Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-109/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018. — Bankia SA contro Juan Carlos Mari Merino e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Cartagena. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Nuova valutazione del bene immobile prima della vendita all’asta – Validità del titolo esecutivo – Articolo 11 – Mezzi adeguati ed efficaci contro le pratiche commerciali sleali – Divieto posto al giudice nazionale di valutare l’esistenza di pratiche commerciali sleali – Impossibilità di sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria – Articoli 2 e 10 – Codice di buona condotta – Assenza di carattere giuridicamente vincolante di tale codice. — Causa C-109/17

Giurisprudenza europea62017CJ0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia relativa a un’esecuzione ipotecaria in Spagna, in cui i debitori invocavano una presunta pratica commerciale sleale nella rinegoziazione del mutuo e il mancato rispetto del codice di buone pratiche bancarie. La Corte distingue nettamente la disciplina della direttiva 2005/29/CE da quella della direttiva 93/13/CEE: la prima non impone al giudice dell’esecuzione gli stessi strumenti processuali previsti per le clausole abusive. Ne segue che la normativa spagnola contestata non viola l’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE.

Direttiva 2005/29/CE e procedimento di esecuzione ipotecaria: la Corte stabilisce che il diritto UE non impone al giudice dell’esecuzione di controllare le pratiche commerciali sleali né di sospendere l’esecuzione, e che non è vietato negare forza giuridicamente vincolante a un codice di condotta.

La questione giuridica

Se l’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE osti a una normativa nazionale che, nel procedimento di esecuzione ipotecaria, non consente al giudice dell’esecuzione di controllare d’ufficio o su istanza di parte l’esistenza di pratiche commerciali sleali alla base del titolo esecutivo e non consente al giudice del merito di sospendere tale esecuzione; e se la stessa disposizione osti a una normativa nazionale che non attribuisce carattere giuridicamente vincolante a un codice di condotta (in particolare, il codice di buone pratiche bancarie).

Principio di diritto

L’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE non impone agli Stati membri di consentire, nel procedimento di esecuzione ipotecaria, il controllo della validità del titolo esecutivo alla luce di eventuali pratiche commerciali sleali né di prevedere la sospensione dell’esecuzione in pendenza di un giudizio di merito su tali pratiche; è sufficiente che l’ordinamento garantisca mezzi adeguati ed efficaci per far cessare o reprimere le pratiche sleali, anche tramite rimedi distinti e tutela risarcitoria. Inoltre, la direttiva non obbliga gli Stati membri a rendere giuridicamente vincolanti i codici di condotta, né a far derivare automaticamente effetti diretti dal loro mancato rispetto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articoli 2, 3, 5, 10, 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE
  • Articoli 4, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE
  • Codice di procedura civile spagnolo, articoli 695 e 698
  • Regio decreto legge 6/2012 spagnolo, articoli 5 e 6 e allegato

Direttiva 2005/29/CE e esecuzione ipotecaria: controllo delle pratiche sleali e codice di condotta

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, si pronuncia in un rinvio pregiudiziale proposto dal Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Cartagena nell’ambito di un’esecuzione ipotecaria promossa da Bankia SA contro tre debitori. Il giudice spagnolo chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/29/CE imponga di consentire il controllo giudiziale delle pratiche commerciali sleali nel procedimento esecutivo e se richieda di attribuire efficacia vincolante a un codice di buone pratiche bancarie.

Fatti e procedimento principale

Nel 2006 i debitori stipulano con Bankia un mutuo ipotecario; nel 2013 il contratto viene novato, con riduzione del valore di base d’asta dell’immobile ipotecato e ampliamento del termine di rimborso. Bankia avvia poi l’esecuzione ipotecaria. I debitori si oppongono sostenendo che la banca abbia agito in modo contrario alla diligenza professionale, approfittando della novazione per ridurre il valore dell’immobile, e che avessero diritto alla datio in solutum ai sensi del codice di buone pratiche bancarie previsto dal regio decreto legge 6/2012.

Normativa rilevante

Sul piano unionale vengono in rilievo soprattutto la direttiva 2005/29/CE, in particolare gli articoli 2, 3, 5, 10, 11 e 13, nonché i considerando 9, 20 e 22. Il giudice del rinvio richiama anche la direttiva 93/13/CEE, in particolare gli articoli 4, 6 e 7, per il confronto con il regime delle clausole abusive. Sul piano nazionale sono rilevanti gli articoli 695 e 698 del codice di procedura civile spagnolo e gli articoli 5 e 6 del regio decreto legge 6/2012.

Prima questione: controllo delle pratiche commerciali sleali nel procedimento esecutivo

La Corte afferma che la direttiva 2005/29/CE mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori mediante un’armonizzazione completa, ma lascia agli Stati membri la scelta delle misure processuali e sanzionatorie, purché esse siano adeguate ed efficaci. La direttiva non pregiudica i rimedi individuali né le regole nazionali sul diritto contrattuale e, in particolare, sulla validità o efficacia del contratto.

Da ciò la Corte ricava che un contratto che costituisce titolo esecutivo non può essere dichiarato invalido solo perché contiene clausole connesse a una pratica commerciale sleale. Di conseguenza, l’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE non impone agli Stati membri di autorizzare il giudice dell’esecuzione a controllare, d’ufficio o su istanza di parte, la validità del titolo esecutivo sotto il profilo delle pratiche sleali.

La Corte distingue espressamente questa situazione da quella disciplinata dalla direttiva 93/13/CEE e dalla giurisprudenza Aziz: in materia di clausole abusive, l’effettività della tutela richiede strumenti più incisivi, incluso il potere di sospendere l’esecuzione in determinate ipotesi. Per la direttiva 2005/29/CE, invece, una tutela anche successiva, compresa quella risarcitoria, può essere sufficiente a soddisfare l’obbligo di mezzi adeguati ed efficaci di cui all’articolo 11.

Rapporto tra pratica sleale e clausola abusiva

La Corte precisa che l’eventuale accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale non produce di per sé l’invalidità della clausola contrattuale né del contratto. Tuttavia, tale accertamento può costituire un elemento rilevante nella valutazione della abusività di una clausola ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, quando il giudice ne sia investito nel quadro della relativa disciplina.

Seconda e terza questione: efficacia dei codici di condotta

Quanto al codice di buone pratiche bancarie, la Corte osserva che l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2005/29/CE definisce il codice di condotta come un accordo o una normativa non imposta da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Il considerando 20 attribuisce a tali codici un ruolo di autoregolamentazione e di supporto all’applicazione efficace dei principi della direttiva, ma non ne impone la vincolatività giuridica.

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), prevede che il mancato rispetto di un codice di condotta possa costituire una pratica sleale, ma la direttiva non richiede che gli Stati membri attribuiscano automaticamente conseguenze dirette e vincolanti al mancato rispetto del codice. Perciò, la normativa nazionale che non conferisce forza giuridicamente vincolante al codice di condotta non contrasta con l’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE.

Decisione

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE non osta a una normativa nazionale che vieta al giudice dell’esecuzione ipotecaria di controllare, d’ufficio o su istanza di parte, la validità del titolo esecutivo sotto il profilo delle pratiche commerciali sleali e che, in ogni caso, vieta al giudice del merito di sospendere il procedimento esecutivo;
  • l’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE non osta a una normativa nazionale che non conferisce carattere giuridicamente vincolante a un codice di condotta come quelli contemplati dall’articolo 10 della direttiva.

Principio affermato

La direttiva 2005/29/CE impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci contro le pratiche commerciali sleali, ma non detta un modello processuale uniforme: non obbliga a consentire nel procedimento esecutivo il controllo della slealtà della pratica né la sospensione dell’esecuzione, né impone di rendere vincolanti i codici di condotta.

Come è indicizzato

Materiepratiche commerciali slealitutela dei consumatoriesecuzione ipotecariacodici di condottadiritto contrattuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.