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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-242/17

Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 settembre 2018. — SC contro Eulex Kosovo. — Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Clausola compromissoria – Politica estera e di sicurezza comune – Personale delle missioni internazionali dell’Unione – Contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in successione – Concorso interno – Imparzialità della commissione di selezione – Mancato rinnovo del contratto a tempo determinato – Riqualificazione parziale del ricorso – Responsabilità contrattuale – Responsabilità extracontrattuale – Danno patrimoniale e morale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. — Causa T-242/17

Giurisprudenza europea62017TO0242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di una procuratrice di Eulex Kosovo contro il mancato superamento di un concorso interno e il mancato rinnovo del contratto. Qualifica tali decisioni come atti amministrativi impugnabili ex articolo 263 TFUE, ma dichiara il ricorso tardivo. Respinge inoltre le domande risarcitorie perché strettamente connesse all’annullamento oppure non suffragate da elementi di prova sufficienti.

Azione del personale di una missione PSDC dell’UE: il Tribunale qualifica come amministrative e tardive le impugnazioni del mancato superamento di un concorso interno e del mancato rinnovo del contratto, dichiarando inammissibili o infondati i correlati capi risarcitori.

La questione giuridica

Se la decisione di esclusione da un concorso interno e la decisione di non rinnovare un contratto a tempo determinato di un membro del personale di una missione PSDC possano essere impugnate come atti amministrativi ex articolo 263 TFUE, nonostante la clausola compromissoria dei contratti richiami l’articolo 272 TFUE; se, in conseguenza della tardività del ricorso, le domande di risarcimento strettamente connesse all’annullamento siano irricevibili; e se le ulteriori domande di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale siano sufficientemente circostanziate e provate.

Principio di diritto

Gli atti con cui una missione dell’Unione organizza un concorso interno e decide, sulla base dell’esito di tale concorso, di non rinnovare un contratto di lavoro non sono necessariamente atti contrattuali: quando producono effetti giuridici vincolanti al di fuori del rapporto contrattuale e derivano dall’esercizio di poteri pubblici, sono impugnabili con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE; se però il ricorso è proposto oltre il termine di due mesi, esso è irricevibile. Le domande risarcitorie strettamente connesse a tale annullamento sono parimenti irricevibili, mentre le pretese di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che non siano specificamente fondate e provate devono essere respinte come manifestamente infondate.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Azione comune 2008/124/PESC
  • Decisione 2014/349/PESC

Ricorso contro Eulex Kosovo: concorso interno, mancato rinnovo del contratto e risarcimento

L’ordinanza riguarda un ricorso proposto da una componente del personale di Eulex Kosovo, missione dell’Unione europea nel settore della PSDC, che contesta il rigetto della candidatura a un concorso interno per procuratore e la successiva decisione di non rinnovare il suo contratto a tempo determinato. Il Tribunale affronta anche domande di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e chiarisce la corretta qualificazione giuridica degli atti impugnati.

Fatti e procedimento

La ricorrente aveva lavorato per Eulex Kosovo come procuratore sulla base di cinque contratti a tempo determinato successivi, dal 4 gennaio 2014 al 14 novembre 2016. I primi due contratti contenevano una clausola compromissoria che designava i giudici di Bruxelles; gli ultimi tre prevedevano la competenza della Corte di giustizia in applicazione dell’articolo 272 TFUE.

Nel 2014 la ricorrente contestò il proprio rapporto informativo, ottenendone l’annullamento, e partecipò a un primo concorso interno poi annullato. Nel 2016 Eulex Kosovo organizzò un nuovo concorso interno, con la precisazione che la mancata partecipazione o un esito insufficiente avrebbero comportato il mancato rinnovo del contratto in scadenza. La ricorrente contestò la composizione della commissione di selezione, in particolare la presenza del suo ex superiore gerarchico, già coinvolto in precedenti dissidi, ma il reclamo fu respinto. Con lettera del 30 settembre 2016 le fu comunicato il mancato superamento del concorso e la decisione di non rinnovare il contratto; il reclamo interno fu respinto il 31 ottobre 2016.

Oggetto dei capi di conclusioni

La ricorrente domandava, in sostanza:

  • l’annullamento della decisione di esclusione dal concorso interno del 2016 e della decisione di mancato rinnovo del contratto;
  • l’accertamento di violazioni contrattuali ed extracontrattuali imputate a Eulex Kosovo;
  • il risarcimento del danno patrimoniale e morale, sia in connessione con le decisioni impugnate sia per altri asseriti illeciti, compreso il trattamento subito in relazione a un esame di guida e alla sua disabilità.

Qualificazione giuridica delle decisioni impugnate

Il Tribunale osserva che, nonostante la ricorrente avesse formalmente richiamato l’articolo 272 TFUE, le decisioni impugnate non traevano fondamento dalle clausole contrattuali.

Per il concorso interno del 2016, la decisione derivava dall’organizzazione del riassetto dell’organico sulla base dell’OPLAN, approvato dal Consiglio, e del piano di attuazione approvato dal comandante delle operazioni civili. Si trattava quindi di un atto amministrativo adottato nell’esercizio di poteri pubblici, separabile dal contratto.

Quanto al mancato rinnovo, il contratto in essere aveva una durata determinata e non prevedeva alcuna clausola di rinnovo; la mancata offerta di un nuovo contratto era una conseguenza amministrativa del mancato superamento del concorso interno. Anche questa decisione era quindi di natura amministrativa e non contrattuale.

Di conseguenza, il Tribunale riqualifica il terzo capo di conclusioni come ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.

Tardività del ricorso di annullamento

Una volta ricondotte le decisioni all’articolo 263 TFUE, il Tribunale verifica i termini di impugnazione. La decisione sul concorso interno, notificata il 30 settembre 2016 e poi confermata nel rigetto del reclamo il 31 ottobre 2016, andava contestata entro il termine decorrente da quest’ultima data. La decisione sul mancato rinnovo, notificata il 30 settembre 2016, e il successivo rigetto della domanda di arbitrato notificato il 14 novembre 2016, facevano decorrere il termine da quest’ultima data.

Poiché il ricorso è stato depositato soltanto il 25 aprile 2017, il Tribunale dichiara il terzo capo di conclusioni manifestamente irricevibile per tardività.

Domande di risarcimento connesse all’annullamento

Le richieste di risarcimento patrimoniale e morale fondate sulla bocciatura al concorso e sul mancato rinnovo sono considerate strettamente connesse alla domanda di annullamento. Poiché quest’ultima è irricevibile, anche tali domande risarcitorie sono dichiarate irricevibili.

Responsabilità extracontrattuale

Per la parte in cui la ricorrente invoca la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il Tribunale ricorda che occorrono tre condizioni cumulative: illegittimità, danno certo e nesso causale diretto.

Nel caso degli asseriti illeciti relativi all’esame di guida e al trattamento subito per la disabilità, il Tribunale rileva che la ricorrente non precisa la natura né l’entità del danno e non dimostra il nesso di causalità. La domanda è quindi respinta come manifestamente infondata in diritto.

Responsabilità contrattuale

Quanto alla responsabilità contrattuale, il Tribunale osserva che l’invito a presentare candidature richiedeva ai candidati di possedere una patente valida e di essere in grado di guidare un veicolo a quattro ruote motrici. L’obbligo di sostenere l’esame di guida rientrava dunque nelle condizioni contrattuali e non integrava di per sé una violazione.

Per le doglianze più generali sul trattamento iniquo, sulla mancata valorizzazione del lavoro svolto e sulle presunte umiliazioni, il Tribunale rileva l’assenza di elementi di prova. Anche questi motivi sono quindi respinti come non adeguatamente suffragati.

Decisione e spese

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. La ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese.

Principi ricavabili

  • Un atto adottato da una missione PSDC dell’Unione può essere amministrativo, e quindi impugnabile ex articolo 263 TFUE, anche se inserito in un contesto di rapporti di lavoro contrattuali.
  • La clausola compromissoria del contratto non impedisce la qualificazione amministrativa dell’atto quando questo deriva da poteri pubblici e non dalle clausole del contratto.
  • La riqualificazione del fondamento giuridico non salva un ricorso tardivo.
  • Le domande risarcitorie strettamente connesse a un annullamento irricevibile seguono la sorte dell’impugnazione principale.
  • Le allegazioni di responsabilità contrattuale o extracontrattuale devono essere supportate da elementi precisi su illecito, danno e nesso causale.

Come è indicizzato

Materiepsdcpubblico impiego dell’unionecontratti a tempo determinatoresponsabilità dell’unionericorsi di annullamento e risarcimento danni

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