Sentenza del 13/07/2018 n. 5016 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Associazione - Beneficio fiscale - Ente "non commerciale" - Gestione dell'avanzo - Destinazione - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell’associazione è stata respinta ed è stata ritenuta legittima la pretesa dell’Amministrazione finanziaria. Il beneficio fiscale non è stato riconosciuto poiché l’associazione non aveva provato la destinazione degli avanzi di gestione in favore degli associati. La decisione si pone in linea con Cassazione n. 23228/2017.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 148 del TUIR per gli enti non commerciali. In particolare, l’associazione non aveva dimostrato che gli avanzi di gestione fossero destinati in favore degli associati, anziché essere utilizzati secondo modalità incompatibili con la natura non commerciale dell’ente. Tale mancata prova impediva di verificare il rispetto dei presupposti sostanziali dell’agevolazione.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 (TUIR), articolo 148
Beneficio fiscale per gli enti non commerciali
L’agevolazione prevista per gli enti non commerciali presuppone la concreta dimostrazione dei requisiti sostanziali dell’ente e delle modalità di gestione delle relative entrate e degli avanzi. La mancata prova della destinazione degli avanzi secondo finalità compatibili con la natura associativa può comportare il disconoscimento del beneficio.
Massime di principio
- La qualifica formale di associazione o di ente non commerciale non è sufficiente, da sola, per ottenere il regime fiscale agevolato: devono essere dimostrati anche i requisiti sostanziali e la concreta operatività dell’ente.
- In caso di verifica fiscale, l’associazione deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la destinazione degli avanzi di gestione e la coerenza dell’attività con le finalità istituzionali.
- L’assenza di prova sulla gestione e destinazione degli avanzi può legittimare il recupero a tassazione e rendere valido l’avviso di accertamento.
- Gli enti che invocano un’agevolazione fiscale devono dimostrare i presupposti applicativi della norma, non limitandosi a richiamare la propria denominazione o il proprio statuto.
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