Sentenza del 29/04/2021 n. 618 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorsi contro provvedimenti che irrogavano sanzioni per omesso pagamento delle accise relative a forniture di gas per le mensilità maggio e settembre 2018. Questione centrale: se l'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.) sia cumulabile con la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per il tardivo versamento delle imposte/accise.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97. La CTR ha aderito alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare sent. n. 26305/2020) secondo la quale l'indennità di mora ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 504/1995 ha natura risarcitoria e possiede tutti gli elementi costitutivi della sanzione fiscale speciale, per cui, per principio di specialità e in applicazione dell'art. 9 L. 689/91, non è cumulabile con la sanzione generale di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4 (indennità di mora)
L'indennità di mora è stata interpretata come una misura avente natura risarcitoria, prevista in misura fissa (6%) e cumulabile con gli interessi di mora; per le sue caratteristiche è considerata una disposizione speciale rispetto alla sanzione generale prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (sanzioni tributarie)
La sanzione di cui all'art. 13 è la misura generale sanzionatoria per violazioni tributarie. La CTR ha ritenuto che, essendo l'indennità di mora disciplina speciale che contiene tutti gli elementi costitutivi dell'art. 13 più l'elemento specializzante relativo alla specificità dell'imposta, le due sanzioni non sono cumulabili.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9
Principio secondo cui, quando lo stesso fatto è sanzionato da più disposizioni che prevedono diverse sanzioni amministrative, si applica solo la disposizione speciale; la CTR ha invocato tale norma per escludere la cumulabilità.
Corte di Cassazione, sent. n. 26305 del 19/11/2020
Giurisprudenza richiamata che ha affermato l'incompatibilità della cumulabilità tra indennità di mora ex D.Lgs. 504/1995 e la sanzione ex D.Lgs. 471/1997, motivando sulla natura risarcitoria e sulla specialità della disciplina dell'indennità di mora.
Massime di principio
- Quando esiste una disposizione speciale che disciplina una misura pecuniaria per il tardivo versamento di tributi o accise (es. indennità di mora), tale disposizione prevale sulla sanzione generale e non deve essere cumulata con la sanzione ordinaria, per principio di specialità (art. 9 L. 689/91).
- L'indennità di mora, pur essendo prevista in misura fissa (es. 6%) e indipendente dalla prova del danno, può essere qualificata dalla giurisprudenza come avente natura risarcitoria e quindi alternativa alla sanzione tributaria generale.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale (assenza di pronuncia delle Sezioni Unite) l'esito può dipendere dal riferimento alle più recenti decisioni della Corte di Cassazione; la tendenza recente è a escludere la cumulabilità.
- Occorre verificare sempre la disciplina ratione temporis applicabile al caso concreto (testo normativo vigente nel periodo della violazione) e controllare se la norma speciale prevede esplicitamente cumulabilità o incompatibilità con altre misure.
- In controversie dove sussiste un contrasto giurisprudenziale significativo, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali.
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