Sentenza n. 6890/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna quale titolo di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità
Esito
Favorevole al resistente (docente ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
I Ministeri hanno appellato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in primo luogo, che la ricorrente non avesse prodotto un titolo ufficiale di formazione specialistica riconoscibile ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, ma soltanto un attestato di conclusione di un corso di formazione, eventualmente qualificabile come percorso di aggiornamento professionale. In secondo luogo, hanno sostenuto che il diniego fosse comunque fondato sulle rilevanti e incolmabili differenze tra la formazione italiana richiesta per l’accesso all’insegnamento specializzato sul sostegno e quella conseguita all’estero. In terzo luogo, hanno richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, sostenendo che l’obbligo di comparazione sorgerebbe soltanto in presenza di un titolo ufficiale rilasciato da uno Stato membro, idoneo a consentire l’esercizio della professione regolamentata nello Stato di provenienza; tale condizione non sarebbe stata integrata da un titolo rilasciato da un’università straniera non abilitante all’esercizio della professione in Spagna. In giudizio, tuttavia, l’appellata ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso di primo grado perché, nelle more, aveva conseguito in Italia il titolo abilitante per il sostegno, ottenendo il relativo diploma il 2 ottobre 2025. Ha inoltre rappresentato che la propria posizione in graduatoria era stata consolidata con decreto del 21 gennaio 2026 e che era stata conservata anche l’idoneità al concorso PNRR 1 per la classe ADSS, senza più inserimento con riserva.
La decisione
Il Consiglio di Stato, previo avviso alle parti della possibile definizione con sentenza semplificata e acquisito il loro assenso, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente al ricorso di primo grado, conseguente al conseguimento in Italia del titolo abilitante e al consolidamento della sua posizione amministrativa. Non ha quindi esaminato i motivi d’appello relativi alla natura riconoscibile del titolo spagnolo, alle differenze tra la formazione italiana e quella estera e all’interpretazione della direttiva 2005/36/CE alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Ha dichiarato improcedibile l’appello e, di conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR impugnata. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione dell’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 38 c.p.a.
Richiamato insieme alle norme processuali applicate nel giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e loro assenso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.
art. 11 direttiva 2005/36/CE
Indicata dai Ministeri come norma che individua gli attestati, titoli o certificazioni necessari per il riconoscimento della qualifica professionale.
direttiva 2013/55/UE
Richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE.
art. 7, comma 2-bis, legge 29 luglio 2024, n. 106
Richiamato in relazione all’istanza che ha condotto al consolidamento della posizione della docente in graduatoria.
Massime di principio
- La sopravvenuta acquisizione, da parte del ricorrente, del titolo abilitante richiesto e il conseguente consolidamento della sua posizione amministrativa fanno venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso volto a ottenere il riconoscimento di un diverso titolo estero; il giudizio deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice d’appello dichiara improcedibile l’appello e annulla senza rinvio la sentenza di primo grado, senza esaminare i motivi sostanziali dedotti contro tale decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base della dichiarazione della parte interessata, quando i fatti sopravvenuti rappresentati — nel caso concreto, il conseguimento del titolo abilitante nazionale e il consolidamento della posizione in graduatoria — rendono non più utile la pronuncia richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →