Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11582/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che, in sede di riesame, aveva confermato il sequestro preventivo a fini di confisca di una Fiat 500 in disponibilità della Corbisiero, ritenuta profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in danno della Belgium Trasporti. La ricorrente deduceva insufficiente e contraddittoria motivazione circa: a) la disponibilità effettiva dell'autoveicolo da parte degli indagati nonostante la proprietà fosse della Corbisiero (persona non indagata); b) la sussistenza del nesso fra il bene sequestrato e il profitto del reato, dato che il veicolo sarebbe stato regolarmente acquistato e pagato dalla ricorrente dopo una vendita intermedia alla D.S.L. Autoveicoli; c) l'assenza di adeguate spiegazioni sulla natura (reale o simulata) delle cessioni e sull'eventuale finanziamento dell'acquisto della Corbisiero con proventi della distrazione; d) il fatto che la sola intraneità familiare (cognata, coniuge che aveva occasionalmente utilizzato il veicolo) non può, senza ulteriori elementi, escludere la buona fede del terzo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza per difetto dei requisiti minimi di motivazione (mancanza di coerenza, completezza e ragionevolezza): il Tribunale non ha chiarito se il veicolo fosse intestazione fittizia, frutto della distrazione o effettivo profitto trasferito, né ha spiegato la reale natura delle vendite intermedie e la prova del pagamento da parte della Corbisiero, né ha motivato adeguatamente l'esclusione della buona fede della terza. Conseguentemente la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p., comma 2

    sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p.

    La norma è stata richiamata quale parametro del sequestro di beni ritenuti profitto del reato; la Corte richiama che l'applicazione di tale misura a terzi richiede motivazione puntuale sul nesso tra bene e reato e sulla eventuale assenza di buona fede del terzo

  • Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008 (Ivanov) e Sez. Un. n. 5876 del 28 gennaio 2004

    richiamate in tema di limiti del sindacato in cassazione sulla motivazione

    La giurisprudenza di legittimità stabilisce che il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge e che le doglianze sulla motivazione sono rilevanti solo se vi è assoluta mancanza o carenza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e razionalità, condizioni che la Corte ha ritenuto sussistenti nel caso di specie

  • Disciplina del reato: bancarotta fraudolenta patrimoniale

    Il sequestro a fini di confisca può riguardare il profitto della bancarotta; tuttavia occorre dimostrare il collegamento fra il bene e la distrazione patrimoniale, distinguendo tra bene effettivamente sottratto e valore ricavato dalla sua cessione, e valutare la buona fede dei terzi acquirenti

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di beni ritenuti profitto di reato richiede una motivazione chiara e completa sul nesso causale tra reato e bene; mere suggestioni o collegamenti familiari non sono sufficienti
  • Se il bene è passato attraverso vendite intermedie, il giudice deve specificare se le cessioni sono reali o simulate e se il profitto del reato è costituito dal bene stesso o dal prezzo non riversato alla massa fallimentare
  • La buona fede del terzo acquirente (che risulti proprietario) va valutata concretamente: è necessario indicare prova del pagamento, origine della provvista e indipendenza dall'autore del reato; in mancanza di elementi il vincolo cautelare non è giustificato
  • Quando si impugna una misura reale in Cassazione, le censure sulla motivazione sono ammesse solo se si dimostra l'assenza totale o il carattere manifestamente insufficiente dei requisiti minimi di motivazione (coerenza, completezza, ragionevolezza)
  • Il rapporto di parentela o rapporti di lavoro con soggetti indagati non autorizza automaticamente a ritenere fittizia l'intestazione o la mancanza di buona fede: tali elementi servono solo come indizio e richiedono esame probatorio e motivazione specifica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.