Corte di giustizia, Sentenza C-438/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018. — Commissione europea contro République française e IFP Énergies nouvelles. — Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuti attuato dalla Francia – Garanzia illimitata dello Stato prestata all’Institut Français du Pétrole (IFP) mediante conferimento dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) – Decisione che dichiara tale misura parzialmente non costitutiva di un aiuto di Stato e parzialmente costitutiva di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni – Nozione di “regime di aiuti” – Presunzione di esistenza di un vantaggio – Onere e livello della prova. — Causa C-438/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interviene in un’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato in larga parte la decisione sugli aiuti di Stato relativi all’IFPEN. La Corte chiarisce anzitutto che la trasformazione in EPIC non integra un regime di aiuti, ma un aiuto individuale, e poi corregge il Tribunale sulla portata della presunzione di vantaggio derivante dalla garanzia implicita e illimitata dello Stato. La causa è rinviata al Tribunale perché riesamini le censure rimaste aperte alla luce dei principi enunciati.
Aiuti di Stato: garanzia illimitata e implicita dello Stato connessa allo status di EPIC dell’IFPEN; portata della nozione di regime di aiuti e presunzione di vantaggio
La questione giuridica
Se la trasformazione dell’IFPEN in ente pubblico a carattere industriale e commerciale, con conseguente garanzia illimitata e implicita dello Stato, costituisca un "regime di aiuti" o un aiuto individuale; se la Commissione possa fondarsi sulla presunzione di vantaggio elaborata nella giurisprudenza "La Poste" per provare l’esistenza di un vantaggio nei rapporti dell’EPIC con banche, fornitori e clienti; e quali siano l’onere e il livello della prova richiesti alla Commissione.
Principio di diritto
La Corte afferma che la misura consistente nella trasformazione dell’IFPEN in EPIC, con attribuzione della garanzia illimitata e implicita dello Stato, non costituisce un "regime di aiuti" ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999, ma va valutata come aiuto individuale; perciò la Commissione non può limitarsi alle caratteristiche generali proprie dei regimi di aiuti. Tuttavia, la presunzione relativa di vantaggio riconosciuta nella sentenza "La Poste" non è circoscritta, in linea di principio, ai soli rapporti con banche e intermediari finanziari: essa può essere invocata anche in altri rapporti economici, come quelli con fornitori e clienti, purché la Commissione verifichi il contesto economico e giuridico del mercato interessato e la plausibilità di un vantaggio analogo. La Corte annulla quindi la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso l’applicazione della presunzione e rinvia la causa al Tribunale per il riesame del secondo e del terzo motivo.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 1, lettere a), c), d), e)
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (punti 1.2, 2.1 e 2.2)
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006)
- Decisione 2012/26/UE della Commissione del 29 giugno 2011
- Decisione 2010/605/UE ("La Poste")
Aiuto di Stato e garanzia illimitata dello Stato a favore dell’IFPEN
La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato in parte la decisione 2012/26/UE relativa alla misura di aiuto concessa dalla Francia all’IFPEN. La controversia ruota attorno alla garanzia implicita e illimitata dello Stato connessa allo status di EPIC e alla sua qualificazione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Parti e procedimento
La Commissione è ricorrente in impugnazione. Le controparti sono la Repubblica francese e IFP Énergies nouvelles, già Institut français du pétrole, che erano ricorrenti in primo grado contro la decisione della Commissione.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
- l’articolo 108 TFUE, sui controlli e sulle misure opportune;
- l’articolo 296 TFUE, sul dovere di motivazione;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
- l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, in specie le lettere c), d) ed e), che definiscono nuovi aiuti, regime di aiuti e aiuti individuali;
- la comunicazione della Commissione sulle garanzie, in particolare i punti 1.2, 2.1 e 2.2.
Fatti essenziali
L’IFPEN, ente pubblico francese incaricato di attività di ricerca e sviluppo nel settore petrolifero ed energetico, è stato trasformato nel 2006 in EPIC. In diritto francese gli EPIC hanno personalità giuridica pubblica, autonomia finanziaria e non sono soggetti alle ordinarie procedure concorsuali, il che comporta una garanzia implicita e illimitata dello Stato. La Commissione, sulla scia della decisione "La Poste", ha ritenuto che tale status conferisse all’IFPEN un vantaggio economico e quindi un aiuto di Stato, poi dichiarato compatibile in parte con il mercato interno.
Sentenza del Tribunale e motivi dell’impugnazione
Il Tribunale aveva annullato le parti principali della decisione della Commissione, ritenendo che quest’ultima non avesse dimostrato in modo sufficiente l’esistenza di un vantaggio per l’IFPEN nei rapporti con banche, fornitori e clienti. La Commissione propone tre motivi: (i) errore sulla qualificazione della misura come regime di aiuti e sui limiti dell’esame; (ii) errore sulla portata e sulla revoca della presunzione di vantaggio; (iii) errore nell’escludere che tale presunzione potesse valere anche per fornitori e clienti.
Regime di aiuti o aiuto individuale
La Corte conferma che la misura oggetto di esame non rientra nella nozione di "regime di aiuti" dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999, perché la trasformazione dell’IFPEN in EPIC è una misura specifica che attribuisce a un soggetto determinato il beneficio della garanzia dello Stato, senza contenere disposizioni generali in base alle quali possano essere adottate ulteriori misure di aiuto. Ne deriva che la Commissione non poteva limitarsi ad analizzare solo le caratteristiche generali di un regime, dovendo invece verificare la misura come aiuto individuale.
Presunzione di vantaggio nei rapporti con banche e finanziatori
La Corte richiama la giurisprudenza "La Poste", secondo cui la garanzia implicita e illimitata dello Stato in favore di un EPIC comporta una presunzione relativa di vantaggio, poiché l’ente può ottenere condizioni finanziarie più favorevoli sui mercati. Il Tribunale ha però errato nel ritenere che la presunzione potesse essere rovesciata solo perché, nel periodo considerato, non si era prodotto un vantaggio concreto nei rapporti bancari. La Corte precisa che la sola mancanza di effetti concreti passati non basta a vincere la presunzione; occorre dimostrare che, tenuto conto del contesto giuridico ed economico, il beneficiario non abbia ottenuto né possa verosimilmente ottenere un vantaggio economico dalla garanzia.
Rapporti con fornitori e clienti
La Corte censura il Tribunale anche per aver limitato la presunzione ai soli rapporti di finanziamento. La sentenza "La Poste" non esclude, in linea di principio, che la presunzione di vantaggio si applichi anche ad altri rapporti economici dell’EPIC, come quelli con fornitori e clienti. Tuttavia, la Commissione deve verificare se, nel mercato interessato, i comportamenti degli operatori rendano plausibile un vantaggio analogo a quello riscontrato nei rapporti con banche e finanziatori.
Esito del giudizio di impugnazione
La Corte respinge il primo motivo della Commissione, ma accoglie il secondo e il terzo motivo. Di conseguenza annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva annullato l’articolo 1, paragrafi da 3 a 5, e gli articoli da 2 a 12 della decisione della Commissione. Poiché il fascicolo non consente una decisione definitiva sui motivi residui, la causa è rinviata al Tribunale.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che:
- una misura che consiste nella trasformazione di un ente in EPIC con attribuzione della garanzia statale non è automaticamente un regime di aiuti;
- la Commissione può utilizzare la presunzione relativa di vantaggio derivante dalla garanzia implicita e illimitata dello Stato, senza dover provare effetti concreti passati;
- tale presunzione non è confinata ai soli rapporti bancari, ma può essere estesa ad altri rapporti economici se il contesto del mercato rende plausibile un vantaggio equivalente;
- la prova contraria richiede elementi idonei a escludere sia il vantaggio passato sia quello futuro, alla luce del contesto giuridico ed economico pertinente.
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