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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-41/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018. — Isabel González Castro contro Mutua Umivale e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/85/CEE – Articoli 4, 5 e 7 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratrice in periodo di allattamento – Lavoro notturno – Lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno – Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro – Misure di prevenzione – Contestazione da parte della lavoratrice interessata – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 19 – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sul sesso – Onere della prova. — Causa C-41/17

Giurisprudenza europea62017CJ0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la protezione contro il lavoro notturno prevista per le lavoratrici in periodo di allattamento copre anche i turni solo parzialmente notturni. Precisa inoltre che la contestazione della valutazione del rischio per l’allattamento può attivare il regime probatorio speciale della direttiva 2006/54, qualora emergano indizi di un esame non individualizzato. In tal caso, spetta al convenuto dimostrare che la valutazione è stata correttamente svolta e che non vi è stata discriminazione.

Tutela della lavoratrice in periodo di allattamento addetta a lavoro a turni con prestazioni notturne: applicabilità dell’articolo 7 della direttiva 92/85 e dell’inversione dell’onere della prova ex articolo 19 della direttiva 2006/54 in caso di contestazione della valutazione dei rischi.

La questione giuridica

Se l’articolo 7 della direttiva 92/85 si applichi anche al lavoro a turni svolto solo in parte in orario notturno; se, in una controversia sulla sussistenza di un rischio per l’allattamento e sul conseguente diritto alla sospensione del contratto/indennità, operi l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54; e, in tal caso, quali fatti facciano presumere una discriminazione diretta fondata sul sesso e su chi gravi la prova dell’effettivo esame specifico della situazione individuale e dell’impossibilità di adattare le condizioni o l’orario di lavoro o di assegnare mansioni diverse.

Principio di diritto

L’articolo 7 della direttiva 92/85 si applica anche alla lavoratrice che svolga un lavoro a turni comprendente solo parte delle mansioni in orario notturno, poiché una lettura restrittiva svuoterebbe di effetto utile la protezione accordata alle lavoratrici in allattamento. Inoltre, quando una lavoratrice contesta il diniego del certificato di rischio per l’allattamento e deduce che la valutazione del posto di lavoro non ha incluso un esame specifico della sua situazione individuale, si applica l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54: la lavoratrice deve indicare fatti idonei a far presumere la discriminazione diretta fondata sul sesso e, una volta superata tale soglia, incombe alla parte convenuta dimostrare che la valutazione ha effettivamente svolto un esame concreto e individualizzato, senza violazione del principio di parità di trattamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/85/CEE
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 141 CE

Tutela della lavoratrice in periodo di allattamento addetta a lavoro a turni con prestazioni notturne

La Corte si pronuncia, in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia, su una controversia relativa al diniego di un certificato medico di rischio per l’allattamento e della correlata indennità prevista dal diritto spagnolo. Il caso riguarda una guardia di sicurezza che svolgeva turni con alcune fasce notturne, talora in solitudine, e che contestava la valutazione del rischio effettuata dalla mutua e dal datore di lavoro.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Isabel González Castro, dipendente di Prosegur España SL, aveva partorito nel novembre 2014 e allattava il figlio. Dal marzo 2015 lavorava in un centro commerciale con turni variabili di otto ore, alcuni dei quali ricadevano in orario notturno. La lavoratrice chiese alla mutua Umivale il certificato di rischio per l’allattamento ai fini della sospensione del contratto e dell’indennità, ma la domanda fu respinta; il rigetto fu poi confermato in sede di reclamo e di primo grado, con impugnazione pendente dinanzi al giudice del rinvio.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 92/85/CEE, in particolare:

  • l’articolo 4 sulla valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
  • l’articolo 5 sulle misure da adottare se la valutazione rivela un rischio;
  • l’articolo 7 sul lavoro notturno;
  • l’articolo 3 e le linee direttrici della Commissione del 20 novembre 2000 richiamate dalla direttiva.

Richiama inoltre la direttiva 2006/54/CE, soprattutto:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), che qualifica come discriminazione qualsiasi trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo di maternità;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, sull’inversione dell’onere della prova;
  • l’articolo 19, paragrafo 4, lettera a), che estende tale regime alle situazioni contemplate dalla direttiva 92/85 in caso di discriminazione fondata sul sesso.

La Corte considera anche la direttiva 2003/88/CE, in particolare le definizioni di lavoro notturno e lavoratore notturno contenute nell’articolo 2, per interpretare coerentemente la nozione di lavoro notturno rilevante ai fini della direttiva 92/85.

Prima questione: nozione di lavoro notturno

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 7 della direttiva 92/85 copra solo il lavoro prestato interamente nelle ore notturne o anche il lavoro a turni in cui soltanto una parte delle prestazioni ricade in orario notturno.

La Corte osserva che la direttiva 92/85 non definisce espressamente il lavoro notturno. Tuttavia, in coerenza con la direttiva 2003/88, la nozione comprende anche chi svolge durante il periodo notturno solo una parte del proprio tempo di lavoro o del proprio orario annuale. Una lettura restrittiva escluderebbe ingiustificatamente lavoratrici effettivamente esposte ai rischi del lavoro notturno e svuoterebbe di effetto utile l’articolo 7 della direttiva 92/85.

La Corte precisa quindi che la lavoratrice in allattamento addetta a un lavoro a turni con prestazioni anche notturne rientra nella protezione dell’articolo 7, ferma restando la verifica, da parte del giudice nazionale, della presentazione del certificato medico richiesto dalla normativa applicabile.

Seconda, terza e quarta questione: onere della prova e discriminazione

Quanto alle questioni sull’onere della prova, la Corte riformula il problema come segue: se l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54 si applichi alla contestazione della valutazione dei rischi associati al posto di lavoro di una lavoratrice in allattamento alla quale sia stato negato il certificato di rischio e, di conseguenza, l’indennità.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Otero Ramos, secondo cui il mancato svolgimento di una valutazione conforme all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85 costituisce un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza o alla maternità e integra una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/54.

Esigenza di un esame specifico e individualizzato

La valutazione dei rischi, sia nell’ambito dell’articolo 4 sia in quello dell’articolo 7 della direttiva 92/85, deve includere un esame specifico che tenga conto della situazione individuale della lavoratrice interessata e consenta di accertare se la salute o la sicurezza della donna o del bambino siano esposte a un rischio.

Nel caso concreto, la Corte rileva che gli elementi prodotti dalla mutua e dal datore di lavoro non dimostravano un esame specifico della situazione individuale della lavoratrice: la dichiarazione del datore di lavoro era standardizzata e priva di motivazione concreta; la decisione di rigetto della mutua si fondava su affermazioni generali e su linee guida non specificamente applicate al caso individuale. Il giudice del rinvio deve verificare in fatto se ciò integri una discriminazione.

Regime dell’inversione dell’onere della prova

Una volta che la lavoratrice produca elementi idonei a far presumere che la valutazione non abbia incluso un esame specifico della sua situazione, opera l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54. In tale ipotesi, spetta alla parte convenuta dimostrare che la valutazione dei rischi ha effettivamente compreso un esame concreto e individualizzato e che, pertanto, non vi è stata violazione del principio di non discriminazione.

La Corte aggiunge che lo stesso regime probatorio vale anche quando la lavoratrice chiede una dispensa dal lavoro ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 92/85: se la lavoratrice fornisce elementi che fanno dubitare dell’applicabilità o dell’effettiva praticabilità delle misure di modifica delle condizioni di lavoro, di assegnazione ad altre mansioni o di dispensa, incombe al datore di lavoro provare che tali misure fossero tecnicamente od oggettivamente possibili o ragionevolmente esigibili.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 7 della direttiva 92/85 si applica anche alla lavoratrice che svolge un lavoro a turni in cui solo una parte delle mansioni è prestata di notte;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54 si applica alla contestazione della valutazione del rischio per l’allattamento quando la lavoratrice adduca fatti idonei a far presumere che non sia stato svolto un esame specifico della sua situazione individuale.

In tal caso, incombe alla parte convenuta dimostrare l’effettività di tale esame e, più in generale, l’assenza di discriminazione diretta fondata sul sesso.

Come è indicizzato

Materietutela della maternità e dell’allattamentolavoro notturno e lavoro a turnidiscriminazione di genereonere della provasicurezza e salute sul lavoro

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