Corte di giustizia, Sentenza C-310/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018. — Procedimento penale a carico di Emil Milev. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Mezzi di ricorso – Procedimento di controllo della legittimità di una misura di custodia cautelare. — Causa C-310/18 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede PPU, ha chiarito che la direttiva 2016/343 tutela la presunzione di innocenza vietando che le decisioni processuali facciano apparire l’indagato come già colpevole, ma non impone un modello uniforme per i presupposti della custodia cautelare. Di conseguenza, il controllo del giudice nazionale sui 'motivi plausibili', sul grado di prova e sulla motivazione della decisione resta, in questa materia, affidato al diritto interno. Le questioni sul livello di analisi delle prove e sulla risposta alle difese non sono quindi disciplinate dalla direttiva.
Presunzione di innocenza e custodia cautelare: la direttiva 2016/343 non disciplina i presupposti sostanziali del mantenimento della detenzione preventiva, purché la decisione non presenti l’indagato come colpevole
La questione giuridica
Se gli articoli 3, 4, paragrafo 1, e 10 della direttiva (UE) 2016/343, letti alla luce dei considerando 16 e 48 e degli articoli 47 e 48 della Carta, ostino a una giurisprudenza nazionale che: 1) consenta di mantenere la custodia cautelare sulla base di una mera valutazione 'prima facie' o di 'forte probabilità' della commissione del reato; 2) imponga al giudice di motivare la decisione senza confrontare elementi di prova a carico e discarico, per evitare pregiudizi nel futuro giudizio di merito, ovvero se sia invece necessario un esame analitico delle prove e una risposta puntuale alle difese.
Principio di diritto
Gli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non ostano a decisioni preliminari di natura procedurale, come il mantenimento della custodia cautelare, fondate su sospetto o indizi di reità, a condizione che tali decisioni non presentino la persona come colpevole; la direttiva, però, non armonizza né disciplina le condizioni sostanziali per l’adozione o il mantenimento della custodia cautelare, che restano rimesse al diritto nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 1 direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 2 direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 3 direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 10 direttiva (UE) 2016/343
- Considerando 10 direttiva (UE) 2016/343
- Considerando 16 direttiva (UE) 2016/343
- Considerando 48 direttiva (UE) 2016/343
- Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
Presunzione di innocenza e custodia cautelare
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) nel procedimento penale a carico di Emil Milev. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva (UE) 2016/343 in relazione al mantenimento di una misura di custodia cautelare e, in particolare, al rapporto tra presunzione di innocenza e valutazione dei presupposti della detenzione preventiva.
Fatti e procedimento principale
Il procedimento nazionale nasce da indagini per una rapina commessa a Sofia nel 2008, in relazione alle quali il sig. Milev era sospettato ma non incriminato. Nel tempo, nei suoi confronti erano pendenti anche altri procedimenti penali; in uno di essi era stato assolto, ma non rimesso in libertà. Nel 2018 il procedimento sulla rapina del 2008 è stato riaperto e il sig. Milev è stato arrestato in vista della decisione sulla custodia cautelare.
Il giudice del rinvio riferisce che i giudici nazionali avevano fondato il mantenimento della detenzione soprattutto sulle dichiarazioni di un testimone, il sig. BP, valutandole in modo sommario o 'a prima vista', senza un vero raffronto con elementi di prova a discarico e senza rispondere compiutamente alle contestazioni della difesa. Da qui il dubbio se tale approccio fosse compatibile con la direttiva 2016/343, con i diritti di difesa e con la Carta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva (UE) 2016/343, in specie gli articoli 1, 2, 3, 4, paragrafo 1, e 10;
- i considerando 10, 16 e 48 della direttiva;
- gli articoli 47 e 48 della Carta;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 107 del regolamento di procedura, per il procedimento pregiudiziale d’urgenza.
Il considerando 16 è centrale perché precisa che le decisioni preliminari di natura procedurale, incluse quelle sulla custodia cautelare, restano possibili se non presentano l’indagato come colpevole e possono contenere un riferimento a sufficienti elementi a carico.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se sia compatibile con la direttiva una giurisprudenza nazionale che consenta di mantenere la custodia cautelare sulla base di una mera verifica 'prima facie' dei motivi plausibili, oppure che richieda una forte probabilità che l’accusato abbia commesso il reato;
- se sia compatibile una giurisprudenza che, per tutelare l’imparzialità del giudice che potrebbe poi decidere sul merito, limiti la motivazione della decisione cautelare senza confronto analitico tra prove a carico e discarico;
- se, al contrario, il giudice debba svolgere un esame più approfondito degli elementi probatori e rispondere in modo chiaro agli argomenti difensivi.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva si applica al sig. Milev perché riguarda una persona indagata o imputata in ogni fase del procedimento penale fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza. Tuttavia, ritiene che l’articolo 10 non sia rilevante nel caso concreto, poiché il procedimento principale non concerne un ricorso effettivo ai sensi di tale disposizione né la valutazione di prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto a non autoincriminarsi.
Quanto agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, la Corte ricorda che essi impongono il rispetto della presunzione di innocenza e vietano che dichiarazioni pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentino la persona come colpevole. Al tempo stesso, tali disposizioni lasciano impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale fondate su sospetto o indizi di reità, purché non vi sia una qualificazione anticipata della persona come colpevole.
La Corte sottolinea inoltre che la direttiva 2016/343 si limita a stabilire norme minime comuni. Ne consegue che non costituisce uno strumento completo ed esaustivo che determini tutti i requisiti per adottare o mantenere una custodia cautelare. Le condizioni sostanziali della misura, il grado di convinzione richiesto al giudice e le modalità di esame delle prove restano quindi disciplinati dal diritto nazionale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- gli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non ostano all’adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come il mantenimento della custodia cautelare, fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché la persona non sia presentata come colpevole;
- la direttiva non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare.
Principio affermato
La presunzione di innocenza, ai sensi della direttiva 2016/343, impedisce che la decisione cautelare assuma la forma di un pregiudizio di colpevolezza; non impedisce invece che il giudice nazionale fondi il mantenimento della custodia cautelare su sospetti o indizi di reità, nei limiti in cui il provvedimento resti una misura processuale e non una dichiarazione di colpevolezza.
Rilievo pratico
Per gli operatori italiani, la sentenza chiarisce che la direttiva 2016/343 non uniforma in tutta l’Unione i criteri di merito per la custodia cautelare: tali profili restano affidati al diritto processuale penale nazionale. Tuttavia, ogni decisione cautelare deve evitare formulazioni o contenuti che facciano apparire l’indagato già colpevole, perché in tal caso si porrebbe un problema di compatibilità con la presunzione di innocenza europea.
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