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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33792/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa a IRPEF e ILOR per gli anni 1991 e 1992, tributi sospesi per il sisma del dicembre 1990. Il contribuente aveva dedotto di avere in parte già versato quanto dovuto e in parte di avere beneficiato della disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma, chiedendo il rimborso del 90% di quanto pagato anteriormente al 2003 per l'anno 1991 e sostenendo la decadenza dell'Erario dalla pretesa per l'anno 1992. La CTP aveva accolto in parte le doglianze, riconoscendo il diritto al rimborso del 90% delle somme versate per il 1991 e la decadenza dell'Amministrazione per i tributi non versati del 1992; la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla decadenza dalla riscossione, sostenendo che per il 1992 il termine dovesse decorrere fino al 31 dicembre 2009, in applicazione dell'art. 138 l. n. 388/2000 e dell'art. 5-ter d.l. n. 106/2005; 2) violazione della disciplina del condono di cui all'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, assumendo che tale norma non consentisse rimborsi di quanto già pagato; 3) violazione della medesima disciplina e dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, sostenendo che, trattandosi di lavoratore dipendente, le imposte risultavano versate dal sostituto d'imposta e non dal contribuente legittimato al rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di procura, chiarendo che l'Avvocatura dello Stato, nel rappresentare l'Agenzia in cassazione, non deve menzionare nel ricorso l'incarico ricevuto dall'ente. Nel merito, ha respinto il primo motivo confermando l'orientamento secondo cui l'art. 138 l. n. 388/2000 non proroga il termine di emissione dell'atto impositivo e che l'art. 5-ter d.l. n. 106/2005, di natura transitoria, si applica retroattivamente anche alle situazioni pendenti; quindi, se al 15.12.2002 l'Amministrazione era già decaduta, la pretesa non può rivivere. Ha respinto il secondo motivo affermando che la disciplina speciale del sisma del 1990, prevista dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, ha funzione indennitaria e consente il recupero del 90% di quanto già versato, anche mediante richiesta di rimborso dell'eccedenza rispetto al 10% dovuto. Ha respinto il terzo motivo precisando che il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, secondo la successiva conferma legislativa dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 come modificato nel 2017. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.

  • art. 138 l. n. 388/2000

    non proroga il termine di emissione dell'atto impositivo; disciplina una rateazione e un termine di decadenza riferito alla riscossione delle somme insolute.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla cartella di pagamento e sui termini di notifica.

  • art. 5-ter d.l. n. 106/2005

    ha efficacia retroattiva e transitoria; si applica anche alle situazioni pregresse e pendenti, ma non fa rivivere obbligazioni già decadute.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    prevede per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 il pagamento ridotto del dovuto e, per la parte già versata eccedente il 10%, il diritto al rimborso; ha funzione indennitaria speciale.

  • art. 11 preleggi

    richiamato nel secondo motivo in tema di interpretazione e applicazione temporale delle norme, ma non decisivo autonomamente.

  • art. 13 preleggi

    richiamato nel secondo motivo; la Corte nega che osti alla soluzione accolta.

  • art. 3, comma 1, l. n. 212/2000

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nel ragionamento decisorio.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel secondo motivo, ma non è fondamento della decisione.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il rimborso; la Corte conferma invece il diritto alla restituzione della parte eccedente dovuta.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    richiamato come norma poi modificata dal legislatore; la Corte valorizza la modifica del 2017 che include i titolari di redditi di lavoro dipendente tra i beneficiari del rimborso.

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel terzo motivo, senza autonomo rilievo decisivo.

  • art. 14 preleggi

    richiamato nel terzo motivo, senza autonomo rilievo decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per asserita omissione di pronuncia; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per chiarire che l'indicazione della procura si riferisce alla procura processuale e non all'incarico sostanziale all'Avvocatura dello Stato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nella parte sulle spese; nel procedimento di correzione di errore materiale non si applica la condanna alle spese per insussistenza di soccombenza.

  • art. 93 c.p.c.

    consente al difensore antistatario di chiedere la distrazione delle spese a proprio favore.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    indicano il rimedio della correzione dell'errore materiale, utilizzabile anche per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali anche nei provvedimenti della Corte di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola il procedimento camerale seguito anche per la correzione dell'errore materiale.

  • art. 375, comma 2, n. 4-bis c.p.c.

    richiamato per la forma del provvedimento di correzione dell'errore materiale.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di riscossione dei tributi sospesi per eventi calamitosi, la disciplina successiva che prevede termini di decadenza per la notifica della cartella ha efficacia anche sulle situazioni pendenti, ma non può far rivivere potestà impositive o di riscossione già decadenute alla data rilevante.
  • Le norme agevolative emanate per i soggetti colpiti da eventi sismici possono avere funzione indennitaria speciale e, se il legislatore lo prevede, consentire il rimborso di quanto già versato in eccedenza rispetto alla quota agevolata dovuta.
  • Il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale; nei rapporti di lavoro dipendente, la legittimazione non spetta al sostituto d'imposta ma al contribuente sostituito in relazione alle ritenute subite.
  • Ai fini del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato non richiede la menzione nel ricorso dell'incarico sostanziale conferito dall'ente, essendo sufficiente la regolare procura processuale.
  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese può essere corretta con il procedimento per errore materiale, anche davanti alla Corte di cassazione, poiché la domanda di distrazione non costituisce autonoma domanda di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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