Cassazione Penale, Sentenza n. 2865/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 23 dicembre 2019 della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 5 marzo 2019: a seguito di giudizio abbreviato Orlando e Passafiume erano stati riconosciuti responsabili di rapina aggravata commessa ai danni di una persona anziana con introduzione nell'abitazione e di furto in abitazione. Orlando deduce violazione di legge e chiede la riqualificazione del fatto da rapina a ricettazione, sostenendo che la sua presenza nei pressi dell'abitazione non dimostrerebbe partecipazione alla rapina e che la confessione sarebbe contraddetta da altri elementi (descrizione dei rapinatori fornita dalla persona offesa). Contesta inoltre la motivazione della Corte d'appello. Passafiume deduce insufficienza della motivazione. È stata altresì sollevata la questione di legittimazione procedurale della firma di Passafiume sull'atto di ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Orlando il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: la Corte d'appello aveva motivato la conferma della condanna sulla base di un complesso probatorio ritenuto solido, composto da intercettazioni sull'utenza di Orlando, riscontri dattiloscopici che attestavano la presenza dei coimputati nell'abitazione rapinata e dalle confessioni piene e incondizionate dei tre prevenuti; sulla base di tale quadro la richiesta di riqualificazione in ricettazione è stata respinta con motivazione adeguata. Il ricorso di Passafiume è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del soggetto che ha proposto l'impugnazione (atto sottoscritto dallo stesso con firma autenticata dal difensore). Dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma procedurale pertinente al processo; dalla motivazione emerge che le censure procedurali non sono state ritenute idonee a scalfire il compendio probatorio valutato dalla Corte d'appello
art. 546 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al procedimento abbreviato e alle modalità di impugnazione delle sentenze rese con rito abbreviato; la Corte ha ritenuto regolare il procedimento e la valutazione probatoria
art. 628 cod. pen. comma terzo
Riferimento alla fattispecie di rapina aggravata contestata; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come rapina aggravata sulla base delle prove
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto in ricettazione, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (intercettazioni, riscontri dattiloscopici, confessioni) supportassero la configurazione di rapina e non la sola ricettazione
art. 606 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per lamentare omissione di risposta della Corte d'appello alle doglianze sulla riqualificazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione adeguata e che le doglianze fossero generiche o non idonee a impugnare il compendio probatorio
Massime di principio
- Se una confessione è supportata da riscontri oggettivi (intercettazioni, riscontri dattiloscopici, elementi di fatto), la Corte attribuisce a tale compendio probatorio forte valore decisivo e respingerà tentativi di riqualificazione del reato non adeguatamente motivati.
- Per ottenere la riqualificazione da rapina a ricettazione è necessario mostrare in modo specifico e probante l'insufficienza o la contraddittorietà delle prove che collegano l'imputato alla consumazione della rapina; mere deduzioni generiche sulla presenza nei pressi non sono sufficienti.
- I motivi di ricorso devono essere concreti e specifici: censure generiche o non confrontate con la motivazione della corte d'appello sono facilmente dichiarate infondate.
- La corretta legittimazione e sottoscrizione dell'atto di impugnazione è fondamentale: vizi formali sulla legittimazione del ricorrente o sulla firma possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende; quindi valutare il rischio processuale prima di proporre impugnazioni infondate o mal formate.
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