Sentenza del 29/04/2021 n. 632 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Operazioni oggettivamente inesistenti - Sponsorizzazioni - Scarsa visibilità della scritta/marchio - Non rileva - Inerenza del costo di sponsorizzazione - Congruità del costo - Prova della potenziale utilità per l'attività commerciale - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'Amministrazione ha contestato la deducibilità/detraibilità dei costi di sponsorizzazione ritenendo le operazioni oggettivamente inesistenti in ragione della scarsa visibilità della scritta/marchio sulle autovetture partecipanti alle gare
La decisione
Il giudice ha chiarito due principi: (1) non è sufficiente l'allegazione generica dell'Amministrazione basata sulla sola scarsa visibilità del marchio per dedurre l'inesistenza oggettiva della prestazione; la contestazione dell'AF deve essere dettagliata e corredata di tutti gli elementi, anche indiziari; (2) tuttavia grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle prestazioni fatturate (ad es. l'effettiva apposizione del marchio sulle autovetture) e di dimostrare la congruità del costo nonché la potenziale utilità per l'attività commerciale o i vantaggi attesi dalla forma pubblicitaria. Nel caso concreto il contribuente non ha fornito prove sufficienti sulla effettività e sulla congruità, pertanto l'odierna contestazione è stata confermata dall'organo giudicante.
Massime di principio
- L'Amministrazione non può limitarsi a osservazioni generiche (es. 'scarsa visibilità') per dichiarare l'inesistenza: la contestazione deve essere motivata e supportata da elementi e indizi concreti.
- L'onere probatorio principale spetta al contribuente: deve documentare l'effettiva prestazione (contratti, fotografie datate, attestazioni terze, report delle manifestazioni, prova dell'apposizione del marchio) e dimostrare che la sponsorizzazione è inerente all'attività.
- La congruità del costo va provata dal contribuente: confronti di mercato, preventivi, parametri di settore o documentazione che colleghi l'entità della spesa ai benefici attesi sono rilevanti.
- Per dimostrare l'inerenza è utile provare la potenziale utilità commerciale (pubblico di riferimento raggiunto, visibilità misurabile, risultati promozionali attesi o ottenuti).
- Se il contribuente non produce prove documentali sufficienti, il giudice può dar ragione all'Amministrazione e confermare il disconoscimento delle spese.
- Prassi consigliata: contratti dettagliati di sponsorizzazione, clausole sulla visibilità, documentazione fotografica/filmata con data e contesto, report sugli eventi, stima del valore di mercato della visibilità e confronto con costi fatturati.
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