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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08461/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte convenuta)

La controversia

La controversia origina da una domanda di accertamento e, in subordine, di costituzione di servitù di passaggio su fondi vicini, proposta da più soggetti proprietari di un fondo asseritamente intercluso nei confronti dei proprietari e usufruttuari di altri fondi. In primo grado la domanda veniva respinta; in appello la Corte territoriale costituiva coattivamente la servitù di passaggio solo su alcuni dei fondi convenuti e riformava in parte la regolazione delle spese, ponendole per due terzi a carico delle parti convenute e in primo grado. Uno dei soccombenti sulla sola questione delle spese proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 91 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte d'appello posto a suo carico le spese di merito nonostante egli non fosse risultato soccombente, poiché la servitù coattiva era stata costituita soltanto su fondi di altri convenuti; con il secondo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, assumendo che la Corte non avesse applicato la maggiorazione per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale e non avesse motivato sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità per asserita mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata, rilevando che la copia era invece in atti. Nel merito ha accolto il primo motivo: poiché la servitù coattiva era stata costituita solo a carico di altri fondi e non anche di quello del ricorrente, questi non poteva essere considerato soccombente e non poteva essere condannato alle spese né del primo né del secondo grado. Ha invece rigettato il secondo motivo, chiarendo che la maggiorazione prevista dall'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per l'assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale è facoltativa e che la motivazione della Corte d'appello era sufficiente, avendo essa ritenuto corretta la liquidazione del Tribunale e rigettato espressamente l'appello incidentale sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese processuali possono essere poste a carico della parte soccombente; se la parte non è soccombente non può essere condannata alla refusione delle spese.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello rigetta espressamente il motivo di gravame incidentale sul punto delle spese.

  • art. 4 del D.M. n. 55 del 2014

    la maggiorazione per l'assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale non è obbligatoria ma facoltativa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la dedotta violazione processuale è stata trattata come motivo di nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    il secondo motivo è stato veicolato come denuncia di violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • In tema di spese di lite, la condanna ex art. 91 c.p.c. presuppone una effettiva soccombenza della parte: se la decisione finale incide solo sulla posizione di altri convenuti, il soggetto estraneo a tale soccombenza non può essere gravato delle spese.
  • La soccombenza va verificata con riferimento al contenuto effettivo della decisione di merito e non in modo meramente formale o per semplice partecipazione al processo.
  • La maggiorazione del compenso prevista per l'assistenza di più parti con la medesima posizione processuale ha natura facoltativa e richiede, per essere censurata in cassazione, una reale omissione o una motivazione inesistente, non essendo sufficiente la sola mancata applicazione automatica.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la corte di merito si esprime espressamente sul motivo di appello incidentale, anche con motivazione sintetica purché idonea a superare il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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