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Sentenza

Sentenza del 29/04/2021 n. 508 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Controversie soggette a reclamo e mediazione - Annullamento integrale dell'atto impugnato in fase di mediazione - Facoltà del contribuente di costituirsi in giudizio per la condanna alle spese - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IMU anno 2014 per difetto di motivazione e carenza del presupposto impositivo; il contribuente aveva proposto reclamo/ricorso ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992 e chiesto l'annullamento dell'atto e il rimborso delle spese legali sostenute nella fase di reclamo/mediazione. L'Ufficio (tramite Risorse SPA) accolse il reclamo annullando l'atto prima dell'iscrizione a ruolo; la controversia si è quindi concentrata sulla possibilità per il contribuente di costituirsi comunque in giudizio per ottenere la condanna alle spese sostenute nella fase pre-processuale e su quale norma debba disciplinare la sorte delle spese (art. 43 comma 3 versus art. 15 e principio della "soccombenza virtuale").

La decisione

La CTR di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado: ha ritenuto legittima la decisione della CTP che, nonostante la cessazione della materia del contendere per autoannullamento dell'atto in sede di reclamo, ha ritenuto che il contribuente potesse costituirsi in giudizio per ottenere la condanna alle spese. Il Collegio ha applicato il principio della "soccombenza virtuale", affermando che il reclamo/mediazione (introdotto dal ricorso ai sensi dell'art. 17-bis) comporta l'obbligo di assistenza tecnica e spese che possono essere contestate e valutate dal giudice tributario. Di conseguenza l'appello di Risorse SPA è stato respinto e l'appellante condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    Il ricorso/reclamo può contenere la proposta di mediazione e introduce la fase pre-giudiziale; la mediazione si introduce con il ricorso e richiede l'assistenza tecnica (nexus funzionale con il giudizio) rendendo quindi valutabili le spese sostenute in quella fase.

  • art. 43 comma 3 d.lgs. 546/1992

    Prevede regole sulla cessazione della materia del contendere e la compensazione automatica delle spese; il Collegio ritiene che una applicazione automatica di tale previsione, nei casi di autoannullamento dell'atto, possa produrre un ingiustificato privilegio per l'amministrazione e un pregiudizio per il privato che ha sostenuto spese per la difesa tecnica.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Norma generale sulle spese del processo tributario; la CTP e la CTR hanno ritenuto applicabile il criterio della soccombenza (anche virtuale) per la valutazione e la condanna alle spese, anziché un'automatica esclusione prevista dall'art. 43 comma 3.

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    Stabilisca l'obbligo di assistenza tecnica in giudizio; è richiamata per sottolineare che la fase di reclamo/mediazione comporta l'onere di munirsi di difesa tecnica e quindi la sostenibilità di spese che possono essere reclamate.

  • art. 46 comma 3 d.lgs. 546/1992 (richiamato nella giurisprudenza)

    La giurisprudenza costituzionale ha criticato meccanismi di compensazione automatica che avvantaggiano la parte che ritira l'atto; il Collegio richiama tale impostazione per evitare ingiustificati privilegi dell'amministrazione.

  • Corte Costituzionale, sent. 274/2005 (e richiamo a sent. 98/2014)

    Decisioni richiamate per evidenziare il principio secondo cui la compensazione automatica delle spese in caso di cessazione della materia del contendere può determinare un ingiustificato privilegio per l'amministrazione e un pregiudizio per il privato che ha dovuto sostenere spese per la difesa; tali pronunce supportano l'adozione del principio della 'soccombenza virtuale'.

Massime di principio

  • L'annullamento dell'atto impositivo in sede di reclamo/mediazione non preclude al contribuente la possibilità di costituirsi in giudizio per ottenere la condanna alle spese sostenute nella fase pre-processuale, quando il contribuente abbia contestato tali spese.
  • La mediazione/reclamo introdotta dal ricorso (art. 17-bis) è funzionalmente connessa al giudizio e richiede difesa tecnica: le spese sostenute possono quindi essere valutate dal giudice tributario anche se l'atto è stato successivamente annullato in sede amministrativa.
  • Il giudice può riconoscere la cosiddetta 'soccombenza virtuale' e condannare la parte che ha emanato o mantenuto l'atto ad indennizzare le spese del privato nonostante la cessazione della materia del contendere; non è automatica né obbligatoria la compensazione prevista dall'art. 43 comma 3 se ciò determinerebbe un ingiustificato vantaggio per l'amministrazione.
  • In situazioni simili è consigliabile che il contribuente: a) richieda espressamente all'amministrazione il rimborso delle spese nella fase di reclamo/mediazione; b) conservi e documenti le spese sostenute per l'assistenza tecnica; c) si costituisca in giudizio anche se l'atto è stato annullato, al fine di ottenere una pronuncia sulle spese.
  • Le amministrazioni non devono ritenersi automaticamente esentate dall'obbligo di rifondere le spese in caso di ritiro/annullamento dell'atto quando il comportamento amministrativo riconosce le ragioni del contribuente; il giudice valuta l'equità e la giustificazione della compensazione.

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