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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11465 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio deducendo, principalmente, l'insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR aveva confermato il disconoscimento, da parte dell'Ufficio, di alcune passività dedotte nella dichiarazione di successione, ritenendole indeterminate, fondate su atti successivi all'apertura della successione o prive di data certa. Secondo la ricorrente, tuttavia, il giudice regionale non aveva esaminato analiticamente le singole passività, la diversa natura e origine dei debiti, la documentazione prodotta, l'efficacia probatoria delle copie conformi e la definitività di alcuni provvedimenti impositivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli connessi e fondati, e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. Ha stabilito che la CTR aveva fornito una motivazione solo apparente, senza una concreta disamina delle singole passività e della relativa documentazione, rendendo impossibile verificare la logicità del percorso decisionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata ancora decisa in via definitiva la deducibilità delle passività.

Norme richiamate

  • Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, D.Lgs. n. 346/1990, artt. 20-24

    L'art. 20 stabilisce che le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché siano rispettate le condizioni previste dagli artt. 21-24.

    La deducibilità non è esclusa in astratto per una determinata categoria di debiti, ma richiede che il debito esistesse al momento dell'apertura della successione e che siano dimostrati i requisiti e le condizioni previsti dalla legge.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Vizio di motivazione relativo a un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Cassazione di riesaminare il merito, ma permette di verificare se il giudice abbia omesso l'esame di fatti decisivi o abbia adottato una motivazione illogica, incoerente o meramente apparente.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b)

    La Corte precisa che, per la controversia esaminata, si applica la disciplina precedente alla riforma del vizio di motivazione prevista da tale disposizione.

Massime di principio

  • In materia di imposta di successione, le passività possono essere dedotte se risultano effettivamente esistenti alla data di apertura della successione e se sono adeguatamente provate secondo le condizioni stabilite dalla normativa.
  • Il giudice tributario deve esaminare singolarmente le diverse passività e la documentazione prodotta, soprattutto quando i debiti hanno natura, origine e modalità di prova differenti; non è sufficiente una valutazione generica e indistinta.
  • La presenza di documenti formati dopo l'apertura della successione non comporta automaticamente l'indeducibilità del debito: occorre verificare se tali documenti attestino un'obbligazione già esistente e se abbiano adeguata efficacia probatoria.
  • La data certa e l'autenticità della documentazione sono elementi rilevanti, ma devono essere valutati concretamente dal giudice in relazione a ciascun documento e a ciascuna passività.
  • Una sentenza con motivazione apparente, che non confronti le contestazioni dell'Amministrazione con le prove offerte dal contribuente, può essere cassata per vizio di motivazione e rinviata al giudice di merito.
  • La Cassazione, in presenza di un vizio motivazionale, normalmente non decide direttamente se il debito sia deducibile, ma rinvia la causa affinché il giudice di merito svolga una nuova valutazione completa e adeguatamente motivata.

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