Cassazione Penale, Ordinanza n. 22714/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità procedente)
La controversia
La decisione riguarda l’opposizione, rigettata dal tribunale di sorveglianza, avverso un decreto di espulsione disposto dal magistrato di sorveglianza nei confronti di un detenuto straniero extracomunitario ai sensi dell’art. 16, comma 5, del testo unico immigrazione. Il tribunale aveva escluso la ricorrenza di elementi idonei a integrare le situazioni ostative dell’art. 19 t.u. imm., rilevando che la difesa aveva prodotto solo documenti dei fratelli e una dichiarazione di disponibilità all’accoglienza risalente nel tempo, senza provare legami familiari particolarmente significativi; inoltre, la lista colloqui mostrava contatti limitati con una persona indicata dalla difesa e non era stato allegato un concreto radicamento in Italia. Il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: 1) violazione dell’art. 16, comma 5, t.u. imm. in relazione all’art. 8 CEDU, per mancato bilanciamento tra interesse pubblico all’espulsione e diritto alla vita privata e familiare; 2) vizi di motivazione per omesso esame degli elementi documentali attestanti una fitta rete di rapporti familiari. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché reiterativi delle doglianze già esaminate e disattese dal tribunale, privi di specifica critica della motivazione impugnata, e comunque manifestamente infondati, poiché non emergevano dal provvedimento vizi logico-giuridici rilevanti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l’opposizione all’espulsione. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui l’espulsione dello straniero irregolare, in assenza di comprovate situazioni di inespellibilità e di specifici elementi di radicamento o rischio nel Paese di origine, prevale sulle dedotte esigenze familiari e personali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo l’occultamento dei dati personali.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
L’espulsione dello straniero extracomunitario detenuto ha natura sostanzialmente amministrativa ed è misura alternativa atipica alla detenzione, obbligatoria quando ricorrano le condizioni di legge e salvo le cause ostative previste dall’art. 19 t.u. imm.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
Le situazioni di inespellibilità devono risultare compiutamente integrate al momento della decisione sulla base di elementi specifici e attuali, relativi alla persona, alla sua situazione familiare o ad altre esigenze di tutela.
art. 8 CEDU
Il richiamo alla vita privata e familiare non è sufficiente senza un concreto bilanciamento con l’interesse statale all’esecuzione dell’espulsione e senza prova di un effettivo radicamento o di relazioni familiari significative.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche, meramente reiterative o confutative, prive della necessaria critica argomentata della decisione impugnata.
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso deve contenere l’esposizione specifica dei motivi; la mancanza di una critica puntuale alla motivazione comporta inammissibilità.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È disposto l’occultamento dei dati personali del provvedimento in ragione della materia trattata.
Corte cost. n. 226 del 2004
Richiamata per qualificare l’espulsione ex art. 16, comma 5, t.u. imm. come misura di natura sostanzialmente amministrativa.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal versamento della sanzione pecuniaria processuale conseguente all’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’espulsione dello straniero detenuto prevista dal testo unico immigrazione è misura obbligatoria quando lo straniero è privo di titolo per permanere in Italia e non risultano, al momento della decisione, cause ostative specificamente provate.
- Le situazioni di inespellibilità fondate sulla tutela della vita privata e familiare devono essere allegate e dimostrate in modo concreto, non essendo sufficienti richiami generici a rapporti parentali o a contatti occasionali.
- In sede di legittimità, il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata; sono inammissibili le censure meramente riproduttive di quelle già disattese dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando dal testo del provvedimento emergano effettive antinomie, contraddizioni o manifeste illogicità, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi di fatto.
- Nel bilanciamento tra interesse pubblico all’esecuzione dell’espulsione e diritti fondamentali dello straniero, la prevalenza delle esigenze espulsive può essere affermata quando manchino un radicamento territoriale significativo, relazioni familiari stabili e specifici elementi di rischio nel Paese di origine.
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