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Sentenza

Sentenza n. 1219/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva della diffida ad adempiere, a firma dell'Avv. Riccardo Schininà per conto del Comune di Carovigno, datata 10 luglio 2026 (Rif. 20231/1) e comunicata a mezzo p.e.c. in data 15 luglio 2026, con cui si intima la demolizione delle opere oggetto della C.E. in sanatoria n. 41/1996 e il ripristino dello stato dei luoghi entro il 15 settembre 2026, con avviso di esecuzione d'ufficio e acquisizione gratuita dell'area in caso di inottemperanza, nonché, con cui si introducono per la prima volta nuovi profili di illegittimità relativi all'attività di parcheggio per presunto pregiudizio ambientale, paesaggistico e alla destinazione agricola dell'area; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorre possa, la determinazione dirigenziale n. 947 del 28.10.2022, quale atto presupposto della chiesta esecuzione. E PER L'ACCERTAMENTO - dell'insussistenza del presupposto di fatto posto a fondamento dell'originario annullamento in autotutela, ovvero della piena veridicità della dichiarazione resa dalla ricorrente circa l'ultimazione delle opere entro il 31.12.1993, e conseguentemente dell'illegittimità dell'ordine di demolizione e di ripristino contenuto nell'atto impugnato; - dell'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione volto a introdurre nuovi motivi di contestazione al di fuori del procedimento e dell'atto originari.

Giustizia amministrativa202600863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida ad adempiere sottoscritta dal legale del Comune, con intimazione a demolire opere edilizie e ripristinare i luoghi, nonché la determinazione dirigenziale presupposta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la diffida del 10 luglio 2026, comunicata il 15 luglio 2026, che le intimava di demolire le opere interessate dalla concessione edilizia in sanatoria n. 41/1996 e ripristinare i luoghi entro il 15 settembre 2026, prospettando l’esecuzione d’ufficio e l’acquisizione gratuita dell’area. Ha chiesto inoltre di accertare che era veritiera la dichiarazione di ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993 e che fossero illegittimi l’ordine di demolizione e il ripristino; ha contestato anche l’introduzione, con la diffida, di nuovi profili relativi all’attività di parcheggio e ai suoi presunti effetti ambientali, paesaggistici e sulla destinazione agricola. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e chiesto il rigetto; la controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità sotto vari profili.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La diffida non è un provvedimento amministrativo, ma una comunicazione del difensore comunale volta a sollecitare l’esecuzione di un obbligo di demolizione e ripristino già definitivamente accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4802 del 16 giugno 2026. Tale sentenza aveva riformato quella di primo grado, respinto la domanda originaria e riconosciuto la legittimità dei provvedimenti comunali, accertando che il titolo in sanatoria era stato ottenuto sulla base di una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà. La diffida, dunque, non produceva un nuovo effetto lesivo autonomamente impugnabile. Le ulteriori censure non sono state esaminate nel merito. La ricorrente è stata condannata a pagare € 1.500, oltre IVA e accessori, al Comune e altrettanti alla controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base per la decisione in forma semplificata resa all’esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • È inammissibile l’impugnazione di una diffida proveniente dal difensore dell’amministrazione quando essa si limita a sollecitare l’esecuzione di un obbligo già definitivamente accertato dal giudice e non costituisce un nuovo provvedimento amministrativo produttivo di un’autonoma lesione.
  • Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha definitivamente respinto la domanda del privato e accertato la legittimità dell’obbligo di demolizione e ripristino, la mera intimazione stragiudiziale ad adempiere a tale obbligo non riapre la contestazione sul titolo o sull’obbligo già decisi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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