Parere n. 239/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno, la Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio territoriale del Governo e l’avv. -OMISSIS- per l’annullamento: a) del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio territoriale del Governo prot. n. 5239 del 14 gennaio 2025; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare della nota dell’esperto del 26 novembre 2024 di contenuto sconosciuto richiamata nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prefettizio che ha determinato e parzialmente liquidato il compenso dell’esperto nominato nell’ambito della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio prot. n. 5239 del 14 gennaio 2025, contestando la quantificazione del compenso spettante all’esperto nominato nell’ambito della misura di prevenzione collaborativa. In particolare, ha dedotto l’erronea applicazione del d.P.R. 177/2015, dell’art. 8 del d.lgs. 14/2010 e dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, sostenendo che il valore del complesso aziendale fosse stato determinato erroneamente, che dovesse applicarsi uno scaglione tariffario diverso, che non fosse dovuta la maggiorazione prevista dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. 177/2015 e che il rimborso forfettario dovesse essere ridotto. La questione preliminare esaminata dalla Sezione ha riguardato la giurisdizione, poiché la controversia concerne la spettanza e la quantificazione di un compenso avente natura patrimoniale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che la controversia riguardi un diritto soggettivo di natura patrimoniale e che, pertanto, la giurisdizione spetti al giudice ordinario. Richiamando l’orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di opposizione ai decreti di liquidazione, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure relative al valore aziendale, allo scaglione tariffario, alla maggiorazione e al rimborso forfettario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con facoltà di riproposizione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Osservazioni
Giurisdizione sulla liquidazione del compenso dell’esperto
La controversia sulla spettanza e sulla quantificazione del compenso dell’esperto nominato nell’ambito della misura di prevenzione collaborativa incide su un diritto soggettivo di natura patrimoniale. La relativa tutela spetta al giudice ordinario e non può essere proposta mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Salvezza degli effetti della domanda
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Gli oneri relativi al pagamento del compenso dell’esperto sono a carico dell’impresa, società o associazione, con una riduzione del 50%.
La misura di prevenzione collaborativa è una soluzione alternativa all’interdittiva antimafia; il compenso dell’esperto è determinato dal Prefetto secondo i criteri normativi richiamati ed è posto a carico dell’impresa con riduzione del 50%.
art. 8 d.lgs. 14/2010
La disposizione individua il fondamento del decreto ministeriale cui l’art. 94-bis rinvia per la determinazione dei criteri di compenso dell’esperto.
d.P.R. 177/2015
Il regolamento stabilisce i criteri per la determinazione del compenso, tra cui il valore del complesso aziendale e le maggiorazioni previste dall’art. 3, comma 4; tali profili di quantificazione, nel caso esaminato, non sono stati scrutinati nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 170 d.P.R. 115/2002
La giurisprudenza richiamata dalla Sezione riconduce al giudice ordinario le controversie relative all’opposizione ai decreti di liquidazione.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; nel caso concreto sono fatti salvi gli effetti della domanda riproponibile nei termini indicati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei terzi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto la spettanza o la quantificazione di un compenso patrimoniale, anche quando il compenso sia determinato da un’autorità amministrativa nell’ambito di una misura di prevenzione, riguardano un diritto soggettivo e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è esperibile per ottenere la tutela di pretese patrimoniali devolute alla giurisdizione ordinaria, anche se l’atto contestato è formalmente un provvedimento amministrativo.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla notificazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Impugnazione della liquidazione del compenso dell’esperto nella prevenzione collaborativa
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società gestrice di un complesso turistico contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente. La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 14 gennaio 2025 con cui è stato determinato il compenso dell’esperto nominato nell’ambito della misura di prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, con liquidazione di un acconto.
Premesse fattuali
La Prefettura aveva applicato alla società la misura di prevenzione collaborativa per sei mesi, successivamente prorogata per un ulteriore semestre. L’esperto era stato incaricato di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.
Il compenso è stato determinato nella misura di euro 45.535,20, con liquidazione di un acconto pari a euro 22.767,60. La Prefettura ha utilizzato quale parametro il valore del complesso aziendale, includendo nella valutazione anche beni aziendali concessi a terzi, immobili e frutti degli immobili, riservandosi un eventuale aggiornamento al completamento dell’incarico e sulla base del bilancio 2024.
Censure della società
La società ha contestato:
- l’erronea applicazione del d.P.R. 177/2015 e la contraddittorietà dell’istruttoria e della motivazione;
- l’erronea individuazione del valore dell’azienda, indicato in euro 2.508.250,00;
- l’applicazione dello scaglione previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 177/2015, anziché di quello ritenuto corretto ai sensi della lettera b);
- l’inclusione della maggiorazione prevista dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. 177/2015, quantificata in euro 26.798,62;
- la determinazione del rimborso forfettario nella misura del 10%, ritenuta eccessiva;
- l’applicazione della riduzione del 50% prevista dall’art. 94-bis del codice antimafia al compenso così determinato.
La società ha depositato anche una perizia concernente la valutazione aziendale. Il Ministero dell’interno ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
Quadro normativo e funzione della misura
La Sezione ha qualificato la misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 come alternativa all’interdittiva antimafia, destinata a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa in presenza di elementi sintomatici di contiguità mafiosa di natura occasionale.
L’esperto nominato dal Prefetto svolge una funzione di affiancamento qualificato, orientata a guidare l’impresa verso legalità e trasparenza. Il suo compenso è posto a carico dell’impresa e deve essere determinato dal Prefetto secondo i criteri stabiliti dal decreto richiamato dall’art. 8 del d.lgs. 14/2010 e dal d.P.R. 177/2015, con riduzione del 50% ai sensi dell’art. 94-bis.
Valutazione sulla giurisdizione
La Sezione non ha esaminato nel merito le contestazioni sulla quantificazione del compenso. Ha ritenuto decisiva la natura della posizione fatta valere: la controversia riguarda la tutela di un diritto soggettivo di natura patrimoniale.
Richiamando le pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 23 dicembre 2016, n. 26907, e del 20 luglio 2019, n. 20405, la Sezione ha affermato che le controversie relative all’opposizione ai decreti di liquidazione spettano al giudice ordinario. Tale criterio è stato applicato anche alla controversia relativa al compenso dell’esperto della prevenzione collaborativa.
Esito e riproposizione della domanda
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con facoltà per la società di riproporla davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica. Restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.
Tutela dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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