Corte di giustizia, Sentenza C-325/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018. — Hampshire County Council contro C.E. e N.E. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di rientro – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Istanza per la dichiarazione di esecutività – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Termine di presentazione del ricorso – Ordinanza di exequatur – Esecuzione prima della notifica di detta ordinanza. — Cause riunite C-325/18 PPU e C-375/18 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il rapporto tra regolamento n. 2201/2003 e Convenzione dell’Aja del 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, affermando che il titolare della responsabilità genitoriale può chiedere l’exequatur della decisione di rientro anche senza aver attivato previamente la Convenzione. Ha inoltre ritenuto incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo l’esecuzione della decisione prima della sua notifica ai genitori, pur escludendo la possibilità di prorogare il termine di opposizione dell’articolo 33, paragrafo 5. Infine, ha ammesso misure cautelari inibitorie rispetto a un procedimento di adozione in altro Stato membro, purché non si traducano in un’anti-suit injunction vietata dal regolamento.
Riconoscimento ed esecuzione nel regime del regolamento n. 2201/2003 di una decisione di rientro di minori e limiti alla sua esecuzione prima della notifica dell’exequatur; ammissibilità di misure cautelari che incidono su un procedimento di adozione in altro Stato membro.
La questione giuridica
Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva: 1) se una decisione di un giudice dello Stato di residenza abituale dei minori, che dispone il loro rientro dopo un trasferimento illecito, possa essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro richiesto ai sensi delle disposizioni generali del capo III del regolamento n. 2201/2003, anche senza previo ricorso alla Convenzione dell’Aja del 1980; 2) se l’articolo 33, paragrafo 1, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, consenta l’esecuzione prima della notifica della dichiarazione di esecutività ai genitori interessati e se il termine di opposizione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, possa essere prorogato; 3) se il regolamento osti a misure cautelari in personam che vietino a un ente pubblico di un altro Stato membro di avviare o proseguire un procedimento di adozione.
Principio di diritto
Una decisione dello Stato membro di residenza abituale che, nell’ambito della responsabilità genitoriale, ordini il rientro di minori illecitamente trasferiti può essere eseguita nello Stato membro richiesto ai sensi del regolamento n. 2201/2003 senza che sia necessario il previo ricorso alla Convenzione dell’Aja del 1980; tuttavia l’esecuzione della dichiarazione di esecutività prima della sua notificazione ai genitori interessati viola l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, e il termine di opposizione non può essere prorogato dal giudice. Il regolamento non osta invece a misure cautelari che, senza incidere sulla competenza del giudice straniero in materia di adozione, vietino a un ente pubblico di intraprendere o proseguire nel proprio Stato un procedimento di adozione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 26 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 28 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 33 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 60 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, articoli 1, 3, 12, 13 e 34
Riconoscimento ed esecuzione di una decisione di rientro di minori e misure cautelari transfrontaliere nel regolamento n. 2201/2003
La pronuncia, resa in procedura pregiudiziale d’urgenza, riguarda due cause riunite dinanzi alla Court of Appeal irlandese e verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 in una vicenda di sottrazione internazionale di minori, riconoscimento di una decisione di collocamento sotto tutela e rientro dei minori, nonché tutela del diritto di difesa dei genitori nel procedimento di exequatur.
Fatti e procedimento principale
I genitori interessati, cittadini del Regno Unito, si erano recati in Irlanda con tre minori per sottrarli ai servizi sociali britannici. Successivamente la High Court of Justice (England and Wales) aveva emesso un’ordinanza di collocamento sotto tutela attribuendo i diritti di affidamento all’Hampshire County Council (HCC) e ordinando il rientro dei minori nel Regno Unito.
L’HCC aveva quindi ottenuto in Irlanda una dichiarazione di esecutività dell’ordinanza britannica, ma i minori erano stati già ricondotti nel Regno Unito prima della notificazione formale ai genitori della decisione di exequatur. I genitori avevano proposto opposizione solo dopo la notifica, ma il ricorso era stato dichiarato tardivo in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003.
Nella seconda causa, i genitori chiedevano misure provvisorie per impedire all’HCC di avviare in Inghilterra un procedimento di adozione, in particolare del figlio più piccolo.
Questioni pregiudiziali
La Court of Appeal chiedeva, in sostanza:
- se l’HCC potesse chiedere in altro Stato membro l’esecuzione della decisione di rientro ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003, senza previamente avvalersi della Convenzione dell’Aja del 1980;
- se l’esecuzione potesse avvenire prima della notifica dell’ordinanza di exequatur ai genitori, e se il termine di opposizione potesse essere prorogato;
- se fosse compatibile con il regolamento una misura cautelare in personam che vietasse a un ente pubblico di un altro Stato membro di iniziare o proseguire un procedimento di adozione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, in particolare gli articoli 1, 3, 12, 13 e 34;
- il regolamento (CE) n. 2201/2003, soprattutto i considerando 12, 17, 21 e 33, gli articoli 1, 2, 11, 19, 20, 23, 26, 28, 31, 33 e 60;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Rapporto tra regolamento n. 2201/2003 e Convenzione dell’Aja del 1980
La Corte osserva che regolamento e Convenzione perseguono un obiettivo comune: dissuadere le sottrazioni internazionali di minori e garantire il loro rapido ritorno nello Stato di residenza abituale. Tuttavia, il regolamento integra la Convenzione e la prevale nei rapporti tra Stati membri, come conferma l’articolo 60.
Ne deriva che un titolare della responsabilità genitoriale può chiedere il riconoscimento e l’esecuzione, ai sensi del capo III del regolamento, di una decisione sulla responsabilità genitoriale e sul rientro dei minori anche senza aver prima attivato la procedura di rientro prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1980.
Ambito di applicazione materiale della decisione di rientro
La Corte rileva che la nozione di "responsabilità genitoriale" nel regolamento è ampia e comprende i diritti e doveri relativi alla cura della persona del minore, al collocamento, alla tutela e al diritto di affidamento. La decisione britannica di collocamento sotto tutela e di rientro non è separabile dalla decisione sulla responsabilità genitoriale, poiché l’ordine di rientro è conseguenza della misura di tutela. Per tale ragione, essa rientra nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 2201/2003.
Esame della notifica dell’exequatur e del diritto a un ricorso effettivo
La Corte afferma che l’articolo 33 del regolamento non disciplina espressamente se la decisione dichiarata esecutiva possa essere eseguita prima della sua notificazione. Tuttavia, la notifica dell’ordinanza di exequatur è essenziale per tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione è chiesta e per consentire l’esercizio effettivo del ricorso di opposizione.
Pertanto, eseguire la decisione prima della notifica impedisce ai genitori di contestare tempestivamente l’exequatur e di chiedere la sospensione dell’esecuzione, in violazione dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. La Corte precisa inoltre che il termine di opposizione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, non può essere prorogato dal giudice adito; resta però ferma la possibilità, secondo il diritto nazionale, di valutare la revoca della decisione di exequatur già adottata.
Misure cautelari e procedimento di adozione in altro Stato membro
Quanto alla richiesta di inibire all’HCC di promuovere un procedimento di adozione in Inghilterra, la Corte richiama l’articolo 20 del regolamento, che consente misure provvisorie o cautelari solo se urgenti, riferite a persone presenti o beni situati nello Stato del giudice adito, e di natura temporanea. Nel caso di specie, tale condizione non era soddisfatta, poiché la misura era diretta contro un ente pubblico di un altro Stato membro e non riguardava persone presenti nello Stato del giudice irlandese.
La Corte distingue poi la misura richiesta da una vera e propria anti-suit injunction vietata dalla giurisprudenza Turner e Allianz, osservando che il procedimento di adozione ha oggetto ed effetti diversi dal procedimento di exequatur e che, in ogni caso, le decisioni in materia di adozione e le misure che la preparano sono escluse dall’ambito del regolamento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b). Ne consegue che il regolamento non osta a una misura cautelare di quel tipo, purché non interferisca con la competenza del giudice straniero sulla domanda di adozione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- una decisione di rientro conseguente a una decisione sulla responsabilità genitoriale può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante ai sensi del regolamento n. 2201/2003 anche senza previo ricorso alla Convenzione dell’Aja del 1980;
- l’esecuzione della decisione prima della notifica dell’exequatur ai genitori è incompatibile con l’articolo 33, paragrafo 1, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta;
- il termine di opposizione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, non può essere prorogato dal giudice;
- il regolamento non osta a misure cautelari che vietino a un ente pubblico di altro Stato membro di avviare o proseguire un procedimento di adozione di minori nel proprio Stato.
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