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione di una fattura per il corrispettivo per i rifiuti: la ricorrente chiedeva l'annullamento della fattura sostenendo che la tariffa doveva essere commisurata alle sole superfici che effettivamente producevano rifiuti urbani residuali (uffici, servizi igienici, spogliatoi), atteso che la stessa provvedeva a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. La resistente, oltre a contestare il merito, ha sollevato in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la controversia riguardava una "tariffa puntuale" o "corrispettivo" ai sensi dell'art. 1, comma 668, L. 27 dicembre 2013, n. 147, di natura privatistica e quindi di competenza del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la tariffa applicata dal Comune di Gonzaga sia una "tariffa avente natura corrispettiva" (tariffa puntuale) e che tale qualificazione sia coerente con la normativa primaria (art. 1, comma 668 L. n. 147/2013) e con il regolamento comunale che prevede misurazione in peso/volume e quote variabili correlate alla quantità di rifiuto conferito. Ha richiamato i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per distinguere prestazioni tributarie da prestazioni privatistiche e la giurisprudenza di legittimità (tra cui Sezioni Unite n. 8631/2020) che ha affermato la natura privatistica della TIA2 e che il carattere di obbligatorietà del pagamento non è di per sé decisivo. In ragione di ciò la questione attinente al corrispettivo per rifiuti deve essere devoluta al giudice ordinario; la definizione delle spese e il prosieguo del merito sono rinviati all'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
art. 1, commi 667-668 (e richiamo ai commi 639 e ss.)
Comma 668 consente ai Comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale di prevedere, con regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; tale previsione è stata interpretata come alternativa alla TARI e come indice di natura privatistica quando la tariffa è commisurata al servizio reso.
Decreto Legislativo 22 settembre 1997, n. 22
La TIA1 è stata qualificata dalla giurisprudenza (Corte Cost.) come mera variante della TARSU con natura tributaria; la Corte usa i criteri di tale dottrina per distinguere prestazioni tributarie da corrispettive.
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato per la natura tributaria della TARSU/TIA1 e per i criteri distintivi tra tributo e corrispettivo.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Riferimento alla TIA2 e al quadro normativo in materia di gestione rifiuti usato dalla giurisprudenza per valutare la natura privatistica di talune tariffe.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Ai fini IVA, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti di massa (appalto, servizio ecc.) costituiscono prestazioni di servizi; ciò rafforza la qualificazione privatistica del corrispettivo quando la prestazione ha natura sinallagmatica e misurabile.
Decreto Ministeriale 20 aprile 2017
G.U. n. 117 del 22 maggio 2017; art. 4
Stabilisce i criteri minimi per la misurazione puntuale (peso o volume) della quantità di rifiuto conferito, criterio tecnico che rende la tariffa commisurata al servizio e quindi di natura corrispettiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
articolato richiamato (criteri per la conformazione delle tariffe)
Usato dal regolamento comunale come riferimento per la conformazione delle tariffe, specie per coefficienti di produttività e adattamento commisurati alle reali quantità conferite.
Massime di principio
- Per distinguere una prestazione tributaria da una prestazione corrispettiva occorre valutare i criteri sostanziali indicati dalla giurisprudenza costituzionale: (i) se la disciplina mira a una decurtazione patrimoniale definitiva obbligatoria; (ii) se manca un rapporto sinallagmatico effettivo tra prestazione e controprestazione; (iii) se le risorse sono destinate a sovvenire spese pubbliche in relazione a un presupposto economicamente rilevante. Solo la presenza congiunta di tali elementi indica natura tributaria.
- Il fatto che il pagamento sia obbligatorio per legge non è di per sé decisivo per qualificare la prestazione come tributo: se la tariffa è effettivamente commisurata alla quantità del servizio reso (misurazione in peso/volume, quote variabili legate al consumo) e organizza un rapporto sinallagmatico tipico di contratti di massa, è presumibilmente di natura privatistica (corrispettivo).
- La dizione normativa (nomen iuris) attribuita alla prestazione dalla norma non prevale sulla valutazione sostanziale: occorre guardare alla concreta disciplina e alle modalità di determinazione e destinazione delle somme.
- La presenza di un regolamento comunale che esercita l'opzione prevista dall'art. 1, comma 668 L. n. 147/2013, adottando sistemi di misurazione puntuale e componenti variabili collegate alla quantità conferita, è un elemento probante verso la natura corrispettiva e, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario.
- In contenziosi analoghi conviene: verificare la fonte normativa e il regolamento comunale; accertare se esistono sistemi di misurazione puntuale e composizione della tariffa (quota fissa/varibile) che ancorano la prestazione al servizio reso; controllare eventuali clausole regolamentari che indicano la competenza giurisdizionale; rivolgere eventuali eccezioni preliminari sul difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario quando sussistono gli elementi di natura corrispettiva.
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