Corte di giustizia, Sentenza C-312/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2018. — Surjit Singh Bedi contro Bundesrepublik Deutschland e Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 2 – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Contratto collettivo relativo alla previdenza sociale – Indennità integrativa temporanea versata a favore di ex dipendenti civili delle forze armate alleate in Germania – Cessazione del pagamento di tale indennità quando l’interessato soddisfa le condizioni per beneficiare di una pensione anticipata di vecchiaia concessa alle persone disabili, ai sensi del regime obbligatorio di assicurazione pensionistica. — Causa C-312/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'indennità integrativa temporanea prevista dal contratto collettivo rientri nell'ambito della direttiva 2000/78 perché costituisce una retribuzione ai sensi dell'articolo 157 TFUE. Ha poi qualificato la cessazione automatica dell'indennità al maturare del diritto alla pensione anticipata per persone gravemente disabili come una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità. Pur riconoscendo finalità legittime, la Corte ha concluso che la misura è sproporzionata perché penalizza in modo eccessivo i lavoratori gravemente disabili.
Discriminazione indiretta per disabilità in un contratto collettivo che fa cessare un'indennità integrativa temporanea al maturare del diritto a pensione anticipata per persone gravemente disabili.
La questione giuridica
Se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE osti a una disposizione di un contratto collettivo che fa cessare il pagamento di un'indennità integrativa temporanea destinata a garantire un reddito adeguato ai lavoratori licenziati, quando il lavoratore interessato soddisfi le condizioni per beneficiare di una pensione anticipata di vecchiaia per persone gravemente disabili nell'ambito del regime pensionistico obbligatorio.
Principio di diritto
L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE osta a una clausola di contratto collettivo che faccia cessare automaticamente un'indennità integrativa temporanea destinata a compensare la perdita di reddito dopo il licenziamento quando il lavoratore maturi il diritto a una pensione anticipata di vecchiaia per persone gravemente disabili, poiché tale meccanismo produce una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla disabilità che, pur perseguendo finalità legittime di politica sociale e di gestione delle risorse, eccede quanto necessario e impone un pregiudizio eccessivo ai lavoratori gravemente disabili.
Norme richiamate
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 157 TFUE
- Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 16 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Discriminazione fondata sulla disabilità e cessazione dell'indennità integrativa temporanea
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesarbeitsgericht Hamm in materia di parità di trattamento nell'occupazione e nelle condizioni di lavoro. La Corte interpreta l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE con riferimento a una clausola di contratto collettivo che interrompe un'indennità integrativa temporanea quando il lavoratore licenziato diventa titolare del diritto a una pensione anticipata di vecchiaia per persone gravemente disabili.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Surjit Singh Bedi, ex dipendente civile delle forze armate britanniche in Germania, era stato licenziato per la chiusura del sito di Münster e percepiva l'indennità integrativa temporanea prevista dal TV SozSich. La Repubblica federale di Germania gli comunicò che, avendo maturato il diritto a una pensione anticipata per persone gravemente disabili dal 1° maggio 2015, il suo diritto all'indennità sarebbe cessato dal 30 aprile 2015 in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del TV SozSich. Il lavoratore impugnò la cessazione dinanzi ai giudici del lavoro tedeschi, sostenendo che la clausola fosse discriminatoria nei confronti dei lavoratori disabili.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 2000/78/CE, soprattutto gli articoli 1, 2, 3 e 16;
- il considerando 13 della direttiva, relativo all'esclusione dei regimi di sicurezza sociale le cui prestazioni non siano assimilate a retribuzione;
- l'articolo 157 TFUE, per definire la nozione di "retribuzione";
- l'articolo 28 della Carta, sul diritto alla negoziazione collettiva.
Campo di applicazione della direttiva 2000/78/CE
La Corte verifica anzitutto se l'indennità integrativa temporanea rientri nel campo di applicazione della direttiva. Richiamando la giurisprudenza sulla nozione ampia di retribuzione, osserva che l'indennità è concessa in ragione del rapporto di lavoro, è finanziata e determinata sulla base dell'ultima retribuzione, ed è versata dal datore di lavoro, sia pure per il tramite della Repubblica federale di Germania quale sostituto processuale. Ne deriva che essa costituisce una retribuzione ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 2, TFUE e che la direttiva è applicabile.
Assenza di discriminazione diretta
Quanto alla discriminazione diretta, la Corte osserva che la cessazione dell'indennità non riguarda solo i lavoratori gravemente disabili, ma tutti coloro che soddisfano le condizioni per una pensione anticipata o di invalidità. Il criterio utilizzato non è quindi indissolubilmente collegato alla disabilità; di conseguenza, non vi è discriminazione diretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE.
Esistenza di una discriminazione indiretta
La Corte afferma invece che la clausola contrattuale può porre i lavoratori gravemente disabili in una posizione di particolare svantaggio, perché, per effetto della pensione anticipata, essi perdono l'indennità prima dei lavoratori non disabili della stessa età. La situazione comparabile è quella di lavoratori licenziati prossimi alla pensione, che hanno bisogno di un sostegno economico fino al pensionamento. La Corte considera quindi integrata una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla disabilità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva.
Giustificazione e proporzionalità
La Corte riconosce che la misura persegue finalità legittime: compensare la perdita di reddito, favorire il reinserimento professionale e ripartire equamente risorse finanziarie limitate. Tuttavia, sottolinea che i lavoratori gravemente disabili hanno esigenze specifiche e che non possono, a differenza dei lavoratori non disabili, proseguire il lavoro fino alla pensione ordinaria per mantenere l'indennità. La cessazione automatica dell'indennità al solo maturare del diritto alla pensione anticipata determina dunque un pregiudizio eccessivo per tali lavoratori e va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.
Rilievo della contrattazione collettiva
La Corte ricorda che il diritto alla negoziazione collettiva di cui all'articolo 28 della Carta deve essere esercitato nel rispetto del diritto dell'Unione. Pertanto, anche le parti sociali devono conformarsi alla direttiva 2000/78/CE e gli Stati membri devono assicurare che le clausole contrarie al principio di parità di trattamento possano essere dichiarate nulle o modificate, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva.
Decisione
La Corte risponde che l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE osta a una clausola di contratto collettivo che faccia cessare il pagamento dell'indennità integrativa temporanea quando il lavoratore abbia diritto a una pensione anticipata di vecchiaia per persone gravemente disabili. La clausola introduce una discriminazione indiretta non giustificata e sproporzionata nei confronti dei lavoratori disabili.
Principio affermato
In materia di previdenza integrativa contrattuale collegata al rapporto di lavoro, la perdita automatica di un'indennità di sostegno al reddito al solo sorgere del diritto alla pensione anticipata per disabilità grave costituisce una misura incompatibile con il divieto di discriminazione indiretta sancito dalla direttiva 2000/78/CE.
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